CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 25

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata RAVETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla valutazione dell'impatto economico e sociale degli interventi in materia di pari opportunità e di parità di genere

Presentata il 30 marzo 2023

  Onorevoli Colleghi! – Nel corso degli anni sono state introdotte nell'ordinamento italiano molteplici misure finalizzate a ridurre le diseguaglianze tra i sessi, a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nonché a eliminare i divari sociali. Si tratta di un quadro normativo che ha un eterogeneo ambito di applicazione, intervenendo in materia di politiche sociali, di accesso al mondo del lavoro, alle cariche elettive nei settori pubblico e privato nonché alla fruizione di beni e servizi.
  Tuttavia, il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro è ancora il 53,1 per cento in Italia, di molto inferiore rispetto al 67,4 per cento della media europea. Anche nel tasso di occupazione permane in Italia un ampio divario tra i sessi, pari a circa 19,8 punti percentuali nel 2019.
  Inoltre, recenti elaborazioni (rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze) dei dati desunti dalle dichiarazioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche disaggregati per sesso evidenziano che, nel 2020, il reddito di lavoro dipendente e assimilati presenta il più alto differenziale di genere: in particolare, il reddito degli uomini rappresenta il 36 per cento del reddito complessivo (286 miliardi di euro), mentre quello delle donne il 22 per cento del reddito complessivo (174 miliardi di euro). Il reddito di lavoro autonomo e assimilati rappresenta il 2,6 per cento del totale per gli uomini (circa 20 miliardi di euro) e lo 0,8 per cento per le donne (circa 6 miliardi di euro).
  Pertanto, anche l'impatto esercitato dai sistemi fiscali e dalle decisioni di politica fiscale sugli uomini e sulle donne rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione delle politiche di bilancio in una prospettiva di genere.
  Gli interventi sopra citati non possono, dunque, limitarsi ad avere carattere di settorialità, bensì devono costituire un'infrastruttura normativa idonea a mutare strutturalmente il quadro applicativo di riferimento. Emerge pertanto l'esigenza di valutare l'impatto economico e sociale della Pag. 2vigente normativa in materia di pari opportunità e parità tra i sessi nonché l'effettiva efficacia dell'impianto ordinamentale oggi esistente. Secondo una recente stima della Banca d'Italia, un aumento dell'occupazione femminile fino alla misura del 60 per cento potrebbe determinare una crescita del prodotto interno lordo pari a sette punti percentuali.
  A questo fine, l'articolo 1 della presente proposta di inchiesta parlamentare prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla valutazione dell'impatto economico e sociale degli interventi in materia di pari opportunità e di parità di genere, specificandone i compiti.
  All'articolo 2 è determinata la composizione della Commissione.
  L'articolo 3 stabilisce i poteri e i limiti della Commissione di inchiesta, mentre l'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto sulle attività di inchiesta.
  L'articolo 5 regola l'organizzazione interna e il funzionamento della Commissione nonché le collaborazioni e le dotazioni di cui può avvalersi per lo svolgimento dell'inchiesta.
  Per i motivi sopra esposti, si auspica una celere approvazione della presente proposta di inchiesta parlamentare.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla valutazione dell'impatto economico e sociale degli interventi in materia di pari opportunità e di parità di genere, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto economico e sociale delle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di pari opportunità e di parità di genere nonché la loro adeguatezza rispetto alle condizioni economiche, culturali, sociali e istituzionali, in ambito nazionale e territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

   a) presenza femminile nella vita politico-istituzionale, nel lavoro pubblico e privato, dipendente e autonomo, e nell'attività imprenditoriale;

   b) parità tra i sessi nei luoghi di lavoro ed eliminazione dei divari retributivi, per le medesime mansioni e a parità di condizioni, tra gli uomini e le donne;

   c) parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi, senza discriminazioni fondate sul sesso;

   d) conciliazione tra gli impegni di lavoro e le necessità della vita familiare e personale;

   e) normativa in materia di quote di genere e di promozione della presenza femminile nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e in quelle controllate da pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali;

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   f) normativa in materia di accesso alle cariche elettive e di presenza femminile nei processi decisionali ed economici delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;

   g) politiche fiscali e di bilancio, con riferimento sia alla disciplina generale sia a eventuali norme specifiche o di settore;

   h) misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al «Sistema di certificazione della parità di genere», di cui alla missione 5: Inclusione e coesione – componente 1.1: Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione – investimento 1.3.

  3. La Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti sull'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 2, alinea, e sulle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da altri organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di pari opportunità, diritti delle donne e politiche di genere, valutandone i risultati anche attraverso l'impiego delle statistiche di genere, elaborate dagli enti preposti, e di altri opportuni indicatori quantitativi e qualitativi, verificando altresì l'impatto di genere delle leggi, delle politiche pubbliche, delle decisioni di investimento e delle riforme. A tale fine la Commissione può avvalersi della collaborazione di università, enti di ricerca ed esperti di comprovata qualificazione nonché di organizzazioni dell'associazionismo femminile.
  4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati sui risultati della propria attività, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e comunque annualmente nonché al termine dei propri lavori, e può formulare osservazioni sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Art. 2.
(Composizione e costituzione
della Commissione)

  1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della CameraPag. 5 dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione, per le finalità dell'inchiesta di cui all'articolo 1, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Pag. 6Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

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  5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2023 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.