ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01762/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 24/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 24/11/2008
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 24/11/2008
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 24/11/2008
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 24/11/2008


Stato iter:
24/11/2008
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/11/2008

CONCLUSO IL 24/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1762/21
presentato da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
testo di
lunedì 24 novembre 2008, seduta n.091

La Camera,
premesso che:
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a sostegno del sistema bancario nel suo complesso; misure che cercano di risolvere eventuali situazioni di inadeguatezza patrimoniale, attraverso sottoscrizioni di capitale, garanzie di aumenti di capitale, garanzie per operazioni di finanziamento per sopperire a eventuali carenze di liquidità;
va preso atto favorevolmente delle misure introdotte dal Governo con il presente provvedimento a tutela dei risparmiatori, attraverso la garanzia statale aggiuntiva rispetto ai sistemi di garanzia di natura privatistica già istituiti;
l'istituzione del fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e la volontà, espressa attraverso il comma 1-bis dell'articolo 4 (introdotto con l'approvazione dell'emendamento 4.4 del relatore in Commissione VI), di alimentare adeguatamente il suddetto fondo e di stabilire le concrete modalità di ripartizione delle risorse in tempi brevi sono da valutare positivamente;
gli istituti di credito italiani godrebbero di una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella delle banche del resto d'Europa o americane;
molti istituti di credito hanno avuto, negli scorsi anni, la responsabilità nel «piazzare» titoli azionari ed obbligazionari altamente rischiosi a piccoli ed ignari risparmiatori, che hanno poi subito in prima persona le conseguenze dei crack finanziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di alimentare, per un periodo limitato di tempo, il fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, con una piccola quota prelevata dell'utile netto delle banche.
9/1762/21. Montagnoli, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2005 0266

EUROVOC :

aumento di capitale

azione

banca

frode

garanzia

ispezione degli alimenti

istituto di credito

sistema bancario

sistema di finanziamento

vittima