Legislatura: 16Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2008 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 24/11/2008 Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI INTERVENTO GOVERNO 24/11/2008 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 24/11/2008
PARERE GOVERNO IL 24/11/2008
DISCUSSIONE IL 24/11/2008
RESPINTO IL 24/11/2008
CONCLUSO IL 24/11/2008
La Camera,
premesso che:
l'integrazione della Banca d'Italia nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali rende la stessa partecipe delle scelte relative alla determinazione ed all'attuazione della politica monetaria dell'Europa che, come obiettivo principale, persegue il mantenimento della stabilità dei prezzi;
a questo si aggiunga che, in considerazione della consolidata organizzazione e presenza territoriale, tutte le banche centrali nazionali saranno chiamate a svolgere importanti compiti di natura operativa al fine di realizzare l'obiettivo della stabilità dei prezzi e di esercitare la vigilanza sul sistema bancario;
nonostante l'evidente interesse pubblico e nazionale del ruolo della Banca d'Italia, essa ha conservato per molti aspetti l'originaria struttura societaria privatistica, specie con riferimento al proprio capitale;
l'articolo 3 dello statuto, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992), prevede a sua volta che: »Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna. Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:
a) casse di risparmio;
b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
d) istituti di previdenza;
e) istituti di assicurazione.
Le quote di partecipazione possono essere cedute previo consenso del consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici;
le quote di partecipazione al capitale della Banca possono appartenere anche a società per azioni esercenti attività bancaria, risultanti dalle operazioni di trasformazione delle casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio, ovvero alle fondazioni bancarie;
le fondazioni hanno natura eminentemente privatistica così come stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, laddove vengono definite «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale»;
ai partecipanti viene distribuito un dividendo - non superiore al 6 per cento del capitale nominale - sugli utili prodotti dall'istituto, dopo l'accantonamento al fondo di riserva ordinaria di una quota massima del 20 per cento. Col residuo possono essere costituite eventuali riserve straordinarie, nel limite del 20 per cento degli utili complessivi. Ai partecipanti può essere distribuito, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4 per cento del capitale. La restante somma è devoluta allo Stato (articolo 54 dello statuto);
il capitale della Banca è attualmente ripartito fra 94 azionisti, 87 dei quali con diritto di voto. Tra i soci con diritto di voto rientravano 79 società bancarie (84,5 per cento del capitale sociale), un istituto di previdenza (5 per cento del capitale sociale) e 7 istituti di assicurazione (10,5 per cento del capitale sociale);
quale che sia il capitale della Banca d'Italia, la sua proprietà non è mai indifferente rispetto all'azione della Banca e all'interesse generale del Paese. Del resto, se l'autonomia dell'istituto non fosse legata all'assetto proprietario del suo capitale, non avrebbero senso le previsioni del suo statuto volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del capitale;
non a caso, la disciplina dei maggiori Paesi stranieri è univoca nel senso di mantenere in capo al soggetto pubblico il controllo del capitale delle banche centrali;
la necessità di salvaguardare l'autonomia della banca centrale porta quindi alla conclusione che sia necessario fissare per legge il principio per cui il capitale della Banca d'Italia deve essere integralmente pubblico, come già previsto in Germania, in Francia e in Inghilterra,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative, ferme restando le prerogative del Parlamento, volte a mantenere in mano pubblica la maggioranza delle quote del capitale della Banca d'Italia, e per fare sì, innanzitutto, che le banche da ricapitalizzare, ai sensi del provvedimento in esame, che possiedono quote azionarie della Banca d'Italia le cedano al Tesoro, anche per iniziare a risolvere il conflitto di interesse tra controllore e società controllate che sono proprietarie dello stesso organo di controllo.
9/1762/14. Evangelisti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1990 0356, DL 1999 0153
EUROVOC :attivita' bancaria
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politica dei prezzi
riserva contabile
societa' per azioni
stabilita' dei prezzi