Legislatura: 16Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 26/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LUSSANA CAROLINA LEGA NORD PADANIA 26/11/2008 BRIGANDI' MATTEO LEGA NORD PADANIA 26/11/2008 FOLLEGOT FULVIO LEGA NORD PADANIA 26/11/2008 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA NORD PADANIA 26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/11/2008 MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) INTERVENTO PARLAMENTARE 26/11/2008 Resoconto VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO DICHIARAZIONE GOVERNO 26/11/2008 Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/11/2008
ACCOLTO IL 26/11/2008
PARERE GOVERNO IL 26/11/2008
DISCUSSIONE IL 26/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008
CONCLUSO IL 26/11/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in materia di indennità in favore di giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO);
la norma prevede un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo (98 euro) e stabilisce che l'indennità aggiuntiva non scatti più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera, ma solo quando l'impegno lavorativo superi comunque le 5 ore giornaliere;
tale norma mira alla razionalizzazione dell'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, che, nel tempo e soprattutto a seguito delle nuove competenze attribuibili per delega ai VPO, ha portato ad una disomogeneità della prassi e dei criteri di quantificazione delle indennità dovute a detti magistrati onorari;
va preso atto dell'importanza e del ruolo della magistratura onoraria, che interviene in modo rilevante all'amministrazione della giustizia nel nostro Paese attraverso provvide iniziative e buoni risultati raggiunti in taluni aspetti del processo, così da contribuire ad affrancare i cittadini dalle lungaggini dei processi tanto civili che penali;
si deve ricordare tuttavia come la vetustà e la sopravvenuta improprietà delle norme relative alla magistratura onoraria si rendono sempre più evidenti e confermano come la riforma della categoria rappresenti una questione di primaria importanza;
un intervento normativo del genere non può che essere inserito in un disegno di legge organico e compiuto sulla categoria dove, oltre a prevedere competenze esclusive in piena aderenza al mutato assetto del processo, sia dettata una nuova disciplina che garantisca la corresponsione di adeguate indennità ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria e comunque entro il 31 dicembre 2009, le opportune iniziative legislative volte a:
riconoscere ai magistrati onorari una indennità proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro;
prevedere la non ripetibilità delle somme corrisposte sulla base dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto in esame;
prevedere che l'ammontare delle indennità previste sia effettivamente adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel triennio precedente;
verificare che sia data attuazione alle deleghe di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto in esame.
9/1857/3. (Testo modificato nel corso della seduta). Nicola Molteni, Lussana, Brigandì, Follegot, Paolini.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1989 0273
EUROVOC :competenza giurisdizionale
indennita' e spese
indennizzo
indice dei prezzi
magistrato
mandato
operaio
prezzo al consumo