ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/151

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: RUGGERI SALVATORE
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CESA LORENZO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008
POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/151
presentato da
SALVATORE RUGGERI
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame prevede la corresponsione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale;
attualmente l'assegno sociale viene corrisposto ai cittadini italiani che hanno compiuto il sessantacinquesmo anno di età, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, nonché, alle stesse condizioni di età e di reddito, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno;
la finalità della disposizione di cui al citato comma 10 è quella di porre rimedio al fenomeno dell'aumento consistente del numero delle prestazioni assistenziali erogate per effetto soprattutto dei ricongiungimenti familiari «forzati» da parte di cittadini stranieri;
nel corso dell'iter parlamentare, sono state approvate alcune modifiche con le quali è prevista l'introduzione anche del requisito di aver lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ed l'innalzamento del periodo di riferimento da cinque a dieci anni;
la funzione dell'assegno sociale è di sussidio nei confronti delle fasce deboli della popolazione, essenzialmente, disoccupati, casalinghe, lavoratori senza una storia contributiva pregressa che al compimento del sessantacinquesimo anno di età siano sprovvisti di reddito;
l'introduzione dell'ulteriore requisito di aver lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale, in via continuativa, di fatto determinerebbe la conseguenza paradossale che proprio le fasce più deboli della popolazione soprattutto italiane potrebbero in futuro non beneficiare della provvidenza in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere gli effetti negativi prodotti dall'attuale formulazione del comma 10 dell'articolo 20, che di fatto rischia di vanificare lo scopo sociale della provvidenza in esame, ledendo anche diritti dei cittadini italiani e dei soggetti equiparati che l'istituto dell'assegno mira a tutelare.
9/1386/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruggeri, Cesa, Poli, Delfino.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1995 0335

EUROVOC :

cittadino straniero

diritto dell'individuo

diritto di soggiorno

diritto territoriale

lavoratore migrante

migrazione familiare

sostegno economico