ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01762/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/11/2008


Stato iter:
24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2008
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/11/2008

PARERE GOVERNO IL 24/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008

CONCLUSO IL 24/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1762/10
presentato da
GABRIELE CIMADORO
testo di
lunedì 24 novembre 2008, seduta n.091

La Camera,
premesso che:
in seguito a diversi eventi ed iniziative giornalistiche, è stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica e del dibattito politico un comportamento tra i più complessi e, in un certo senso, innovativi del mercato finanziario, quello dei contratti derivati;
gli strumenti finanziari derivati sono contratti basati sull'andamento di variabili, che possono essere di diversa natura (quotazioni azionarie, tassi di interessi e di cambio, prezzi di merci, tariffe, variabili climatiche, merito di credito di uno o più soggetti, ecc.); il termine «derivato» sta, appunto, a indicare la derivazione del valore dello strumento da un'attività o da un altro indice sottostante;
l'operatività in derivati, oltre all'assunzione di rischi di mercato connessi all'andamento delle variabili sottostanti, comporta rischi di controparte dovuti all'eventuale inadempienza contrattuale; rischi legali riconducibili a difetti nella documentazione contrattuale e a violazione di norme regolamentari; rischi operativi conseguenti a perdite da frodi, errori umani, inadeguatezze delle procedure. Il rischio connesso con i derivati può risultare particolarmente elevato quando questi assumono forme che amplificano, attraverso meccanismi di leva finanziaria, l'entità delle prestazioni a carico dei contraenti;
in linea di principio, gli strumenti derivati svolgono una funzione positiva per il sistema finanziario, poiché consentono un'allocazione ottimale dei rischi. I derivati permettono, infatti, il trasferimento dei rischi verso i soggetti meglio in grado di sopportarli o di gestirli. Tuttavia, l'evoluzione del mercato ha portato all'affermarsi di strumenti sempre più complessi la cui comprensione e valutazione richiede sofisticate competenze finanziarie, che spesso sono carenti, se non del tutto assenti, in particolare tra gli enti locali di piccole dimensioni;
considerata l'elevata rischiosità che i derivati comportano sia per gli intermediari che per la clientela, l'operatività in tali strumenti forma oggetto, nel nostro ordinamento, di una regolamentazione specifica ed è soggetta a controlli. Il quadro normativo fa perno sul testo unico bancario del 1993 e sul testo unico della finanza del 1998, i quali prevedono un'attività di vigilanza attribuita, come è noto, alla Banca d'Italia, per gli aspetti di stabilità degli intermediari, e alla Consob, per ciò che concerne la tutela degli investitori;
occorre limitare ulteriormente la possibilità di sottoscrizione di derivati almeno da parte delle banche, al fine di evitare rischi finanziari ulteriori per il futuro,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per individuare la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che gli istituti di credito possono stipulare.
9/1762/10. Cimadoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto

ente locale

istituto di credito

mercato finanziario

protezione del consumatore

strumento finanziario

tutela dei soci