Doc. XVIII-bis, n. 29

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM (2023) 769 final)

Approvato il 14 marzo 2024

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

  esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)769);

  preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

  tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

  premesso che sono complessivamente condivisibili le finalità della proposta, volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti, sia per garantirne un elevato livello di tutela, sia per migliorarne la tracciabilità, sia per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda, la diffusione di malattie, che possono aumentare il rischio di trasmissione di zoonosi e contribuire alla resistenza antimicrobica, e costituire una minaccia per la salute pubblica;

  rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta appare correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

  evidenziato che complessivamente la proposta non risulta pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, la scelta di procedere ad un'armonizzazione integrale della normativa di settore, che potrebbe comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati ad un reale beneficio per gli animali;

  sottolineata l'esigenza di coordinare la previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 che ricomprende le abitazioni tra gli stabilimenti di allevamento ed il considerando n. 15 che precisa che le abitazioni in cui cani e gatti siano detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento;

  rilevata l'assenza, all'articolo 9, paragrafo 1, di parametri oggettivi in base ai quali va accertata la capacità degli addetti alla custodia degli animali «di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza», di cui alla lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla lettera c);

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  evidenziata altresì l'esigenza di sopprimere, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), la previsione riguardante l'esigenza che cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per socializzare;

  richiamata l'esigenza di meglio specificare la previsione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 in tema di protezione da condizioni climatiche avverse, correlandola esplicitamente ad eventi climatici estremi;

  sottolineata inoltre l'opportunità di circoscrivere, all'articolo 12, paragrafo 4, il divieto di tenere cani esclusivamente all'interno;

  rilevato che il conferimento alla Commissione, ai sensi dell'articolo 23, del potere di adottare atti delegati per integrare numerosi ed importanti aspetti anche essenziali della disciplina legislativa non risulta conforme all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre pertanto circoscrivere la portata e l'ambito di tale potere delegato;

  rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  per non conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.