Legislatura: 16Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/11/2008 Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI DICHIARAZIONE VOTO 24/11/2008 Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 24/11/2008 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 24/11/2008
NON ACCOLTO IL 24/11/2008
PARERE GOVERNO IL 24/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008
CONCLUSO IL 24/11/2008
La Camera,
premesso che:
appare evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), contro la fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica nonché in materia tributaria;
a tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci;
vanno anche integrate le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari previste dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
la Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella XV legislatura, ha approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invitava il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché l'assemblea dei soci delle banche e delle società di investimento non possa deliberare il reintegro degli esponenti aziendali che abbiano perso i requisiti di onorabilità fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.
9/1762/15. Borghesi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1998 0058
EUROVOC :abuso di potere
banca d'investimenti
economia pubblica
furto
pianificazione economica
procedura penale
pubblica amministrazione
reato
risoluzione comunitaria
sanzione penale