Legislatura: 16Seduta di annuncio: 63 del 08/10/2008
Primo firmatario: ZACCARIA ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/10/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/10/2008 Resoconto ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 08/10/2008 PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
DISCUSSIONE IL 08/10/2008
ACCOLTO IL 08/10/2008
PARERE GOVERNO IL 08/10/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/10/2008
CONCLUSO IL 09/10/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 primo comma, della Costituzione prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo delle cultura»;
l'articolo 33, primo comma, della Costituzione prevede che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»;
la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 256 del 2004 come le suddette disposizioni tutelano valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e che se la cultura è un fattore per la formazione della persona umana, ne consegue che la Repubblica ha il dovere positivo, dunque, di promuoverla, nel rispetto dei principi di libertà, di uguaglianza, di imparzialità, di pluralismo;
l'istruzione inferiore, in particolare, costituisce un diritto sociale fondamentale che la Costituzione all'articolo 34, secondo comma, impone sia «obbligatoria e gratuita» ed «impartita per almeno otto anni»;
nell'assicurare concreta attuazione ai valori di «fondamentale rilevanza costituzionale» e nel dettare la disciplina attuativa delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali il legislatore è costituzionalmente tenuto non solo a non ledere il nucleo essenziale dei diritti ma anche a non introdurre discipline che, rispetto alla disciplina legislativa ordinaria in vigore, rappresentino un minus nel godimento dei diritti stessi;
nel dispiegamento dell'azione di uno Stato sociale vi è il compito prioritario di favorire lo sviluppo della cultura;
ciò comporta specialmente che la disciplina legislativa in materia di diritti sociali non può ispirarsi esclusivamente al perseguimento di obiettivi di «razionalizzazione» (come invece si legge nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame con riferimento alla costituzione delle classi nelle istituzioni scolastiche della scuola primaria) cioè di «contenimento della spesa pubblica» (come espressamente si legge nell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al quale il comma 1 dell'articolo 4 del decreto esame rinvia);
coerentemente con quanto sopra affermato si rileva che la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza n. 155 del 2006, in riferimento alla finanza regionale ma ponendo un principio di portata generale e richiamando numerosi precedenti (si vedano le sentenze nn. 437 e 337 del 2001, n. 507 del 2000, n. 138 del 1999), che «a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti»;
la soppressione del «tempo pieno» nella scuola primaria (ovvero l'attuale numero di 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla mensa) attraverso l'istituzione del maestro unico e la conseguente riduzione delle ore di lezione a 24 settimanali previste dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame introduce un minus nel godimento del diritto all'istruzione elementare;
il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame prevede che nei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il Governo tenga «comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola»,
impegna il Governo
a verificare gli effetti conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni e ad emanare, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano programmatico e i successivi regolamenti attuativi tenendo conto delle esigenze correlate alla domanda delle famiglie al fine di assicurare su tutto il territorio una più ampia articolazione del tempo scuola, auspicabilmente in una misura comunque non inferiore alle quaranta ore settimanali.
9/1634/60. Zaccaria.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2008 0133
EUROVOC :finanze pubbliche
finanze regionali
istruzione
istruzione primaria
lavoro a tempo pieno
spesa pubblica
stato sociale