Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: RUGGERI SALVATORE
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CESA LORENZO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008 POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008 DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame prevede la corresponsione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 nei confronti di tutti i soggetti aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale;
attualmente l'assegno sociale viene corrisposto ai cittadini italiani che hanno compiuto il sessantacinquesmo anno di età, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, nonché, alle stesse condizioni di età e di reddito, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, residenti in Italia, indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno;
la finalità della disposizione di cui al citato comma 10 è quella di porre rimedio al fenomeno dell'aumento consistente del numero delle prestazioni assistenziali erogate per effetto soprattutto dei ricongiungimenti familiari «forzati» da parte di cittadini stranieri;
nel corso dell'iter parlamentare, sono state approvate alcune modifiche con le quali è prevista l'introduzione anche del requisito di aver lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale ed l'innalzamento del periodo di riferimento da cinque a dieci anni;
la funzione dell'assegno sociale è di sussidio nei confronti delle fasce deboli della popolazione, essenzialmente, disoccupati, casalinghe, lavoratori senza una storia contributiva pregressa che al compimento del sessantacinquesimo anno di età siano sprovvisti di reddito;
l'introduzione dell'ulteriore requisito di aver lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale, in via continuativa, di fatto determinerebbe la conseguenza paradossale che proprio le fasce più deboli della popolazione soprattutto italiane potrebbero in futuro non beneficiare della provvidenza in esame,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere gli effetti negativi prodotti dall'attuale formulazione del comma 10 dell'articolo 20, che di fatto rischia di vanificare lo scopo sociale della provvidenza in esame, ledendo anche diritti dei cittadini italiani e dei soggetti equiparati che l'istituto dell'assegno mira a tutelare.
9/1386/151. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruggeri, Cesa, Poli, Delfino.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1995 0335
EUROVOC :cittadino straniero
diritto dell'individuo
diritto di soggiorno
diritto territoriale
lavoratore migrante
migrazione familiare
sostegno economico