ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01857/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/11/2008


Stato iter:
26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/11/2008
MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 26/11/2008

PARERE GOVERNO IL 26/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008

CONCLUSO IL 26/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1857/6
presentato da
GIORGIO CLELIO STRACQUADANIO
testo di
mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame mira ad evitare effetti pregiudizievoli all'attività di prevenzione e di repressione dei reati, derivanti dalla nuova disciplina relativa alla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico;
a tal fine, il citato articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 109 del 2008, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, posticipando al 31 marzo 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi;
questo intervento è necessario, da un lato, per consentire agli operatori i necessari adeguamenti tecnici richiesti dalla nuova normativa e, dall'altro, per rivedere tale disciplina al fine di contemperare l'esigenza della tutela della riservatezza con quella dell'efficacia delle indagini di polizia;
la questione dell'obbligo di riservatezza dei dati rileva sempre più in termini di tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare per il contrasto alla diffusione, tramite internet, di materiale protetto da diritto d'autore, il cui traffico illecito genera danni per centinaia di milioni di euro per autori e produttori;
l'ordinamento comunitario prevede già, all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che i prestatori di servizi debbano comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
sulla problematica si è pronunciata la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 29 gennaio 2008, precisando che gli Stati membri devono «garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati» e «garantire, nell'ambito della società dell'informazione, l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore»,

impegna il Governo:

ad assicurare un adeguato bilanciamento tra la tutela della privacy e la tutela giudiziaria, anche in sede civile, dei diritti di proprietà intellettuale in ambito digitale;
a dare seguito agli impegni presi in sede europea a favore di politiche pubbliche di collaborazione tra i prestatori di servizi e i titolari di diritti, in nome della lotta alla pirateria informatica.
9/1857/6. Stracquadanio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

comunicazione dei dati

diritto dei brevetti

elettronica

inchiesta giudiziaria

lotta contro la delinquenza

memorizzazione dei dati

prestazione di servizi

proprieta' intellettuale

proprieta' patrimoniale

protezione dei dati

societa' dell'informazione