ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/056

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2008
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 13/11/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/11/2008

DISCUSSIONE IL 13/11/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/56
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che:
il fiscal drag consiste in un aumento dell'onere reale dell'Irpef causato da un incremento del valore nominale della base imponibile, cioè del reddito, che si manifesta anche se quest'ultimo è aumentato solo in termini nominali e non reali: in altre parole, se il reddito personale aumenta ad un tasso uguale a quello dell'inflazione, e quindi non c'è alcun incremento effettivo del potere d'acquisto del contribuente, l'imposta aumenta più che proporzionalmente, quindi il reddito reale al netto dell'Irpef diminuisce. Il fiscal drag si traduce in un aumento dell'aliquota media dell'Irpef (rapporto tra imposta e imponibile) che impoverisce il contribuente a vantaggio dello Stato, senza che vi sia bisogno di variare le aliquote;
questo fenomeno è provocato da due fattori: in primo luogo, quando il reddito aumenta quote sempre maggiori di esso vengono tassate con l'aliquota marginale Irpef più alta; in secondo luogo, l'aumento del reddito produce una riduzione delle detrazioni per tipo di reddito e per familiari a carico a cui si ha diritto, se queste ultime non sono indicizzate ai prezzi;
nel nostro Paese, negli anni 70-80, si è proceduto alla restituzione del fiscal drag con il ricorso al credito d'imposta. Nel 1989 si scelse invece la strada della rivalutazione automatica dei limiti degli scaglioni e delle detrazioni a partire dal 1o gennaio 1990. Alla fine del 1992, per far fronte alla drammatica situazione della nostra finanza pubblica, vennero ripristinati i limiti degli scaglioni vigenti fino al 1989, annullandone la rivalutazione per i redditi superiori a 30 milioni di lire;
dal 1993 l'eliminazione del drenaggio fiscale ha riguardato solo le detrazioni e non più le aliquote. Nel corso degli anni '90 le leggi finanziarie hanno più volte sospeso la restituzione del fiscal drag utilizzando però le maggiori entrate fiscali per l'aumento degli assegni al nucleo fa miliare. La legge finanziaria del centro sinistra per l'anno 2001 ha sospeso la restituzione del fiscal drag per il 2001 riassorbendola nella riduzione percentuale delle aliquote Irpef;
alcuni economisti hanno calcolato un incremento del gettito per l'anno 2008 dovuto al fenomeno del fiscal drag pari a circa 3,7 miliardi di euro, quasi la metà dell'incremento totale di gettito previsto per l'Irpef;
occorre una politica fiscale che tuteli realmente il potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. Queste ultime, in particolare, a causa del mancato recupero del fiscal drag hanno subito un aumento del prelievo fiscale tra lo 0,4 e lo 0,5 per cento;
in questa fase economica di recessione, se non di depressione incipiente, sarebbe opportuna a maggior ragione una politica che incentivi la domanda delle fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per restituire il drenaggio fiscale alle categorie a reddito medio basso a partire dai pensionati più poveri.
9/1713/56.(Testo modificato nel corso della seduta).Evangelisti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

base imponibile

contribuente

esazione delle imposte

fiscalita'

imposta

imposta sul reddito

legge finanziaria

potere d'acquisto

reddito basso

retribuzione del lavoro

tassazione dei prezzi