ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/215

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: FARINONE ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2008
Resoconto FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/07/2008
Resoconto FARINONE ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/215
presentato da
ENRICO FARINONE
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 20, comma 10, del provvedimento in esame, così come modificato dall'esame in commissione, prevede un tempo minimo pari a 10 anni di permanenza sul territorio dello Stato perché un soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, possa accedere all'assegno sociale;
secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame andrebbe a colpire le ipotesi di ricongiungimento familiare surrettizio di ascendenti ultrasessantacinquenni di cittadini comunitari, privi di reddito o comunque con un reddito talmente basso da avere i requisiti per l'assegno sociale;
tale disposizione non appare coerente con lo spirito della direttiva comunitaria 2004/38/CE, che pur non disciplinando specificatamente la questione in esame, ritiene sufficiente ai fini della maturazione di un diritto di soggiorno permanente per i cittadini comunitari e per i loro familiari di un tempo minimo pari a cinque anni;
il tempo minimo previsto dalla disposizione in esame appare dunque eccessivamente lungo e discriminatorio alla luce dello spirito della direttiva in esame che, pur prevedendo che il diritto di soggiorno temporaneo non debba determinare un eccessivo onere a carico dello Stato ospitante, stabilisce contestualmente un tempo minimo di cinque anni ai fini della maturazione di un diritto di soggiorno permanente,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti volti ad evitare ogni irrazionale compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari o ai loro familiari.
9/1386/215. (Testo modificato nel corso della seduta) Farinone.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1995 0335

EUROVOC :

direttiva comunitaria

diritto di soggiorno

migrazione familiare

reddito basso