CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 17

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata BARZOTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti

Presentata il 9 febbraio 2023

  Onorevoli Colleghi! – La proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti risulta oggi più che mai ineludibile. L'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, sommata alla crisi politica ed economica internazionale, ha avuto effetti gravi e profondi nella vita dei cittadini italiani, come la perdita di posti di lavoro, l'aumento indiscriminato dei prezzi e il verificarsi di estesi e persistenti fenomeni speculativi. Si sono moltiplicate così anche le pratiche commerciali scorrette, soprattutto da parte delle grandi imprese e delle società multinazionali – si pensi, ad esempio, ai settori dell'energia, delle telecomunicazioni e bancario – a danno non solo dei consumatori, ma anche delle piccole imprese e dei liberi professionisti.
  È evidente in Italia che gli strumenti a tutela dei consumatori si sono rivelati insufficienti e comunque inefficaci, sia nell'applicazione da parte della pubblica autorità, sia nell'utilizzazione da parte dei privati.
  Da un lato, l'intervento dello Stato e delle Autorità regolatrici di settore è risultato a volte tardivo e comunque limitato a provvedimenti di natura sanzionatoria o inibitoria; dall'altro, gli strumenti di azione collettiva e individuale a disposizione del consumatore per ottenere una tutela reale, ad esempio, il risarcimento dei danni patiti, sono risultati inadeguati o comunque molto farraginosi a fronte dell'estrema complessità e tecnicismo della normativa di settore e delle ingenti risorse economiche e intellettuali a disposizione delle grandi aziende. Ciò si è tradotto e si traduce anche oggi, come è facile sperimentare, in un'indiscutibile posizione di forza delle imprese nei confronti del consumatore, sia in sede contrattuale che in sede processuale.
  Risulta dunque necessario indagare e studiare in modo approfondito, sotto diverse prospettive, la materia consumeristica – che è in continuo divenire – valorizzando non solo le conoscenze operative delle Autorità competenti e delle associazioni dei consumatori, ma le conoscenze teoriche e tecnico-giuridiche dei giurisperitiPag. 2 al fine di trovare soluzioni efficaci e organiche a tutela dei consumatori che abbraccino un orizzonte più ampio della singola fattispecie e della situazione emergenziale.
  Innanzitutto, è necessario indagare le forme più ricorrenti di truffe e pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori per predisporre gli strumenti sistematici di tutela più opportuni (articolo 1, lettera a)).
  Bisogna, poi, monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori verificandone in concreto l'efficacia (articolo 1, lettera b)).
  Occorre altresì verificare la correttezza e l'organicità del recepimento della legislazione consumeristica di provenienza comunitaria, esaminando, ad esempio, l'adeguatezza dei percorsi legislativi o regolamentari per la predisposizione delle norme di recepimento e di attuazione, attività che nel suo complesso risulta oggi carente e rappresenta, come è noto, uno dei punti deboli dell'Italia (articolo 1, lettera c)).
  Nell'ambito dell'attività organizzativa all'interno dello Stato risulta, poi, più che mai utile verificare in concreto i modi di funzionamento della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, vero fulcro dell'azione del Governo a tutela dei consumatori e, quindi, a tutela anche del mercato, al fine di effettuare eventualmente proposte per una sua riarticolazione, potenziamento o riallocazione (articolo 1, lettera d)).
  De iure condendo, risulta necessario effettuare uno studio del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in previsione del ventesimo anniversario della sua entrata in vigore. Come da tempo ha evidenziato la migliore dottrina, infatti, esso richiede un'urgente opera di revisione e ammodernamento, vista la sua natura compilativa e alla luce delle plurime e disorganiche stratificazioni normative in cui si sostanzia (articolo 1, lettera e)).
  La tutela degli utenti passa anche attraverso la verifica della qualità dei servizi pubblici essenziali (articolo 1, lettera f)).
  Per snellire i lavori della Commissione è previsto che essa sia composta di dieci membri in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari (articolo 2).
  Per consentire alla Commissione di approfondire la materia e di superare eventuali resistenze, la medesima opera – secondo il dettato dell'articolo 82 della Costituzione – con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 3).
  La Commissione ha, dunque, la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o amministrativa o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto, garantendo al contempo, quando necessario, il mantenimento del regime di segretezza (articolo 4). Conseguentemente, i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti ancora coperti dal regime di segretezza (articolo 5).
  L'organizzazione e l'attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. È previsto che le sedute della Commissione siano pubbliche, ma la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (articolo 6). Per agevolare l'attività della Commissione, essa può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite di 150.000 euro annui (articolo 6). La Commissione rimane in carica per tutta la durata della legislatura (articolo 7).

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

   a) indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli in danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le clausole vessatorie nei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili;

   b) verificare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, valutandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico a livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative;

   c) verificare il corretto recepimento della legislazione europea in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare, esaminando l'adeguatezza e l'efficacia dei procedimenti legislativi e regolamentari per la corretta e tempestiva predisposizione delle disposizioni nazionali finalizzate al recepimento e all'attuazione della predetta normativa europea;

   d) verificare i modi di funzionamento della direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la Pag. 4normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di valutare eventuali esigenze di riarticolazione, potenziamento o riallocazione;

   e) effettuare uno studio sul codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, attraverso la consulenza di esperti di riconosciuta competenza in materia di consumatori, utenti e creatori di contenuti digitali, allo scopo di valutare le esigenze di revisione, integrazione e ammodernamento della disciplina per il rafforzamento dei diritti individuali dei consumatori e degli utenti e del loro esercizio;

   f) indagare sulle pratiche di riposizionamento e di obsolescenza programmata nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146.

  3. La Commissione riferisce alla Camera annualmente nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Pag. 5

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o amministrativa o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto.
  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  3. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.
  6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta.

Pag. 6

  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.
  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Pag. 7Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione è istituita per la durata della XIX legislatura.