Legislatura: 16Seduta di annuncio: 102 del 11/12/2008
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 11/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 11/12/2008 Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 11/12/2008 Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) INTERVENTO PARLAMENTARE 11/12/2008 BALDELLI SIMONE POPOLO DELLA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 11/12/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 11/12/2008
PARERE GOVERNO IL 11/12/2008
DISCUSSIONE IL 11/12/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/12/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 16/12/2008
CONCLUSO IL 16/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame dispone la rimozione, con decreto del Ministro dell'interno, del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti;
tale articolo aggiunge il comma 1-bis all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo una nuova ipotesi di rimozione e sospensione degli amministratori locali, ulteriore rispetto a quelle disposte dal comma 1 dello stesso articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
la disposizione scaturisce dall'esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
la disposizione in questione formula in termini generici i presupposti per l'emanazione del decreto relativo alla rimozione e scaturisce dall'esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
l'articolo 3 del decreto-legge in esame consente al Ministro dell'interno, in violazione dei principi costituzionali in materia di reciproca autonomia dei diversi livelli di Governo, di rimuovere i vertici politici degli enti locali, tra l'altro anche nel caso di mancata osservanza non di leggi ma di mere ordinanze di protezione civile;
l'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, prevede che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'emergenza rifiuti in Campania verifichi il raggiungimento degli obiettivi, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi;
l'introduzione di tale dispositivo denota un fallimento della politica nella risoluzione dei problemi del Paese e in particolar modo della regione Campania,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la rimozione degli amministratori locali avvenga esclusivamente se il mancato adempimento in materia di gestione dei rifiuti si configuri con effetti particolarmente gravi per la compatibilità dell'ecosistema locale e sia più volte reiterato nel tempo, tutto ciò al fine di non determinare il rischio di un utilizzo arbitrario della norma.
9/1875/3.
(Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.
EUROVOC :eliminazione dei rifiuti
ente locale
gestione dei rifiuti
nomina del personale
protezione civile
riciclaggio dei rifiuti
risoluzione
sanzione sostitutiva
stato d'emergenza