Legislatura: 16Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 16/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 16/07/2008 Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
INVITO AL RITIRO IL 16/07/2008
PARERE GOVERNO IL 16/07/2008
NON ACCOLTO IL 16/07/2008
PARERE GOVERNO IL 16/07/2008
RESPINTO IL 16/07/2008
CONCLUSO IL 16/07/2008
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nel senso di inasprire le misure sulla guida in stato di ebbrezza;
il comma 1, lettera b), modificando il comma 2, lettera c), dell'articolo 186 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, istituisce l'istituto della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, anche nell'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale (articolo 186, comma 2-bis del medesimo codice);
da una ricerca comparata sulle disposizioni similari degli altri Paesi europei si evince che soltanto la Francia prevede l'ipotesi della confisca del veicolo, lo stesso non essendo previsto in Austria e in Germania, dove comunque esiste il problema dell'abuso di alcolici;
la norma in questione prevede la confisca del veicolo dopo che è intervenuta la sentenza di condanna o su richiesta delle parti e i giudici hanno inteso di dover applicare le disposizioni relative alla confisca del veicolo riconoscendogli efficacia retroattiva a sentenze che si stanno pronunciando in questo periodo per fatti commessi in data antecedente al 23 maggio 2008;
sarebbe necessario chiarire che le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera b) illustrate precedentemente, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, mentre quelle relative al comma 1, lettera e), relative al rifiuto di sottoporsi agli esami di accertamento dei tasso alcol emico, si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
da notizie apparse sui giornali negli ultimi giorni sembrerebbe che alla norme in materia di confisca sia stata data interpretazione retroattiva,
impegna il Governo
a procedere ad una tempestiva valutazione degli effetti applicativi di tali norme, con particolare riferimento alla loro possibile interpretazione retroattiva, al fine di escludere, eventualmente con un apposita iniziativa anche in sede interpretativa, che alle disposizioni in materia di confisca del veicolo del conducente in stato di ebbrezza sia riconosciuta efficacia retroattiva.
9/1366/28. Brugger, Zeller.
EUROVOC :alcolismo
applicazione della legge
automobile
codice della strada
incidente di trasporto
interpretazione
personale di guida
prodotto alimentare
retroattivita' della legge
sequestro di beni
veicolo