ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
GAGLIONE ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
GIACOMELLI ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
FIORONI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
LA FORGIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
MIGLIAVACCA MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
MOGHERINI REBESANI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
RECCHIA PIER FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
TOCCI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2008
Resoconto LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/07/2008
Resoconto LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/96
presentato da
MARIA GRAZIA LAGANA' FORTUGNO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
una norma introdotta con il provvedimento in esame (articolo 60-bis) dispone che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazioni di misure di prevenzione di cui alla legge 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la stessa norma prevede la devoluzione di tali somme, in quota parte per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte il versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso alimentato da un contributo annuo dello Stato e dai proventi derivanti dalla confisca dei beni mafiosi stabilendo che le dotazioni del fondo sono destinate al pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di reati di tipo mafioso;
all'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso concorrono i rientri dalle confische, disposte ai sensi della legge n. 575 del 1965 e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
a tali fini il legislatore, nell'istituire il Fondo, ha modificato l'articolo 2-undecies della medesima legge n. 575 del 1965, con disposizioni finalizzate non soltanto a stabilire che all'alimentazione dello stesso concorrono tutti i beni confiscati, ma, altresì, a sancire la precedenza della finalità del risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, rispetto alle altre destinazioni;
è pertanto assolutamente necessario riconoscere nelle vittime della mafia i soggetti privilegiati da risarcire con le risorse individuate dalle norme soprarichiamate,

impegna il Governo

a garantire la continuità della piena applicazione della legge n. 512 del 22 dicembre 1999 e della legge del 31 maggio 1965 n. 575, rispettando la precedenza del diritto ai risarcimenti delle vittime dei reati di tipo mafioso.
9/1386/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Laganà Fortugno, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1965 0575, L 1999 0512, L 2007 0244

EUROVOC :

applicazione della legge

bilancio dello Stato

gestione delle risorse

indennizzo

liquidazione dei beni

mafia

procedura penale

reato

sanzione amministrativa

sequestro di beni

sicurezza pubblica

vittima