Doc. XVIII-bis, N. 24

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO
DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM (2023) 645 final)

Approvato il 31 gennaio 2024

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM (2023) 645 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023)645);

   premesso che:

    secondo quanto ricostruito dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta, ogni anno vengono prodotti e manipolati nell'UE circa 57 milioni di tonnellate di pellet di plastica, che costituiscono la materia prima industriale utilizzata per la produzione di tutta la plastica;

    la Commissione europea sottolinea che la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente si aggiunge ad altre fonti di microplastiche, rilasciate da vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e, in misura minore, capsule di detersivo, e rappresenta una forma di inquinamento evitabile attraverso la modifica dei processi di produzione, manipolazione e trasporto;

   rilevato con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale scelta, pur corretta sotto il profilo strettamente giuridico, dimostra come in questo caso la Commissione europea, pur prospettando l'introduzione di importanti innovazioni per imprese e operatori economici, attribuisca alle finalità di protezione ambientale un rilievo prevalente sulle politiche per il funzionamento del mercato interno;

   ritenuta la proposta non interamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto alcune delle disposizioni da essa prospettate rispondono ai requisiti della necessità e soprattutto del valore aggiunto richiesti dall'articolo 5, paragrafo 3 del TFUE a giustificazione dell'azione a livello unionale. In particolare:

    a) risulta evidente la necessità di disporre di un quadro generale armonizzato in materia valido in tutta l'Unione europea, alla luce della maggiore efficacia di politiche unionali nel contrasto di un fenomeno caratterizzato da una dimensione transfrontaliera per la facilità con cui le microplastiche possono essere trasportate da un luogo ad un altro e diffondersi nell'ambiente, nelle acque e nel suolo;

    b) risultano complessivamente giustificate, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'adozione del piano di valutazione dei rischi e agli obblighi in materia di prevenzione, contenimento e bonifica di fuoriuscite e dispersioni, nonché di cui agli articoli da 5 a 7 in materia di certificazione;

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    c) le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11, concernenti i poteri delle autorità nazionali nonché gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, non appaiono invece conformi al principio di sussidiarietà in quanto incidono su aspetti ordinamentali e organizzativi che dovrebbero essere riservati alla competenza degli Stati membri;

    d) anche la disciplina dettagliata in materia di indennizzo del danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del nuovo regolamento, di cui all'articolo 16, pur perseguendo finalità condivisibili, incide sulla normativa sostanziale e processuale nazionale in misura eccessiva e non giustificata sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto;

   considerata altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

    a) non risulta adeguatamente giustificata, alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti, l'introduzione di nuovi obblighi e significativi oneri, economici e amministrativi, per l'intero sistema produttivo, per gli Stati membri, e per le autorità nazionali designate incaricate dei controlli di conformità. Ciò vale in particolare per gli adempimenti previsti per operatori economici e vettori di trasporto relativi all'installazione di attrezzature, all'adozione di nuove procedure di lavoro, alla adeguata formazione del personale, nonché ai procedimenti amministrativi per il conseguimento di certificazioni obbligatorie degli impianti e la predisposizione di un piano di valutazione del rischio;

    b) non è previsto un periodo transitorio per consentire l'adeguamento delle imprese alla nuova e complessa normativa, che dovrebbe essere applicata già entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore;

    c) i nuovi ed ulteriori oneri prospettati dalla proposta in esame si aggiungerebbero all'ingente impegno già richiesto ad ampia parte del sistema produttivo europeo per la transizione a sistemi di produzione più sostenibili, nonché per il recepimento, nel prossimo futuro, delle nuove norme europee in materia di produzione, utilizzo e trattamento degli imballaggi;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, anche aggiornando la valutazione di impatto effettuata dalla Commissione europea;

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.