CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 22

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, AMICH, AMORESE, DI GIUSEPPE, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 1° marzo 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di inchiesta parlamentare intende istituire una nuova Commissione parlamentare di inchiesta, per proseguire il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie, istituita nella XVII legislatura con la deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016.
  Tale Commissione, il 14 dicembre 2017, ha approvato la sua relazione conclusiva (XVII legislatura – Doc. XXII-bis, n. 19) che ha individuato, quale strategia di fondo per risolvere il problema del degrado delle periferie, la rigenerazione urbana, ossia l'insieme dei «programmi complessi che privilegiano l'intervento in comprensori già costruiti al fine di rendere vivibile e sostenibile lo spazio urbano, di soddisfare la domanda abitativa e di servizi, di accrescere l'occupazione e migliorare la struttura produttiva metropolitana, di rassicurare la maggior parte della popolazione che risiede proprio nelle aree periferiche».
  Inoltre, la Commissione ha indicato alcune iniziative per accrescere la vivibilità dei quartieri periferici e la sicurezza dei cittadini, quali l'utilizzo di tutte le forme di sicurezza passiva, attraverso le tecnologie appropriate; l'integrazione delle politiche per la sicurezza con i piani di lotta al degrado; la promozione di politiche attive di assistenza sociale, anche attraverso il volontariato, e di lavoro. Tali iniziative dovrebbero collocarsi nel contesto di un integrale ripensamento delle politiche urbane, che preveda il coordinamento delle diverse responsabilità istituzionali per ridefinire i programmi di intervento.
  Si ritiene pertanto utile istituire una nuova Commissione parlamentare di inchiesta che possa proseguire nell'attività di conoscenza e di approfondimento degli Pag. 2aspetti critici che si riscontrano nelle grandi periferie urbane e conferire ulteriore impulso all'attività dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni periferiche nello sforzo di proporre soluzioni, anche normative, ai problemi connessi al loro stato. Le periferie, infatti, non possono continuare a essere considerate marginali, ma devono riguadagnare la loro corretta collocazione nell'ambito dei nuclei metropolitani a cui appartengono e devono essere rilanciate sotto il profilo economico e produttivo. Bisogna prendere atto che, purtroppo, negli ultimi decenni, le periferie sono state abbandonate al loro destino e sono quasi sempre afflitte da gravi problemi riguardanti il degrado, la scarsa sicurezza e il disordine sociale. Per questi motivi riteniamo che l'attenzione sul tema delle periferie debba essere mantenuta alta.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

    1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

    2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

    3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;

    4) alle forme di marginalità e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi;

    5) all'offerta formativa, alle reti tra le scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici nonché al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

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    6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità;

    7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

    8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche apprestate dalle amministrazioni e dagli altri soggetti operanti al livello locale nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato che operano ai fini della mediazione culturale e dell'inclusione sociale dei migranti stessi;

   b) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni territoriali, costituite in particolare dalle regioni, dai comuni, dalle città metropolitane e dalle municipalità o circoscrizioni, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche destinate alle periferie nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

   c) acquisire e valutare le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle etnie straniere presenti nel territorio, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie mediante lo sviluppo dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dei servizi, della mobilità, l'integrazione dei migranti e la diffusione della cultura e dell'attività sportiva;

   d) acquisire e valutare gli elementi oggettivi e le proposte operative derivanti dall'esperienza delle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati.

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  3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, una relazione finale sulle indagini svolte.
  4. Nella relazione presentata ai sensi del comma 3 la Commissione può indicare gli interventi, anche di carattere normativo, ritenuti opportuni al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie e, qualora emerga una connessione con tali situazioni, di garantire l'effettivo esercizio del diritto di culto di tutte le religioni, l'inclusione sociale e la sicurezza, allo scopo di prevenire i fenomeni del reclutamento di terroristi e della radicalizzazione.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i membri della Commissione. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o accede al turno di ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascunPag. 6 componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2 e 3 sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

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Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni, anche locali, che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, nonché degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà. La Commissione può altresì avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonché di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali Pag. 8e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nella misura di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.