Legislatura: 16Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 TOCCAFONDI GABRIELE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 PASTORE MARIA PIERA LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 13/11/2008 VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 BIAVA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/11/2008 Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/11/2008 Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO IL 13/11/2008
PARERE GOVERNO IL 13/11/2008
DISCUSSIONE IL 13/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008
CONCLUSO IL 13/11/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha introdotto riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
il successivo comma 6 dello stesso articolo 9 recita: «Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536»;
il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, estende alla generalità dei datori di lavoro del settore agricolo la fiscalizzazione degli oneri sociali, attraverso una riduzione dei contributi di malattia;
la circolare INPS sancisce la non cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e il decreto-legge n. 536 del 1997;
nella legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) è stata inserita, attraverso un emendamento sostenuto dalle forze politiche di maggioranza ed opposizione, una disposizione (articolo 2, comma 506) che prevede la restituzione delle somme dovute «nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge»;
tale formulazione, il cui sostegno unanime dimostra la ampia e condivisa volontà del Parlamento, rispondeva quindi alla duplice esigenza di recuperare risorse pubbliche e di consentire alle imprese coinvolte nei contenziosi in atto di far fronte agli impegni economici senza enormi difficoltà;
nonostante la volontà del legislatore, l'INPS, attraverso recenti comunicazioni continua ad interpretare diversamente tale disposizione procedendo al recupero della somme dovute in una unica soluzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché si modifichi l'eccessivo irrigidimento dell'INPS nei confronti degli imprenditori agricoli operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate anche attraverso una norma interpretativa che dia applicazione certa alla norma prevista nella legge finanziaria per il 2008 includendo fra i «contenziosi» non solo i contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.
9/1713/8. Cenni, Ceccuzzi, Zucchi, Goisis, Toccafondi, Fugatti, Alessandri, Togni, Bragantini, Pastore, Bitonci, Vannucci, Beccalossi, Paolo Russo, Faenzi, Biava.
SIGLA O DENOMINAZIONE:ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2007 0244
EUROVOC :applicazione della legge
contributo sociale
costi salariali
datore di lavoro
gestione delle risorse
legge finanziaria
pagamento
regione montana
settore primario
sicurezza sociale
zona agricola svantaggiata