Doc. XVIII-bis, n. 17

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti
(COM (2023)280 final)

Approvato il 25 ottobre 2023

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM (2023)280 Final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final);

   considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori produttivi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    l'intervento normativo intende opportunamente rimediare all'assenza di una armonizzazione a livello europeo delle disposizioni relative alla protezione, nei casi transfrontalieri, degli adulti vulnerabili. Questi ultimi infatti devono attualmente affrontare la compresenza di norme di diversi Stati membri, talvolta complesse e confliggenti, sulle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale o sull'individuazione della legge applicabile alla loro fattispecie, nonché problemi relativi all'esecuzione di una decisione o al funzionamento di poteri di rappresentanza all'estero;

    in base alle stime della Commissione europea, il nuovo regime interesserebbe un numero di adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere nell'UE tra i 145 mila e i 780 mila, cifra in continuo aumento nell'UE;

    appare pertanto condivisibile la predisposizione, attraverso la proposta in esame, di norme di diritto internazionale privato uniformi che disciplinino le situazioni transfrontaliere al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali degli adulti con un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali;

    è di particolare importanza l'obiettivo di rafforzare, tramite il nuovo regime, la sfera dei diritti e delle libertà fondamentali nonché degli altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza;

    le norme comuni di diritto internazionale privato incluse nella proposta riprendono in sostanza quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relative alla competenza e alla legge applicabile, anche con diretto riferimento alle disposizioni corrispondenti dello strumento di diritto internazionale;

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   considerato che, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione:

    la proposta è correttamente fondata sull'articolo 81, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire tra l'altro il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

    risultano tuttavia non convincenti e contraddittorie le argomentazioni addotte dalla Commissione europea per escludere il ricordo, quale ulteriore base giuridica della proposta, all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE relativo al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere;

    è certamente vero, come ricordato dalla Commissione che il concetto di «diritto di famiglia» ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del TFUE è stato sinora interpretata in modo piuttosto restrittivo e a prescindere dalla definizione prevista nella legislazione nazionale degli Stati membri;

    tuttavia, la stessa Commissione riconosce che non di rado gli adulti beneficiano di una protezione assicurata dai familiari e che in alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è assegnata ex lege al coniuge o ai familiari;

    appare pertanto non convincente l'argomento avanzato dalla Commissione secondo il quale la famiglia dell'adulto, ove presente, rappresenta solo uno degli aspetti da considerare per garantire la protezione e pertanto il coinvolgimento dei familiari non è un elemento necessario. Non persuasivo al riguardo risulta il richiamo al fatto che la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti non faccia riferimento ai rapporti familiari, trattandosi di uno strumento di diritto internazionale privato i cui presupposti giuridici e sociali travalicano l'ambito dell'Unione europea;

    non sussiste pertanto alcun ostacolo di carattere giuridico ad includere quale base giuridica della proposta anche l'articolo 81, paragrafo 3, al fine di valorizzare e tutelare nella proposta stessa, ai fini della protezione degli adulti nelle situazioni transfrontaliere, i legami familiari;

    nel prosieguo dell'esame della proposta presso le Istituzioni dell'Unione europea andrà pertanto considerata l'inclusione dell'articolo 81, paragrafo 3, quale base giuridica della proposta stessa;

   considerato con riferimento al principio di sussidiarietà che:

    è evidente la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea, non potendo gli Stati membri da soli assicurare l'introduzione di insieme armonizzato ed efficiente di norme di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri di protezione degli adulti;

    l'assetto attuale dimostra come il disallineamento delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri in materia di Pag. 4protezione degli adulti può rivelarsi fonte di criticità nelle situazioni transfrontaliere nell'UE, così come l'interruzione della protezione degli adulti, il mancato riconoscimento di misure estere, procedimenti giudiziari aggiuntivi o il mancato riconoscimento delle volontà e delle preferenze espresse da un adulto;

    al fine tuttavia di assicurare che la proposta sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà – nel rispetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, della identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale – occorre che essa tenga conto del rilievo centrale che i legami familiari rivestono in alcuni Stati membri ai fini della protezione giuridica degli adulti vulnerabili. Occorre pertanto, in coerenza con i rilievi già formulati in merito alla mancata l'inclusione dell'articolo 81, paragrafo 3, quale base giuridica della proposta, che tali legami siano valorizzati e tutelati nella proposta stessa;

   con riferimento al principio di proporzionalità:

    la nuova disciplina non interferisce con le norme nazionali che disciplinano le fattispecie interne di sostegno agli adulti con capacità ridotte, applicandosi solo ai casi di conflitto di competenza, conflitto di leggi oppure riconoscimento di misure o documenti esteri in situazioni transfrontaliere;

    l'istituzione del nuovo certificato europeo di rappresentanza presenta correttamente natura facoltativa e non intende sostituire i documenti nazionali equivalenti che attestano la rappresentanza;

    rimarrebbe di competenza degli Stati membri designare le autorità nazionali che potranno accedere al sistema interconnesso di registri; ne discende che collegando i sistemi giuridici, l'iniziativa si limiterebbe a risolvere le difficoltà nelle situazioni transfrontaliere senza interferire con la competenza degli Stati membri ad adottare una normativa nazionale sostanziale sulla protezione degli adulti, sul tipo di misure disponibili, l'esistenza, la portata e la modifica dei poteri di rappresentanza, e norme procedurali che si applichino alla modalità di esercizio o attuazione della protezione;

    la proposta, pertanto, risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità in quanto non sembra oltrepassare quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi;

   considerata infine la necessità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei seguenti profili di criticità:

    con riguardo alla tecnica di redazione, il semplice richiamo alla Convenzione Aja potrebbe non garantire né un facile recepimento delle norme, dovendosi esse armonizzare con il tenore del regolamento, né un diretto potere di interpretazione della Corte Giustizia UE;

    è opportuno includere espressamente l'amministrazione di sostegno tra gli istituti riconosciuti dalla proposta;

    occorre procedere ad una più accurata definizione dell'ambito dei poteri rappresentativi demandabili attraverso il certificato, con particolare riferimento ai diritti personalissimi;

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    è necessario assicurare il pieno rispetto del regime di protezione dei dati personali, anche alla luce delle riserve espresse dal Garante UE;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

   la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.