Legislatura: 16Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/11/2008 Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
NON ACCOLTO IL 26/11/2008
PARERE GOVERNO IL 26/11/2008
RITIRATO IL 26/11/2008
CONCLUSO IL 26/11/2008
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 223 del 2006, al comma 1 dell'articolo 21 recita: «Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario»;
tale disposizione sulle spese di giustizia è penalizzante per i cittadini in quanto fino al decreto n. 223 del 2006, le spese di giustizia venivano pagate attraverso l'anticipazione degli uffici postali, mentre oggi vengono pagate secondo le ordinarie procedure in materia di contabilità generale dello Stato;
questo sistema si traduce nel fatto che i pagamenti sono effettuati in tempi molto più lunghi prevedendo l'emissione del mandato di pagamento da parte del funzionario del tribunale, richiesta di fattura al legale, e quindi invio del carteggio delle spese di giustizia alla Corte di appello per il successivo pagamento, mediante utilizzo dei fondi presso la Banca d'Italia;
in tal modo, ad avviso del presentatore, ci rimettono pesantemente, in primo luogo, tutti coloro che lavorano nel «mondo della giustizia» come quegli avvocati che sono obbligati per legge a difendere d'ufficio nei processi civili e penali cittadini. privi di difensori di fiducia e tutte le persone non abbienti che, al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte, ferme restando le prerogative del Parlamento, a dare la facoltà al legale interessato di ottenere entro un breve lasso di tempo una certificazione del suo credito, da parte dell'amministrazione della giustizia, che dia diritto alla detrazione di tale credito dalle imposte dovute dal medesimo sul modello di quanto previsto per le imprese dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine della compensazione automatica dei crediti d'imposta e contributivi.
9/1857/18. Donadi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2000 0388
EUROVOC :avvocato
contabilita' generale
contabilita' pubblica
credito
detrazione fiscale
giurisdizione giudiziaria
pagamento
procedura penale
servizio postale
spese processuali
utilizzazione degli aiuti