Legislatura: 16Seduta di annuncio: 98 del 04/12/2008
Primo firmatario: MILO ANTONIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
Data firma: 04/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 BELCASTRO ELIO VITTORIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 IANNACCONE ARTURO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008 SARDELLI LUCIANO MARIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 04/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/12/2008 MANTOVANI MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
NON ACCOLTO IL 04/12/2008
PARERE GOVERNO IL 04/12/2008
RESPINTO IL 04/12/2008
CONCLUSO IL 04/12/2008
La Camera,
premesso che:
il diritto all'abitazione è collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, un diritto individuale ed assoluto che lo Stato tutela e garantisce;
l'Italia ha ratificato il Trattato internazionale sui diritti sociali ed economici con la legge 25 ottobre 1977, n. 881; tale legge, all'articolo 11, prescrive che gli Stati aderenti riconoscano il diritto all'abitazione;
l'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede che tra i motivi di disdetta figuri la necessità per il locatore di vendere l'immobile a terzi qualora non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello utilizzato come prima casa;
taluni autori in dottrina hanno prospettato interpretazioni diverse e anche riduttive delle citate disposizioni legislative, che dovrebbero, secondo alcuni, garantire il diritto all'acquisto al conduttore a parità di condizioni rispetto a terzi, mentre secondo altri autori la possibilità di acquisto per il conduttore opererebbe solo in caso di disdetta del contratto in prossimità della prima scadenza. Questa ultima interpretazione, a parere dei sottoscrittori del presente ordine del giorno, se avallata, comporterebbe un evidente contrasto con la Costituzione ed in particolare con gli articoli 2, 3, 41, secondo comma, 42, secondo comma, e 47, secondo comma;
nell'attuale assetto economico-sociale non si può condividere una restrizione dell'applicazione del diritto di prelazione e riscatto: se questo viene riconosciuto alla scadenza del contratto a maggior ragione andrebbe riconosciuto durante l'intera vigenza del contratto di locazione, altrimenti si determinerebbe una lesione dei diritti e di interessi costituzionalmente garantiti, fatto salvo il diritto del proprietario di procedere alla vendita dell'immobile,
impegna il Governo
ad emanare un provvedimento di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel senso che le norme previste in tema di diritto di prelazione e riscatto di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto.
9/1813/9. Milo, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1998 0431
EUROVOC :abitazione
accordo internazionale
conduzione
contratto
diritti economici
diritti sociali
diritto di prelazione
professioni letterarie
ratifica di accordo
vendita