ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01762/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 24/11/2008


Stato iter:
24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2008
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/11/2008

PARERE GOVERNO IL 24/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008

CONCLUSO IL 24/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1762/31
presentato da
MAURIZIO BERNARDO
testo di
lunedì 24 novembre 2008, seduta n.091

La Camera,
premesso che:
la portabilità dei conti correnti è una delle tematiche maggiormente sentite dai consumatori in tema di liberalizzazione dei servizi bancari; consiste nella possibilità per il correntista di trasferire senza spese di chiusura il proprio conto da un istituto di credito all'altro; prevede inoltre che la vecchia banca abbia l'obbligo di comunicare a tutti i soggetti a favore dei quali ha la delega di pagamento che gli addebiti possono essere richiesti alla nuova banca. Essenziale è che il servizio sia gratuito e che venga effettuato entro un termine fisso;
il tema è anche all'attenzione della Commissione europea, la quale nel rapporto sulla mobilità dei conti correnti ha espresso il proprio incondizionato favore alla loro piena mobilità, rappresentando i costi di chiusura un metodo di «fidelizzazione forzosa» della clientela, in violazione delle regole della concorrenza;
peraltro anche il programma di Governo presentato dal Popolo delle Libertà per le elezioni 2008, nella parte relativa alla finanza (punto 4), si propone di generalizzare il principio della portabilità a tutti i rapporti bancari,

impegna il Governo

ad estendere anche ai rapporti bancari, ed in particolare ai conti correnti, il principio generale che consente al consumatore di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, prevedendo altresì l'obbligo in carico agli istituti di credito di trasferire senza spese anche tutte le domiciliazioni bancarie, comunicando agli interessati l'avvenuto trasferimento.
9/1762/31. Bernardo, Pagano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Commissione CE

consumatore

conto

contratto

deposito bancario

elezione

istituto di credito

norme giuridiche sulla concorrenza

relazione

restrizione alla concorrenza