Legislatura: 16Seduta di annuncio: 44 del 29/07/2008
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 29/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/07/2008 MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 29/07/2008
PARERE GOVERNO IL 29/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2008
CONCLUSO IL 29/07/2008
La Camera,
premesso che:
con la Finanziaria 2008 è stato introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti di lavori, forniture e servizi, e di sottoscrivere compromessi relativi agli stessi contratti;
l'abolizione degli arbitrati è stata fortemente voluta, per mettere un freno alle ingenti spese sostenute dallo Stato per questo tipo di contenziosi;
il costo del giudizio arbitrale è molto più elevato del giudizio ordinario; a ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni hanno perso circa i due terzi delle cause, con un esborso di oltre 320 milioni di euro, al netto delle spese per lo svolgimento del giudizio. Inoltre, solo una minoranza degli arbitrati si conclude entro i termini mentre, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di oltre 700 giorni;
alle preoccupazioni espresse da Confindustria, secondo cui la cancellazione degli arbitrali rischiava di allungare i tempi dei contenziosi e di sovraccaricare ulteriormente la giustizia civile, si propose che fossero istituite nei tribunali, presso le corti d'appello, delle sezioni specializzate, con procedure abbreviate, su questa materia;
il divieto imposto dalla Finanziaria 2008 sarebbe entrato in vigore il 1o gennaio 2008. Ma il 31 dicembre 2007 è stato pubblicato il decreto-legge n. 248, del 31 dicembre 2007, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» che ha fatto slittare al 1o luglio 2008 l'entrata in vigore del divieto;
la proroga era finalizzata a consentire il passaggio delle competenze alle sezioni dei tribunali dedicate alla proprietà industriale e intellettuale ma anche a disciplinare le parcelle d'oro che gli arbitri si sono finora liquidati;
il comma 12 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 97 differisce ulteriormente i termini (entro e non oltre il 31 dicembre 2008) in materia di divieto arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
impegna il Governo
a non concedere ulteriori differimenti in materia di applicazione di divieto di arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di adottare le opportune iniziative normative al fine di disciplinare le parcelle degli arbitri.
9/1496/42.Monai.
EUROVOC :appalto pubblico
arbitrato commerciale