ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/135

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: COSTANTINI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/135
presentato da
CARLO COSTANTINI
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 23-bis del disegno di legge in esame interviene sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinandone l'affidamento e la gestione;
il settore dei servizi pubblici locali vale, nel nostro sistema produttivo, un fatturato di circa 42 miliardi di euro, impiega 170 mila addetti, e dunque ne rappresenta una parte consistente; e soprattutto è un comparto rilevante della nostra spesa pubblica;
la norma come approvata dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente prevedeva tra l'altro, che in deroga alle modalità di affidamento ordinario, l'affidamento potesse avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che avessero i requisiti per la gestione in house, e in favore di società a partecipazione mista pubblica e privata;
in seguito, con il maxiemendamento del Governo si stabilisce che l'affidamento potrà avvenire «nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria»;
tale espressione è simile a quella di una precedente disposizione vigente negli anni scorsi, che fu la chiave con cui è stato introdotto e dilatato il sistema dell'in house. Quando però si ammette implicitamente che nell'in house possa essere in qualche modo coinvolta una società per azioni quotata, siamo fuori dalla disciplina comunitaria;
la disciplina comunitaria è stata elusa perché nessuna autorità è stata in grado, salvo talvolta il Consiglio di Stato, di costringere le amministrazioni locali a rimanere dentro la tipologia che la disciplina comunitaria delinea come in house, e cioè un'organizzazione direttamente sotto il controllo dell'amministrazione locale, qualcosa molto simile alla vecchia municipalizzata;
nel testo in esame non si rinviene una disciplina dell'in house; sopprimendo l'intero comma 3, viene anche eliminata la disposizione in cui si prevedeva il passaggio presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che avrebbe comunque avuto un effetto moralmente inibitorio di pratiche anomale rispetto a una configurazione in house effettivamente coerente con la disciplina comunitaria;
la norma riguardante i servizi pubblici locali va dunque in direzione opposta rispetto alla necessità di aprire alla liberalizzazione del mercato di questi servizi, con effetti che rischiano di essere negativi per gli utenti in termini di tariffe;
peraltro, l'esperienza mostra come negli ultimi anni gli enti locali hanno spesso costituito migliaia di società a partecipazione pubblica, spesso con lo scopo, nemmeno tanto occulto, di moltiplicare i posti di consigliere di amministrazione, favorendo apparati politici e azionisti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere forme di monitoraggio, con conseguente relazione annuale da presentare al Parlamento, circa gli effetti della norme indicate in premessa relative all'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo agli effetti in termini di efficienza e di tariffe conseguenti alla gestione dei servizi resi dalle società pubbliche e quelle private.
9/1386/135. Costantini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

disegno di legge

ente locale

impresa privata

legislazione antitrust

liberalizzazione del mercato

prestazione di servizi

servizio

societa' in partecipazione

societa' per azioni

societa' privata

spesa pubblica