CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata ASCARI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'omicidio di Simonetta Cesaroni

Presentata il 19 ottobre 2022

  Onorevoli Colleghi! – Sono passati trentadue anni dall'omicidio di Simonetta Cesaroni, divenuto noto come il «delitto di via Poma», un delitto che sconvolse tutta l'Italia per l'efferatezza e per le ombre e i dubbi che hanno caratterizzato la vicenda, rimasta tuttora senza un colpevole.
  Era il 7 agosto 1990 quando, in una Roma semideserta, Simonetta Cesaroni veniva trovata morta alle 23.30 in via Carlo Poma 2.
  La ragazza fu uccisa con 29 colpi di arma bianca, probabilmente un tagliacarte, anche se la circostanza non è mai stata accertata con sicurezza.
  L'autopsia ipotizzò un lasso di tempo molto ampio per l'ora della morte, ovvero tra le sette e le dodici ore antecedenti al sopralluogo delle ore 2.00 dell'8 agosto; successive considerazioni hanno portato a ipotizzare che la morte di Simonetta Cesaroni possa essere collocata tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di quel giorno; in ogni caso, la mancanza di certezze sull'ora del decesso e, quindi, dell'omicidio, è certamente uno dei motivi per i quali il caso è rimasto insoluto. Questa vicenda continua, ancora oggi, a sollevare numerose domande sul modo con il quale le investigazioni furono condotte nei giorni immediatamente successivi all'evento, ma anche nelle successive riaperture del caso, che culminarono nel processo a Raniero Busco, all'epoca dei fatti fidanzato della vittima, assolto e risultato definitivamente e del tutto estraneo ai fatti.
  Ma la vicenda di Simonetta Cesaroni non è solo la storia di un'indagine mal riuscita e il racconto di omissioni, di reticenze e di menzogne, ma è anche il simbolo di una giustizia che si rivela incapace di individuare il colpevole e del male che è rimasto impunito dopo aver devastato l'innocenza e l'ingenuità di una ragazza di venti anni. Peraltro, il caso di Simonetta Cesaroni è solo uno dei numerosi casi di cronaca nera di Roma rimasti senza spiegazioni né colpevoli accertati, di giovani donne che hanno segnato la storia della capitale e la storia italiana del dopoguerra. Le donne uccise senza spiegazioni sono state, infatti, molte e quasi sempre le ragioniPag. 2 di questi delitti sembrano mescolare elementi passionali, patologie e devianze sessuali, con aspetti oscuri spesso riconducibili, per via meramente induttiva ma non del tutto infondata, a retroscena più complessi, nei quali si muovono forze oscure, personaggi ambigui o si presentano depistaggi e incongruenze inspiegabili nelle indagini. L'omicidio di Simonetta Cesaroni è avvenuto nell'estate del 1990, in un momento particolare della storia italiana che può, a distanza di anni, essere ricordato come un momento di «cambio di regime».
  Le donne vittime di violenza perché venute a contatto, consciamente o involontariamente, con ambienti e con mondi particolari, nei quali un abuso passionale o sessuale si risolve con un delitto e con l'insabbiamento delle sue vere cause, sono state molte.
  Anche il «caso Cesaroni» sembra non costituire un fatto solo incidentale. Le incongruenze, i depistaggi accertati e le mancate relazioni di fatti evidenti che sembrano essere stati confermati nel dibattimento del processo di appello lasciano spazio alla convinzione che il caso meriti ancora un approfondimento che, per le sue ricadute pubbliche, può, a ragione, essere promosso da un organo parlamentare di inchiesta. Una rapida disamina di alcuni elementi, quantomeno singolari, e di circostanze rimaste senza alcuna risposta dimostrano quanto sia importante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul delitto di via Poma. Nel corso del primo sopralluogo, effettuato dalla polizia scientifica nella notte tra il 7 e l'8 agosto, non furono repertate tracce significative e fondamentali per comprendere la dinamica dell'omicidio. Nella stessa relazione tecnica del sopralluogo, la descrizione della stanza dove Simonetta Cesaroni svolgeva il suo lavoro è quantomeno lacunosa.
  Inoltre, come rilevato dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 16 giugno 1993 nei confronti di Raniero Valle, mentre nella relazione tecnica del sopralluogo della polizia scientifica si descrive un'ecchimosi nella regione orbitale sinistra, chiaramente visibile nella foto numero 17 allegata alla relazione stessa, il medico legale, nella consulenza autoptica descrive soltanto un'ecchimosi all'emivolto destro. Il medico legale non effettuò una serie di accertamenti tecnici, ritenuti, anche all'epoca delle indagini, indispensabili per stabilire, con maggiore certezza, l'orario della morte. In particolare, non venne rilevata la temperatura corporea e, in sede di autopsia, non vennero effettuati esami istologici e istochimici importanti. Restano dubbi se effettivamente furono controllati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti situati nelle strade vicine a via Poma e risulta incomprensibile l'immediata raccolta di tracce presumibilmente ematiche nel corridoio e nell'appartamento, nella stanza dell'amministrazione, nel vetro interno dell'ascensore e nella parete antistante l'abitazione del portiere della palazzina B.
