Doc. XVIII-bis, n. 14

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023)273 final/2)

Approvato 28 settembre 2023

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023)273 final/2);

   premesso che:

    la proposta è volta ad aggiornare la normativa vigente in materia di inquinamento causato dal trasporto marittimo, ovvero la direttiva 2005/35/CE, già modificata nel 2009, che vieta di scaricare in mare idrocarburi e sostanze liquide nocive e disciplina le relative sanzioni;

    è condivisibile quanto sostenuto, alla luce di una valutazione ex post condotta nel 2022, dalla Commissione europea, in merito alla ridotta efficacia di tale normativa in ragione delle carenze relative al suo ambito di applicazione, all'individuazione e alla verifica degli scarichi illegali, alla scarsa dissuasività e proporzionalità delle sanzioni penali;

    sono pertanto apprezzabili, in linea di principio, le innovazioni prospettate dalla proposta di direttiva in esame;

    il nuovo articolo 8-quinquies della direttiva 2005/35/CE, introdotto dalla proposta in esame, demanda alla Commissione europea di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sui criteri che gli Stati membri devono considerare nell'applicare le sanzioni per ciascun tipo di sostanza inquinanti. Il conferimento alla Commissione europea di tale potere viene motivato dall'esigenza di promuovere un ulteriore ravvicinamento e una maggiore efficacia delle sanzioni amministrative;

   rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione europea di stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea e, secondo l'interpretazione consolidata, per prevenire l'inquinamento causato dalle navi;

   ritenuta la proposta coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto:

    l'intervento legislativo dell'UE è necessario in ragione dell'impatto transfrontaliero dell'inquinamento marino, nonché del fatto che di frequente i responsabili degli sversamenti in mare agiscono oltre confine, vanificando gli interventi di contrasto nazionali;

    il valore aggiunto dell'iniziativa dell'UE consisterebbe nel garantire condizioni di parità a livello dell'UE, nel favorire a livello transfrontaliero interventi di verifica, l'azione giudiziaria e l'applicazione delle norme, rendendo più dissuasive le sanzioni e maggiore l'effetto deterrente sugli autori delle violazioni;

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    la sorveglianza satellitare offerta da strumenti digitali dell'UE, come il servizio CleanSeaNet, sarebbe meno costosa e più efficace di interventi nazionali;

   valutata altresì la proposta complessivamente coerente con il principio di proporzionalità in quanto le disposizioni proposte lasciano, almeno in parte, alla determinazione degli Stati membri la definizione dei livelli delle sanzioni, non introducono obiettivi obbligatori per le attività di verifica a livello nazionale e non comporterebbero eccessivi costi amministrativi di adeguamento per il settore privato o per i cittadini. Appaiono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti nel prosieguo dei negoziati circa l'impatto della nuova normativa sulle imbarcazioni da diporto e sui pescherecci, ovvero sulle imprese, soprattutto piccole e medie, operanti nei settori della pesca e del trasporto marittimo, su cui potrebbero gravare maggiori oneri;

   rilevata altresì la necessità di valutare se il conferimento di ampi poteri esecutivi alla Commissione europea, di cui al nuovo articolo 8-quinquies, sia coerente con l'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Ue. In particolare, l'intento manifestato dalla Commissione di non armonizzare in modo rafforzato i livelli delle sanzioni amministrative potrebbe essere contraddetto dalla definizione mediante atti esecutivi dei criteri che dovrebbero essere seguiti dalle autorità competenti degli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni, pur stabilite a livello nazionale;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea;

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.