ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01707/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 80 del 06/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 06/11/2008


Stato iter:
06/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/11/2008
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 06/11/2008

PARERE GOVERNO IL 06/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/11/2008

CONCLUSO IL 06/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1707/3
presentato da
ANITA DI GIUSEPPE
testo di
giovedì 6 novembre 2008, seduta n.080

La Camera,
premesso che:
su tutto il territorio nazionale si è sviluppato recentemente il fenomeno della diffusione di una variante del gioco sportivo del poker proveniente dagli Stati Uniti, denominato «texas hold'em» o «poker sportivo» che ha determinato un proliferare di appuntamenti per appassionati e professionisti e la nascita di associazioni di giocatori e finanche una federazione nazionale;
per tale tipo di gioco non esiste a livello statale alcuna forma di regolamentazione volta a contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché ad assicurare la tutela del giocatore;
tale tipo di gioco non rientra tra quelli sottoposti al controllo dei Monopoli di Stato in quanto il comma 1 dell'articolo 38 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani) assicura la regolamentazione dei soli giochi di abilità (tra cui si inseriscono i giochi di carte) a distanza con vincita in denaro dimenticando però quelli dal vivo;
in questo vuoto normativo si sono inseriti dei soggetti privati, ossia alcuni imprenditori, dediti all'esercizio dell'attività del gioco delle scommesse, riuniti nelle associazioni citate, che hanno presentato alle varie questure relative istanze, allo scopo di ottenere il nulla osta per lo svolgimento di tornei della tipologia del gioco in questione;
avendo l'autorità questorile ampia discrezionalità valutativa in materia, di fronte ad una carente regolamentazione legislativa, alcuni questori, in base a valutazioni relative alle concrete modalità di svolgimento, al numero, alla struttura e alla consistenza dei giochi, hanno autorizzato i tornei del texas hold'em, mentre altri li hanno bloccati, inserendo il texas hold'em nella tabella dei giochi proibiti, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del TULPS;
in base alle decisioni dei questori in merito alle autorizzazioni, si è venuta a creare, sul piano sostanziale, una differente disciplina, a livello provinciale, per una stessa tipologia di gioco praticata su tutto il territorio nazionale;
molti imprenditori che si sono visti negare l'autorizzazione per lo svolgimento dei tornei di texas hold'em hanno presentato ricorso al Tar appellandosi al comma 93 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) in base al quale i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e, nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità e pertanto, se realizzati nei termini del succitato articolo 38, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 2006, n. 248 (che ricordiamo in realtà tratta però solo di giochi a distanza) diviene gioco di abilità lecito e non più in contrasto con l'articolo 721 del codice penale sul gioco d'azzardo;
a seguito di negazione di autorizzazione per lo svolgimento di tornei di texas hold'em risultano aperti presso i tribunali del Tar e il Consiglio di Stato numerosi contenziosi,

impegna il Governo

ad adottare, ferme restando le prerogative del Parlamento, le opportune iniziative, anche legislative, per disciplinare i tornei di carte realizzati da persone fisiche dal vivo ed in particolare del gioco del texas hold'em, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché per assicurare la tutela del giocatore ed evitare il proliferare di ricorsi presso i tribunali del TAR che appesantiscono la giustizia amministrativa.
9/1707/3. Di Giuseppe, Messina.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0296

EUROVOC :

associazione

codice penale

diritto territoriale

evasione fiscale

gioco

gioco d'azzardo

imprenditore

persona fisica

questore

regolamento

sport