ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008
GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/165
presentato da
FABIO PORTA
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce, all'articolo 20, comma 10, che a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
il nuovo requisito di dieci anni di soggiorno legale necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale è stato introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008 per evitare che cittadini stranieri immigrati in Italia, sulla base della semplice iscrizione anagrafica, possano usufruire della prestazione assistenziale in oggetto;
l'assegno sociale è una prestazione assistenziale, che prescinde cioè da qualsiasi versamento contributivo, introdotta dalla legge n. 335 del 1995 in sostituzione della precedente pensione sociale. Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. L'assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di età, non è reversibile ed è subordinato a specifici limiti reddituali;
il requisito dei dieci anni di residenza rischia, tuttavia, di colpire oltre i cittadini stranieri anche i cittadini italiani emigrati, che sono rientrati o intendono rientrare in Italia per trascorrere serenamente la loro vecchiaia ed i quali non possono far valere dieci anni di residenza continuativa nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un nuovo provvedimento legislativo che garantisca la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini italiani emigrati che rientrino in Italia per risiedervi permanentemente, a prescindere dal periodo di residenza fatto valere nel nostro Paese ed a patto che soddisfino i requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/1713/165. Porta, Bucchino, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Narducci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

anziano

assegno

assicurazione per la vecchiaia

cittadino della Comunita'

cittadino straniero

diritto territoriale

migrante

residenza

Unione europea