ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01366/043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/07/2008


Stato iter:
16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/07/2008
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/07/2008

PARERE GOVERNO IL 16/07/2008

RESPINTO IL 16/07/2008

CONCLUSO IL 16/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1366/43
presentato da
MASSIMO DONADI
testo di
mercoledì 16 luglio 2008, seduta n.036

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modifica la denominazione dei centri di permanenza temporanea o centri di permanenza temporanea e assistenza (noti anche con gli acronimi CPT/CPTA), in particolare, in tutù gli ambiti normativi - legislativi e regolamentari - in cui le predette locuzioni compaiano, esse sono sostituite da quella di «centro di identificazione ed espulsione»;
le finalità della modifica di denominazione, come chiarito dallo stesso Governo, nasce con l'intento di distinguere tali strutture dai Centri di prima accoglienza, dai Centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari;
le strutture cui si riferisce sono atte a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza;
il provvedimento all'esame conferma che il problema dell'identificazione dei clandestini è cruciale all'interno della questione «immigrazione»;
è necessario intervenire con misura idonee affinché i cittadini stranieri presenti sul nostro territorio siano facilmente identificabili, anche nell'ottica di garantire i giusti livelli di sicurezza sociale che abbiamo il dovere di difendere nell'interesse della collettività;
il Parlamento europeo, ha approvato in data 18 giugno 2008 una direttiva sui rimpatri, che prevede, tra l'altro, la possibilità dí detenere un immigrato clandestino in appositi centri fino a sei mesi, estendibili a un massimo 18 mesi in tre casi: rischio di fuga, mancata collaborazione nel rimpatrio e non disponibilità dei documenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori idonee iniziative volte ad armonizzare la disciplina dei centri di permanenza temporanea con le disposizioni dettate dalla direttiva europea, anche al fine di rispondere all'esigenza di tempestiva ed indispensabile identificazione dell'immigrato irregolare.
9/1366/43. Donadi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

attrezzatura sociale

cittadino straniero

direttiva comunitaria

espulsione

immigrazione

migrante

migrazione di ritorno

migrazione illegale

sicurezza sociale