CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 4

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, AIELLO, AMATO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DELL'OLIO, DI LAURO, DONNO, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, ORRICO, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, TORTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere

Presentata il 26 ottobre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Il 28 maggio 2013, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2013 e per ciò detta «Convenzione di Istanbul», e, sempre all'unanimità, il Senato ne ha approvato in via definitiva la ratifica il 19 giugno 2013 (legge 27 giugno 2013, n. 77).
  Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, iniziata nella XVII legislatura con la citata ratifica della Convenzione di Istanbul, tramite le modifiche al codice penale e di procedura penale volte a inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime di violenza.
  Il legislatore è intervenuto in tale ambito perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, comunque prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei cosiddetti reati di genere.
  Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.
  Un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata prevista anche dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per la riforma del processo penale, mentre la legge 5 maggio 2022, n. 53, ha potenziato la Pag. 2raccolta di dati statistici sulla violenza di genere.
  Non hanno invece terminato il loro iter parlamentare il disegno di legge che il Governo aveva presentato al Senato (atto Senato n. 2530), volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, e una proposta di legge, approvata in prima lettura dalla Camera, volta a concedere il permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (atto Senato n. 2577).
  Nel corso della XVIII legislatura, così come avvenuto già nella XVII legislatura, è stata istituita, con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
  La Commissione ha svolto un'intensa attività di audizioni e prodotto numerose e utili relazioni e documenti di approfondimento al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti.
  La Commissione, infine, sia per la sua stessa istituzione, sia per l'attenzione e l'ascolto dimostrati nel corso della propria attività, ha fatto sì che tante donne, vittime di violenza, spesso alle prese con procedimenti civili o penali lunghi e faticosi, si siano rivolte alla Commissione stessa per chiedere verifiche e indicazioni o, comunque, per sentire le istituzioni al loro fianco.
  Nonostante i grossi passi avanti fatti dal punto di vista normativo, in Italia, purtroppo, i casi di femminicidio e di donne maltrattate continuano ad aumentare, rendendo la situazione sempre più grave e allarmante.
  Secondi i dati EURES, nei primi dieci mesi del 2020 le donne vittime di omicidio sono state 91, una ogni tre giorni.
  Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, le donne vittime di omicidio volontario nell'anno 2020 in Italia sono state 116, lo 0,38 per 100.000 donne. Nel 2019 erano state 111.
  Per tutti questi motivi si auspica che l'attenzione che ha contrassegnato l'operato del Governo e del Parlamento nella XVII e nella XVIII legislatura non sia lasciata cadere, ma al contrario sia sempre maggiore.
  Si ritiene necessario, pertanto, che la Commissione sia nuovamente istituita anche in questa legislatura, in particolare per proseguire nell'attività di monitoraggio e di verifica della normativa in materia e dell'adeguatezza dell'azione amministrativa.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

   b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

   d) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle Pag. 4pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

   e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;

   f) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

   g) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;

   h) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio, quali interlocutori principali delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività;

   i) proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti nel territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per fare riemergere le donne dalla spirale delle violenze;

   l) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

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   m) ipotizzare l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione.

  2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e delle relazioni delle Commissioni parlamentari di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituite dal Senato della Repubblica, rispettivamente, nella XVII legislatura, con delibera del 18 gennaio 2017, e nella XVIII legislatura, con delibera del 16 ottobre 2018.

Art. 3.
(Poteri e funzionamento)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
  3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono Pag. 6coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
  11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di deputate e deputati.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione e norma finanziaria)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in Pag. 8misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.