  La scena del crimine non venne congelata, anzi l'appartamento fu riconsegnato al personale della segreteria regionale dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIAG) solo una settimana dopo l'omicidio, così che i successivi sopralluoghi del 22 agosto, del 27 agosto, del 30 agosto e del 28 settembre ebbero luogo quando il personale dell'AIAG era tornato a lavorare nella sede. Il sequestro del computer Data General DG 10 fu ordinato dalla procura di Roma solo il 7 agosto 1996. Nel frattempo, la macchina era rimasta nella disponibilità degli impiegati dell'AIAG. La prima perizia (del 1990) e la seconda (del 1992) furono affidate dal pubblico ministero a due tecnici della società che aveva venduto e installato quel computer, con il relativo software di contabilità, nell'ufficio, rinunciando così a una valutazione «indipendente».
  Nei giorni immediatamente successivi all'omicidio non furono ascoltati tutti i condòmini presenti il 7 agosto nel complesso residenziale di via Poma, numeri civici 2 e 4. La perquisizione di alcuni appartamenti della palazzina B, quella dove aveva sede la segreteria regionale dell'AIAG, furono effettuate solo il 15 settembre 1990. Alcuni testimoni fondamentali che avrebbero potuto, almeno ipoteticamente, essere presenti in via Poma nel pomeriggio Pag. 3del 7 agosto, furono ascoltati con mesi e, addirittura, con anni di ritardo. Gli alibi di molte persone sospettabili non furono verificati nell'immediatezza dei fatti. Non è mai stato chiarito, inoltre, il ruolo avuto nella vicenda da Roland Voller, presunto informatore della polizia. Le indagini registrano la misteriosa «scomparsa» di due sedie, poste di fronte alla scrivania situata nella stanza del delitto e sulle quali il padre della vittima e alcuni agenti di polizia entrati nell'appartamento avevano individuato la presenza di numerose tracce ematiche e risultarono scomparsi anche i fogli di presenza degli impiegati della sede del comitato regionale dell'AIAG; inoltre si poté accertare che alcuni alibi, forniti all'epoca dei fatti, non erano veritieri.
  Nel corso del processo di primo grado a Raniero Busco, che ha sangue di gruppo 0, le tracce ematiche, repertate in due luoghi distinti, ovvero il lato interno della porta della stanza dove fu rinvenuto il cadavere e un telefono posto su una scrivania di un'altra stanza dell'appartamento, individuate come di gruppo A da due distinte perizie e dalla ripetizione di quattro distinte analisi, furono definite irrilevanti dai consulenti del pubblico ministero poiché, a loro parere, non reperiate in modo corretto. Tuttavia, le relazioni di acquisizione dei reperti e quelle di successiva conservazione dimostrano che tali tracce furono acquisite con procedure corrette.
  Quelle riportate sono solo alcune delle incongruenze e delle manchevolezze emerse, nel tempo, in merito alla fase istruttoria e delle indagini e sugli accertamenti e sulle perizie.
  È dunque al fine di cercare, finalmente, di fare luce sugli aspetti più oscuri di questa vicenda che, con l'articolo 1 della presente iniziativa, si propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di ricostruire e di analizzare in maniera puntuale la dinamica dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, di verificare e di esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche sul delitto di via Poma, nonché di esaminare e di verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che possano aver ostacolato o ritardato la ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all'omicidio di Simonetta Cesaroni. La Commissione, che è composta da venti deputati (articolo 2), nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori e ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, presenta una relazione alla Camera dei deputati. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 3) e non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale; può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1, nonché copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi, e stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle Pag. 4stesse. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. La violazione di tale segreto, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente (articolo 4).
  L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno (articolo 5) approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della
Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto a Roma il 7 agosto 1990, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dell'omicidio di Simonetta Cesaroni;

   b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche sull'omicidio di Simonetta Cesaroni;

   c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che possano aver ostacolato o ritardato la ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all'omicidio di Simonetta Cesaroni.

  3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di Pag. 6un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anchePag. 7 in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
  9. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione e norma finanziaria)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, Pag. 8fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro l'anno. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.