CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 9-28-29-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 9, d'iniziativa del deputato PITTALIS

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

Presentata il 23 novembre 2022

n. 28, d'iniziativa dei deputati
RICCARDO RICCIARDI, QUARTINI, FEDE, FENU, TODDE, CHERCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

Presentata il 16 maggio 2023

n. 29, d'iniziativa del deputato SIMIANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

Presentata il 17 maggio 2023

(Relatrice: MACCANTI)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 12 luglio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 28 e 29 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di inchiesta parlamentare DOC XXII, n. 9, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”»;

   rilevato che:

    il documento in esame risponde all'esigenza di proseguire e di integrare l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso la Camera dei deputati nel corso della XVIII Legislatura, al fine di accertare le cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatasi nel porto di Livorno;

    in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di: accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»; ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti; accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo»; verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive; esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare; verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi alle vittime; accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici; approfondire i termini dell'accordo armatoriale tra le società coinvolte e analizzare i bilanci di alcune di esse;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di inchiesta parlamentare, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli Pag. 4stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

   premesso che:

    tra i compiti previsti dall'articolo 1, la Commissione ha quello di accertare le ragioni che abbiano ostacolato l'accertamento delle responsabilità relative (lettera d), nonché eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno (lettera g);

    l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo che, per le audizioni a testimonianza, si applichino gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, relativi a delitti contro l'attività giudiziaria;

    l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria, prevedendo, in particolare, che devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto su gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

   rilevato che, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 3 – che replica il testo della precedente legislatura nonché di una delibera istitutiva di una Commissione monocamerale di inchiesta di questa legislatura (sulla morte di David Rossi) – la prassi prevalente riferita agli atti istitutivi di Commissioni d'inchiesta sembra orientarsi nel senso di richiamare le sole disposizioni penali recate dall'articolo 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e dall'articolo 372 (falsa testimonianza);

    in particolare, tale formula è presente nelle leggi istitutive delle Commissione di inchiesta bicamerale sul femminicidio (legge n. 12 del 2023) e Antimafia (legge n. 22 del 2023), nonché nelle proposte di legge Pag. 5istitutive delle Commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato) e sull'emergenza Covid (licenziata dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea); analogamente, essa figura nella delibera istitutiva della Commissione monocamerale sul degrado urbano (Doc. XXII n. 11);

    nella sola legge 10 maggio 2023, n. 5, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si prevede che «per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe verificarsi se per le audizioni a testimonianza sia opportuno limitare i richiami normativi ai soli artt. 366 e 372 del codice penale ovvero, in analogia con la citata legge n. 53 del 2023, richiamare le disposizioni previste dagli articoli 366, 367, 368, 369, 370 e 372 del codice penale.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione, competenze e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

Art. 1.
(Istituzione, competenze e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno, di seguito denominata «Commissione».

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel porto di Livorno, di seguito denominata «Commissione».

  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

  2. Identico:

   a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute;

   a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute;

   b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura, con delibera della Camera dei deputati 12 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;

   b) identica;

   c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni;

   c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 10 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni;

   d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;

   d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;

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   e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

   e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

   f) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;

   f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b);

   g) identica;

   g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.

   h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonché analizzare i bilanci delle società SNAM, ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991.

  3. La Commissione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

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Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  Identico.

  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta.

  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  Identico.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  1. Identico.

  2. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto.

  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

  3. Identico.

  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto.

  4. Identico.

  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

  5. Identico.

  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

  6. Identico.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5.

  Identico.

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  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle disposizioni regolamentari.

  Identico.

  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

  3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1.

  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.