CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 15

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
VACCARI, PROVENZANO, MEROLA, BRAGA, FURFARO, GRAZIANO, LAI, MALAVASI, MORASSUT, TONI RICCIARDI, SIMIANI, ZINGARETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale nonché sulla disciplina e sulla situazione del settore del gioco lecito

Presentata il 31 gennaio 2023

  Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento verticale del fenomeno del gioco, favorito anche dal forte aumento dell'offerta, con una crescita conseguente sia della percentuale dei consumi delle famiglie destinata al gioco, sia del gettito statale. Particolare preoccupazione desta in questo contesto la dimensione crescente del gioco illegale, nell'ambito del quale, peraltro, si radicano direttamente o indirettamente gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Le organizzazioni mafiose, infatti, ricavano ingenti profitti da questo settore, anche perché esso consente il riciclaggio di denaro. In quest'ambito, peraltro, tali organizzazioni ricorrono in maniera massiccia anche ad attività illegali come, a titolo esemplificativo, la manipolazione delle macchinette per ridurre la tassazione sui ricavi o l'alterazione del sistema di gioco e della probabilità di vincita del giocatore. È sempre più evidente la stretta correlazione tra il gioco lecito e il gioco illecito, in quanto parte dei giocatori risulta attratta da offerte illegali, che si presentano come apparentemente più allettanti, finendo poi per cadere nella rete dell'usura.
  Per tali ragioni, è stata riscontrata la necessità di fornire una disciplina pubblica, in relazione alla tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili per contrastare fenomeni di dipendenza e ludopatia, ma anche in riferimento alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e al rispetto del principio di concorrenza tra tutti gli operatori.
  Si reputa, pertanto, necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale nonché sulla disciplina e sulla situazione del settore del gioco lecito, con il delicato e complesso compito di dare seguito alle esigenze esposte, prestando attenzione alla dimensione Pag. 2complessiva del comparto, che abbraccia la produzione, la commercializzazione, ma anche la gestione degli apparecchi da intrattenimento, così come la gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee. In particolare la deliberazione istitutiva dovrà incaricare la Commissione di indagare sui seguenti aspetti:

   a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, prendendo in considerazione anche il funzionamento del sistema concessorio;

   b) l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo, alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e al rispetto della concorrenza tra gli operatori;

   c) le dimensioni del gettito erariale e le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);

   d) l'efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali; l'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, verificando se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'attività di contrasto del gioco illegale;

   e) l'efficacia del sistema di regolazione e di controllo, con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale e alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l'usura;

   f) l'eventuale presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità e di elusione fiscale nel settore;

   g) l'efficacia dell'azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

  Si prevede che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, favorendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.
  Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale nonché sulla disciplina e sulla situazione del settore del gioco lecito, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e favorendo un'equilibrata presenza dei due sessi.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di accertare:

   a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, compreso quello per via telematica, prendendo in considerazione anche il funzionamento del sistema concessorio;

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   b) l'efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d'azzardo, alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e al rispetto della concorrenza tra gli operatori;

   c) le dimensioni del gettito erariale e le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);

   d) l'efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli enti territoriali; l'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione all'esecuzione delle concessioni pubbliche, verificando se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell'attività di contrasto del gioco illegale;

   e) l'efficacia del sistema di regolazione e di controllo, con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale e alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l'usura;

   f) l'eventuale presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità e di elusione fiscale nel settore;

   g) l'efficacia dell'azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

  2. La Commissione può indicare interventi, anche di carattere normativo, ritenuti opportuni per razionalizzare e integrare la disciplina vigente in relazione agli aspetti di cui al comma 1 e per aggiornarla rispetto alle trasformazioni del settore, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco per via telematica.

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  3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  3. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
  4. Sulle richieste di cui al comma 2 ad essa rivolte, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti da segreto, nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

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  7. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dall'incarico.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento interno di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

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  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.