ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01366/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: NICCO ROBERTO ROLANDO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 16/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/07/2008
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/07/2008


Stato iter:
16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/07/2008
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/07/2008

PARERE GOVERNO IL 16/07/2008

RITIRATO IL 16/07/2008

CONCLUSO IL 16/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1366/31
presentato da
ROBERTO ROLANDO NICCO
testo di
mercoledì 16 luglio 2008, seduta n.036

La Camera,
premesso che:
il presente decreto legge in materia di sicurezza pubblica è volto all'inasprimento della lotta contro l'immigrazione clandestina;
l'articolo 5 in particolare prevede modifiche in tal senso al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
l'articolo 41 del testo unico prevede un'equiparazione ai cittadini italiani per gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno aí fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale;
la Commissione Affari costituzionali, in sede di esame per il parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare, ha osservato che sarebbe opportuno elevare anche «l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, oltre all'elevazione a cinque anni della titolarità del permesso di soggiorno per poter accedere alle prestazioni di assistenza sociale ed economica previste dalla legislazione italiana, di aggiungere il requisito di aver svolto la prestazione dell'attività lavorativa retribuita con un reddito pari all'assegno sociale (6.240.000 lire ex articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995) per almeno cinque anni.
9/1366/31. Nicco, Zeller, Brugger.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assistenza sociale

cittadino della Comunita'

cittadino straniero

diritto di soggiorno

immigrazione

legislazione

migrazione familiare

migrazione illegale

sicurezza pubblica