Doc. XVIII-bis, n. 26

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Consiglio
su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

(COM (2023) 532 final)

Approvato il 14 febbraio 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

Proposta di direttiva del Consiglio
su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (Befit)
(COM (2023) 532 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   considerato che la proposta:

    sostituisce le iniziative del 2016 relative a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e a una base imponibile comune per l'imposta sulle società, che vengono pertanto ritirate;

    si basa sul secondo pilastro dell'accordo fiscale internazionale dell'OCSE/G20 relativo ad un livello minimo globale di tassazione e sulla collegata direttiva (UE) 2022/2523, cd. «direttiva sul secondo pilastro»;

    è parte di un più ampio pacchetto di misure che comprende una proposta di direttiva del Consiglio su un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le PMI e una proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento;

   premesso che:

    sebbene sia complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di stabilire norme comuni per determinare il reddito imponibile di (grandi) gruppi di società nell'Unione, sarebbe tuttavia necessario procedere in direzione di una piena armonizzazione dei regimi di imposta sulle società. La definizione di regole minime limitate alla sola base imponibile non appare infatti sufficiente a ridurre la concorrenza fiscale sleale all'interno dell'Unione europea, che avvantaggia i paesi che, avendo maggiori margini di finanza pubblica, possono rinunciare a parte del gettito fiscale per attrarre imprese e gruppi sul loro territorio;

    la concorrenza fiscale dannosa, pertanto, oltre a produrre possibili distorsioni al mercato interno può indurre, a fronte dei vincoli di bilancio posti dall'Unione europea, la ulteriore concentrazione in gran parte degli ordinamenti del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), inteso a ravvicinare le leggi, i regolamenti e le prassi amministrative degli Stati Pag. 3membri in quanto incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato interno;

    considerato che la proposta risulta complessivamente coerente al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato nella relazione del Governo, essa intende dare soluzione a problemi di natura transnazionale, comuni a tutti gli Stati membri, e che non possono essere affrontati efficacemente mediante azioni a livello nazionale. Ciò in quanto la molteplicità di norme nazionali sull'imposta sulle società si traduce in una frammentazione e rappresenta un grave ostacolo all'attività delle imprese nel mercato interno, le quali devono far fronte a elevati costi di adempimento fiscale e rispettare svariati quadri giuridici. Essa inoltre crea disallineamenti che possono portare a una doppia non imposizione e a vantaggi fiscali non intenzionali;

    ribadito tuttavia che una interpretazione dinamica del principio di sussidiarietà, in coerenza con i trattati, imporrebbe, a fronte della portata e delle dimensioni del fenomeno, un intervento legislativo più ampio ed incisivo a livello europeo al fine di ridurre le distorsioni al mercato interno e alla concorrenza sleale determinata dalla previsione, in alcuni Stati membri, di aliquote molto basse e di altre regole volte a mantenere un livello di imposizione sui gruppi societari particolarmente favorevole;

    considerato che la proposta non appare pienamente coerente il principio di proporzionalità in quanto la Commissione europea non ha condotto un'analisi sufficientemente approfondita in merito agli eventuali costi gravanti sul bilancio nazionale, per la cui quantificazione è quindi necessario attendere, non solo i futuri sviluppi negoziali, ma anche e soprattutto stime d'impatto più puntuali, alla luce pure delle interazioni della normativa proposta con le nuove regole in materia di global minimum tax. Vi saranno infatti costi iniziali per le amministrazioni finanziarie per adeguarsi al nuovo sistema e per aggiornare i sistemi informatici relativamente anche alle dichiarazioni dei redditi e costi operativi continui di natura amministrativa, come il personale addetto allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali;

    osservato, inoltre, che la proposta attribuisce alla Commissione europea rilevanti poteri di adottare atti delegati o di esecuzione al fine di integrare o modificare, tra l'altro, gli elenchi delle forme societarie (allegato I) e delle imposte sul reddito delle società (allegato 2). Sebbene la Commissione sostenga che si tratta di elementi non essenziali della normativa proposta, occorre valutare più approfonditamente la coerenza di tali disposizioni con le previsioni di cui agli artt. 290 e 291 TFUE che disciplinano i presupposti e l'ambito per il ricorso agli atti esecutivi e delegati, in particolare in ragione del fatto che la ricomprensione di una data forma societaria o di una data imposta sui redditi negli allegati della direttiva potrebbe di fatto ampliare l'ambito di applicazione della direttiva stessa;

    rilevata, altresì, l'esigenza di apportare nel corso del negoziato alcune modifiche alla proposta al fine in particolare di:

     allinearla maggiormente alle disposizioni della citata direttiva UE 2022/2523 sul secondo pilastro e soprattutto evitare contraddizioniPag. 4 tra le due normative che potrebbero, tra l'altro, comportare un aggravio di adempimenti per i gruppi che ricadono nell'ambito di applicazione di entrambe e complicare il processo di implementazione della direttiva BEFIT;

     valutare se sia opportuno sopprimere o rimodulare profondamente la disposizione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, che sembra concedere agli Stati membri la facoltà di adeguare la propria base di quota imponibile senza limiti effettivi. In tal modo, l'operatività delle legislazioni nazionali in materia di imposte sui redditi delle società resterebbe di fatto piena, svuotando di significato la previsione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo la quale una società soggetta alla direttiva BEFIT cessa di essere soggetta alla legislazione nazionale in materia di imposta sulle società per tutte le materie disciplinate dalla direttiva stessa. Inoltre, i regimi nazionali continuerebbero ad operare in parallelo con le norme BEFIT – e con le norme della global minimun tax – determinando in tal modo un aggravio in termini di oneri di compliance per le imprese e di controllo per le amministrazioni finanziarie;

     evidenziata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

     rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.