ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01519/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 46 del 31/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CASINI PIER FERDINANDO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 31/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
BUTTIGLIONE ROCCO UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO 31/07/2008
ADORNATO FERDINANDO UNIONE DI CENTRO 31/07/2008


Stato iter:
31/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2008
Resoconto FRATTINI FRANCO MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/07/2008
Resoconto VOLONTE' LUCA UNIONE DI CENTRO
Resoconto TASSONE MARIO UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2008

ACCOLTO IL 31/07/2008

PARERE GOVERNO IL 31/07/2008

DISCUSSIONE IL 31/07/2008

APPROVATO IL 31/07/2008

CONCLUSO IL 31/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1519/4
presentato da
PIER FERDINANDO CASINI
testo di
giovedì 31 luglio 2008, seduta n.046

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona l'Italia può confermare l'impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare un'unione tra i popoli europei;
il Trattato di Lisbona, all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la comunità europea, richiama espressamente la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e rivista a Strasburgo il 12 dicembre 2007, conferendole «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
il Trattato di Lisbona assume un particolare rilievo in quanto consente di rimettere in moto il processo di integrazione europea dopo lo stallo provocato dalla mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
diverse disposizioni del Trattato e il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali tendono a compensare il problema del deficit democratico del sistema istituzionale europeo con una soluzione innovativa la cui portata è da sperimentare in quanto il sistema istituzionale comunitario dialogherà direttamente con i Parlamenti nazionali senza che ci sia un passaggio con i rispettivi Governi;
il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, consente, tra l'altro, ai Parlamenti nazionali di formulare pareri contenenti rilievi sulle proposte all'esame delle istituzioni;
il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea introduce inoltre un incisivo strumento per consentire ai Parlamenti nazionali di intervenire sul processo decisionale; segnatamente, con riferimento alle misure in materia di diritto di famiglia aventi implicazioni transazionali, l'articolo 81 prevede che i Parlamenti nazionali debbano essere informati della proposta di adozione di atti normativi con una procedura legislativa ordinaria e, entro sei mesi dalla comunicazione, possano comunicare la propria opposizione impedendo l'adozione della misura;
le nuove procedure introdotte dal Trattato di Lisbona richiedono l'immediata adozione di misure procedurali per adattare l'ordinamento nazionale. Da una parte si rende necessario modificare le procedure di coordinamento con gli organismi comunitari previste dai regolamenti parlamentari, dall'altra occorre rivedere e rafforzare le procedure di coordinamento istituzionale per la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e per l'attuazione del diritto UE previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, la cui attuazione, anche a prescindere dal Trattato di Lisbona, si è rivelata ancora insufficiente;
tutto ciò sarà necessario non solo per avvicinare il sistema istituzionale ai cittadini ma anche per affrontare le questioni più impegnative per la costruzione di un'unione politica fondata su valori condivisi;
si tratta dell'aspetto più complesso e qualificante del processo di integrazione in quanto emergono questioni di particolare rilevanza come quelle relative alla concezione della famiglia sulle quali si sono registrate differenze e disomogeneità che non hanno consentito di individuare un comune sentire, come dimostra l'articolo 9 della Carta sui diritti fondamentali che nel sancire il «diritto di sposarsi e di costituire famiglia» precisa che «il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»;
secondo la spiegazione dell'articolo 9 della Carta la formulazione dell'articolo sarebbe un «aggiornamento» dell'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (CEDU), il quale esplicitamente afferma che «l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali». Tale aggiornamento sarebbe fatto per «disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia»;
la predetta spiegazione precisa altresì che «l'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso» e che «questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda»;
l'esigenza di lavorare sui valori salvaguardando quelli fondanti l'ordinamento costituzionale italiano è altresì evidenziata anche da altre disposizioni contenute nella Carta, quali, ad esempio quelle relative alla tutela della vita umana trattate in maniera inadeguata. Come si evince dalla lettura combinata degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (diritto all'integrità della persona) non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del concepito e dell'embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a fini sperimentali delle cellule staminali embrionali. L'unico divieto esplicito è quello alla clonazione umana riproduttiva (articolo 3, paragrafo 2, quarto capoverso) con ciò legittimando implicitamente anche la clonazione umana non riproduttiva (sperimentale o per la creazione di parti di ricambio);
la dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato, precisa che la Carta conferma i diritti garantiti dalla CEDU; tuttavia, nonostante la riserva nazionale e le precisazioni richiamate, appare importante una particolare attenzione e un'azione positiva di promozione di tali valori che costituiscono patrimonio comune nelle tradizioni costituzionali di larga parte degli Stati membri,

impegna il Governo:

ad assicurare l'efficacia e la tempestività delle procedure di monitoraggio, informazione e consultazione del Parlamento previste dalla legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
a riferire tempestivamente in Parlamento, sollecitando indirizzi nel caso di misure comunitarie aventi implicazioni transazionali correlate al diritto di famiglia, anche al fine di favorire il diritto di opposizione previsto dall'articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'adozione dei relativi indirizzi per il voto in Consiglio nell'ambito della procedura speciale;
ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare che la ratifica del Trattato di Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall'ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere come famiglia a pieno titolo ed ad ogni effetto solamente quella fondata sul matrimonio di un uomo e una donna conformemente all'articolo 29 della Costituzione italiana;
a vigilare per evitare che utilizzando le procedure legislative e/o giurisdizionali dell'Unione europea anche in cooperazione con le giurisdizioni nazionali, si possano interpretare le norme comunitarie per equiparare alla famiglia altri modelli di unione estendendo a tali unioni l'applicazione di misure di promozione e sostegno che leggi, regolamenti o pratiche amministrative dello Stato italiano riservano alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
a promuovere ogni azione possibile per avviare una riflessione europea che consenta di promuovere valori comuni come la promozione della tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e la tutela della vita umana e della dignità dell'essere umano sin dal concepimento;
a trasmettere ai nostri partner europei una nota esplicativa che dichiari che nulla nel testo della Carta dei diritti e del Trattato di Lisbona implica la minima cessione di sovranità degli Stati membri all'Unione in materia di diritto di famiglia e di definizione di famiglia e di matrimonio.
9/1519/4. (Testo modificato nel corso della seduta).Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro, Adornato.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2005 0011

EUROVOC :

Carta dei diritti dell'uomo

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

diritti della donna

famiglia

matrimonio

mercato comunitario

parlamento nazionale

procedura legislativa

ratifica di accordo