ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/188

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: FADDA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/188
presentato da
PAOLO FADDA
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 81, commi 32-38, istituiscono e disciplinano una carta acquisti da concedere ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico;
si dispone l'attuazione di tale misura entro il 30 settembre 2008; tal fine l'articolo 81 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di Sogei S. p. a o di Consip Spa;
il comma 35 dell'articolo 81, stabilisce che è compito del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti citati, di cui può avvalersi il Ministero, individuare i titolari del beneficio previsto, nonché il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;
il comma 36 dello stesso articolo obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, a fornire, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;
il successivo comma 37 prevede apposite convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti;
valutato che:
i dati, le notizie e i documenti necessari all'individuazione dei soggetti beneficiari e all'attribuzione della carta acquisti sono già in possesso dei Comuni di residenza dei potenziali beneficiari;
gli stessi Comuni sono in possesso dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei generi alimentari ed energetici;
i Comuni rispondono pienamente ai requisiti di cui al comma 35 dell'articolo 81, poiché dispongono di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che può fornire funzioni di sportello per l'attivazione della carta e per la gestione dei rapporti amministrativi, che consente di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e hanno sempre provveduto all'erogazione di contributi pubblici e di servizi sociali ai cittadini disagiati,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripartire ogni anno tra le Regioni le risorse dell'istituendo Fondo di cui all'articolo 81, commi 32-38-ter, sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali;
a disporre opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre che la dotazione dell'istituendo Fondo di cui all'articolo 81, a decorrere dall'anno 2009, sia determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
9/1386/188. Fadda, Rubinato, Misiani.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1978 0468, L 1997 0449

EUROVOC :

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