ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01762/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/11/2008


Stato iter:
24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/11/2008
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/11/2008
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 24/11/2008
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2008

NON ACCOLTO IL 24/11/2008

PARERE GOVERNO IL 24/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008

CONCLUSO IL 24/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1762/15
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
lunedì 24 novembre 2008, seduta n.091

La Camera,
premesso che:
appare evidente, anche a seguito delle gravi vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un comportamento più rigoroso da parte delle società di investimento e delle banche nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci che riportano una condanna, ancorché non definitiva, per reati bancari e finanziari, per il reato di falso in bilancio, per reati contro la pubblica amministrazione (ad esempio, peculato, abuso di ufficio), contro la fede pubblica (falsità delle monete), contro il patrimonio (furto, rapina), contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere), contro l'economia pubblica nonché in materia tributaria;
a tale proposito, il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche, prevede che gli amministratori, i direttori generali e i sindaci, sospesi per condanna non definitiva per i reati predetti possono, comunque, essere reintegrati dall'assemblea dei soci;
vanno anche integrate le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti degli intermediari finanziari previste dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
la Commissione Finanze della Camera dei deputati, nella XV legislatura, ha approvato una risoluzione (proponente l'onorevole Fluvi, risoluzione in Commissione 7-00149 presentata il 27 marzo 2007 nella seduta n. 135) che invitava il Governo a disciplinare in modo meno discrezionale la materia,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative anche legislative, ferme restando le prerogative del Parlamento, affinché l'assemblea dei soci delle banche e delle società di investimento non possa deliberare il reintegro degli esponenti aziendali che abbiano perso i requisiti di onorabilità fino a quando il procedimento penale non si sia concluso in via definitiva.
9/1762/15. Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1998 0058

EUROVOC :

abuso di potere

banca d'investimenti

economia pubblica

furto

pianificazione economica

procedura penale

pubblica amministrazione

reato

risoluzione comunitaria

sanzione penale