Doc. XVIII-bis, n. 25

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO
DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM (2023) 660 final)

Approvato il 7 febbraio 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM (2023) 660 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di Regolamento recante modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un Paese terzo e taluni obblighi di segnalazione;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   tenuto altresì conto del mandato negoziale adottato dal Consiglio dell'UE il 20 dicembre 2023 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;

   ritenuti complessivamente condivisibili gli obiettivi generali della proposta in quanto le disposizioni in essa contenute:

    intendono consentire agli utilizzatori di indici di riferimento dell'UE di poter utilizzare la più ampia gamma possibile dei medesimi indici, UE e non UE, restando competitivi nei mercati di capitali mondiali;

    prospettano una riduzione degli oneri normativi per gli amministratori di indici di riferimento aventi un impatto economico limitato, mantenendo, al contempo, una vigilanza adeguata degli indici critici e significativi nonché di quelli di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consente di adottare misure per il ravvicinamento e il coordinamento delle previsioni nazionali che hanno a oggetto il mercato unico;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato nella relazione del Governo, la disciplina degli indici di riferimento negli strumenti finanziari è già stata oggetto di un'armonizzazione rilevante e, pertanto, un suo aggiornamento può essere meglio realizzato a livello di UE, mentre l'adozione di ulteriori iniziative da parte degli Stati membri potrebbe incidere solo sui rispettivi mercati interni;

Pag. 3

   ritenuto che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità poiché le disposizioni in essa contenute si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dichiarati e tengono conto del corretto equilibrio tra il pubblico interesse e l'efficienza in termini di costi. Tuttavia, la decisione della Commissione di non procedere ad alcuna valutazione d'impatto, motivandola con il fatto che l'intervento consiste essenzialmente in una ricalibrazione mirata dell'ambito di applicazione del Regolamento vigente e nel rafforzamento degli elementi di proporzionalità, non permette una più accurata e approfondita stima dell'impatto delle misure prospettate, specie sugli amministratori e sugli utilizzatori di indici di riferimento minori, segnatamente le piccole e medie imprese («PMI», segnatamente gli utilizzatori di indici di riferimento e gli amministratori di indici di riferimento minori);

   andrebbe inoltre valutata approfonditamente la disposizione che, in deroga alla norma generale e per tenere conto di situazioni specifiche, permette alle autorità nazionali competenti (per gli indici di riferimento dell'UE) di designare indici di riferimento significativi che si trovano al di sotto della soglia quantitativa ma che soddisfano determinati criteri qualitativi dimostrandone l'impatto nell'Unione. Tale possibilità apre a margini interpretativi che potrebbero condurre ad approcci diversi e divergenti all'interno dell'Unione europea, vanificando l'obiettivo stesso della proposta rivolto a una definizione in termini di certezza del campo di applicazione del Regolamento. Sul punto, nelle consultazioni svolte, la maggior parte degli Stati ha concordato sul fatto che soltanto gli indici di riferimento significativi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento e che gli indici di riferimento che superano la soglia di 50 miliardi di euro dovrebbero rientrarvi automaticamente;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, anche predisponendo una apposita valutazione di impatto;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.