CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 6-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
GRIBAUDO, LETTA, SERRACCHIANI, ORLANDO, ORFINI, BAKKALI, MARINO, BERRUTO, IACONO, SOUMAHORO, FRATOIANNI, BONELLI, GHIRRA, DE LUCA, MALAVASI, GRIMALDI, MARI, GRAZIANO, ANDREA ROSSI, DORI, ZANELLA, ZARATTI, ROGGIANI, PICCOLOTTI, CUPERLO, BORRELLI, CASU, LAUS, LAI, SCHLEIN, SCARPA, PROVENZANO, DI BIASE, DI SANZO, GIANASSI, FOSSI, SIMIANI, MANZI, SARRACINO, GHIO, VACCARI, FERRARI, ZINGARETTI, TONI RICCIARDI, FURFARO, BONAFÈ, CIANI, FORATTINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, MADIA, BOLDRINI, EVI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Presentata il 26 ottobre 2022

(Relatori: LAUS, per la XI Commissione;
CIOCCHETTI, per la XII Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), il 4 aprile 2023, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminato il Documento recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (Doc. XXII, n. 6);

   rilevato che:

    il Documento in esame risponde all'esigenza di indagare sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, nonché, più in generale, sullo sfruttamento dei lavoratori;

    in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di indagare sulla dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, approfondendo dati statistici relativi alle vittime di tali incidenti, per poi individuare le principali cause degli infortuni e la loro eventuale connessione con l'intermediazione o con lo sfruttamento del lavoro, valutando l'efficacia dei controlli e della normativa di prevenzione vigente;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

   premesso che:

    tra i compiti della Commissione previsti dall'articolo 3, oltre a quello di approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo ad una serie dettagliata di fattori, vi è quello di individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di interposizione illecita, di somministrazione irregolare di manodopera, di sfruttamento, della pratica del lavoro sommerso e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

    l'articolo 4 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, richiamando gli articoli del codice penale applicabili;

    l'articolo 5 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria, prevedendo, in particolare, che devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari;

    l'articolo 6 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Istituzione)

Art. 1.
(Istituzione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

  Identico.

Art. 2.
(Composizione e costituzione
della Commissione)

Art. 2.
(Composizione e costituzione
della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

  Identico.

  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

  5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

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  6. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo.

  7. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.

  8. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei propri lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. Identico:

   a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

   a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo:

    1) al genere di appartenenza;

    2) al territorio di ubicazione del luogo di lavoro;

    3) all'età;

    4) al settore lavorativo;

    5) al tipo contrattuale;

    6) al tipo di impresa o di società presso la quale è svolta l'attività lavorativa;

   b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, della pratica del lavoro occulto e irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

   b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza delle pratiche dell'interposizione illecita, della somministrazione irregolare di manodopera, dello sfruttamento e del lavoro sommerso e irregolare, nonché del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;

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   c) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;

   c) identica;

   d) verificare l'idoneità dell'attività, la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;

   d) identica;

   e) quantificare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

   e) identica;

   f) valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;

   f) identica;

   g) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;

   g) identica;

   h) valutare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

   h) valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro;

   i) analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'intermediazione di manodopera.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  Identico.

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  2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

  Identico.

  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

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Art. 6.
(Obbligo del segreto)

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.

  Identico.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

  1. Identico.

  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

  2. Identico.

  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

  3. Identico.

  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  4. Identico.

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2022 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2023 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.