Doc. XVIII-bis, n. 16

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle
ritenute alla fonte in eccesso
(COM (2023)324 final)

Approvato il 17 ottobre 2023

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Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM (2023)324 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   premesso che:

    è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di introdurre un quadro normativo per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli poiché allo stato attuale nell'UE gli investitori possono essere obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli, vale dire sui dividendi sulla detenzione di azioni e sugli interessi sulla detenzione di obbligazioni;

    è di particolare importanza migliorare ed uniformare le attuali procedure di rimborso della ritenuta per i pagamenti di dividendi e interessi a investitori non residenti, in quanto esse variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, sono spesso inefficienti, lunghe e costose nonché soggette ad alto rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri;

    la normativa proposta migliorerebbe il funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali incoraggiando gli investimenti transfrontalieri, specie per gli investitori al dettaglio, e rendendo, di conseguenza, più competitivo il mercato dell'UE;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

    considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura essenzialmente transfrontaliera della materia su cui essa interviene richiede un'azione a livello dell'UE, non potendo gli Stati membri, da soli, semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità, garantendo parità di condizioni sia per gli investitori e gli intermediari nazionali che per quelli non residenti;

    ritenuto che, pur essendo la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, è necessaria una valutazione più approfondita dell'impatto e degli oneri finanziari ed ordinamentali di alcune sue previsioni. Ciò anzitutto con riferimento al rischio che le nuove procedure prospettate gravino eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e si rivelino non efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali;

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    in particolare, si ravvisa l'esigenza di ampliare le tempistiche proposte, soprattutto con riguardo ai rimborsi, al fine di scongiurare eccessivi aggravi amministrativi, nonché di valutare adeguatamente le disposizioni concernenti il registro nazionale degli intermediari finanziari certificati;

    inoltre, con riferimento all'impatto finanziario della proposta, non appaiono allo stato quantificabili né gli eventuali oneri riconducibili alla realizzazione del nuovo sistema informativo da introdurre negli Stati membri, né gli ulteriori potenziali effetti di gettito, che deriverebbero da reazioni comportamentali degli operatori finanziari, riconducibili, per un verso, all'aumento del numero di richieste di esenzione e/o rimborso derivanti dalle nuove procedure semplificate (effetti finanziari negativi) e, per altro verso, a un effetto di deterrenza, nonché al contrasto delle pratiche fraudolente attualmente di difficile individuazione (effetti finanziari positivi);

    con riguardo, infine, agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, se per un verso la proposta potrà apportare effetti positivi sui beneficiari dei redditi e aiutare le imprese dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia, per altro verso potrà comportare maggiori oneri non quantificabili al momento per gli intermediari finanziari;

    osservato, inoltre, che la proposta, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, la comunicazione degli intermediari finanziari e la richiesta di esenzione, attribuisce alla Commissione europea rilevanti competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formulari standard e per stabilire le informazioni e i dati che, ai fini del monitoraggio dell'attuazione, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione stessa;

    sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

    rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.