Doc. XVIII-bis, n. 23

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento
(COM(2023) 529 final)

Approvato il 17 gennaio 2024

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Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento
(COM(2023) 529 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta è volta opportunamente ad includere nel diritto dell'Unione europea le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e, parallelamente, di sviluppare gradualmente approcci comuni all'applicazione pratica dei prezzi di trasferimento;

    è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di ridurre la complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri, elementi che determinano elevati costi di conformità a carico delle imprese nonché rischi di trasferimento degli utili, di elusione fiscale, di contenziosi e di doppia imposizione, danneggiando il mercato interno e determinando un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita;

    nell'ordinamento giuridico italiano è stato già attuato il principio di libera concorrenza, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe pertanto apportare benefici alle imprese italiane che effettuano operazioni transfrontaliere con altri Stati membri;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fondamento generale delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché tale disposizione non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, essa rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la questione dei prezzi di trasferimento è di natura intrinsecamente transfrontaliera e può essere pertanto affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione. La Commissione rileva correttamente che un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati;

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   tuttavia, è opportuno approfondire, nel corso del negoziato sulla proposta, l'interazione che si avrebbe tra il quadro legislativo introdotto dall'Unione europea e le norme stabilite in sede OCSE. Occorre, in particolare escludere il rischio di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'Unione europea;

   ritenuto che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità. Tuttavia, la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione non ha stimato con precisione i possibili costi e benefici della nuova normativa. L'assenza di stime d'impatto più puntuali infatti non permette di quantificare dettagliatamente né i costi di compliance per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della nuova direttiva né gli oneri finanziari a carico dei bilanci degli Stati membri, essendo prevedibile un aumento dei costi per le amministrazioni che dovranno predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo;

   sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, anche aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.