Doc. XVIII-bis, n. 19

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(COM (2023) 533 final)

Approvato il 23 novembre 2023

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM (2023) 533 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

   preso atto delle relazioni predisposte, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari europei e dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la direttiva vigente sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) si è dimostrata non adeguata per affrontare efficacemente il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA, nelle quali la PA è la parte debitrice;

    è pertanto condivisibile, in linea generale, l'esigenza di ridefinire il quadro normativo dell'UE in materia allo scopo di migliorare la disciplina dei pagamenti di tutti gli attori interessati e di proteggere le imprese, specie le PMI, dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento;

    la proposta in esame tuttavia, sia per la scelta dello strumento del regolamento anziché di quello della direttiva, sia per la rigidità di alcune disposizioni, non tiene conto che gli assetti economici dei vari Stati membri e dei diversi settori produttivi sono fortemente differenziati;

    pur essendo condivisibile la necessità di garantire l'equità tra le parti e prevenire eventuali abusi dovuti a ritardi di pagamento ingiustificati è necessario salvaguardare la libertà contrattuale in relazione ai tempi di pagamento. La previsione di un'unica scadenza vincolante per tutti i rapporti commerciali non risulta pertanto giustificata né utile, non consentendo alle imprese di adattare le loro transazioni commerciali alle specifiche esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna situazione;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essendo l'intervento dell'UE inteso a garantire che tutti gli Stati membri adottino le norme necessarie a prevenire i ritardi di pagamento, rafforzando le misure preventive e dissuasive per contrastare i ritardi di pagamento;

   considerato che la proposta non è invece conforme, sotto diversi aspetti, al principio di sussidiarietà. Ciò in quanto, pur non potendosi Pag. 3negare in principio la necessità e il valore aggiunto di un intervento legislativo a livello dell'UE per porre rimedio alle carenze della direttiva vigente:

    la nuova disciplina, in quanto contenuta in un regolamento anziché in una direttiva, determinerebbe una indebita compressione dei margini di cui ciascuno Stato membro, nel perseguire gli obiettivi dell'azione europea, deve disporre per tenere conto della natura del rispettivo sistema produttivo e delle effettive condizioni in cui si svolgono le relative transazioni commerciali;

    alcune disposizioni della proposta, determinando una compressione ingiustificata dell'autonomia contrattuale delle imprese, potrebbero configurare una distorsione nel funzionamento del mercato interno e della concorrenza, con prevedibili ripercussioni anche sugli equilibri finanziari delle imprese, negando i presupposti stessi per l'esercizio stesso della competenza concorrente di cui al richiamato articolo 114 del TFUE;

    in particolare la fissazione, all'articolo 3, di un termine massimo unico di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra imprese ne pregiudicherebbe la libertà, nell'esercizio della iniziativa economica privata, di individuare condizioni di pagamento differenti, considerando anche la diversa esposizione al credito e al settore finanziario che intercorre tra grandi e piccole-medie imprese. Le tempistiche dei pagamenti rappresentano, infatti, una delle molteplici componenti contrattuali che consentono di adeguare i rapporti commerciali tra imprese alle specifiche e differenti esigenze di filiera. In tal modo la proposta rischia di compromettere in modo significativo le dinamiche di mercato e di incidere negativamente sulla concorrenza, tenuto anche conto che le imprese possono cercare fornitori che offrono condizioni di pagamento favorevoli;

    nell'ambito delle transazioni tra privati, inoltre, termini inderogabili di pagamento, con interessi moratori obbligatori, potrebbero costituire strumenti utilizzabili dalle imprese più forti per ottenere più facilmente il soddisfacimento dei propri crediti o, comunque, per esercitare indebite pressioni, contrastando l'obiettivo dichiarato della Commissione europea di voler limitare, a beneficio delle PMI, l'asimmetria nel potere contrattuale tra clienti di grandi dimensioni (debitori) e fornitori più piccolo (creditori) spesso presente sul mercato;

   ritenuta altresì la proposta non pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

    essa determina, come già argomentato, una compressione eccessiva della libertà contrattuale nei rapporti tra privati non motivata dagli obiettivi sottesi alla proposta, che potrebbero essere conseguiti stabilendo, in luogo di un unico termine perentorio, criteri direttivi e indicazioni di riferimento sulle tempistiche di pagamento finalizzati ad evitare gli abusi;

    le disposizioni della proposta che renderebbero automatico il pagamento degli interessi di mora, senza necessità di richiesta da parte del creditore, che non può rinunciarvi, potrebbero produrre rilevanti effetti negativi sulla finanza pubblica degli Stati membri;

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    non appare adeguatamente motivata, in termini di impatto e costi, l'istituzione obbligatoria, in ciascuno Stato membro, di un'autorità nazionale di controllo sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali;

   rilevata, altresì, l'esigenza di valutare nel corso del negoziato l'opportunità di modificare la proposta al fine di evitare che l'eventuale introduzione di un termine di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore risulti penalizzante per l'appaltatore che si trovasse a subire «a monte» un ritardo nei pagamenti da parte della committenza pubblica. In merito si potrebbe favorevolmente valutare di subordinare la decorrenza dei termini di pagamento nei confronti dei subappaltatori all'avvenuto incasso delle somme spettanti all'appaltatore da parte dell'amministrazione;

   sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea,

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.