Doc. XVIII-bis, n. 6

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final)

Approvato il 9 maggio 2023

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit);

   considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    l'obiettivo generale della proposta, volta ad accelerare il dispiegamento delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili/mobili (VHCN, Very High Capacity Network), o Gigabit, come la fibra ottica e il 5G, in tutti gli Stati membri è complessivamente condivisibile;

    in questa prospettiva, è in linea di principio fondata l'analisi della Commissione europea secondo cui la direttiva 2014/61/UE non è più adatta a sostenere le crescenti esigenze di connettività fissa e mobile ad altissima capacità di cittadini e imprese, non è allineata al codice europeo delle comunicazioni elettroniche e ai nuovi obiettivi di connettività del decennio digitale dell'UE e non è stata pienamente efficace nel ridurre i costi di installazione delle reti a banda larga;

   rilevato che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in quanto essa persegue l'obiettivo di armonizzare ulteriormente i mercati delle comunicazioni elettroniche dell'UE e migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno;

   considerato, invece, che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, dal preambolo della stessa come pure dalla valutazione d'impatto della Commissione, non risultano adeguatamente dimostrati né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea da essa prospettato. Si osserva al riguardo che:

    a) la proposta incide in modo eccessivamente invasivo sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni nazionali, soprattutto nel governo del territorio e nella gestione/regolamentazione dei servizi pubblici. In particolare, nell'ordinamento interno italiano, il nuovo regolamento impatterebbe sul funzionamento di diversi enti ed amministrazioni locali aventi competenze su aspetti specifici che riguardanoPag. 3 la salute, la sicurezza e la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, materie che possono giustificare l'attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 36 del TFUE. In questo senso, si richiamano in particolare le disposizioni della proposta che, introducendo misure di semplificazione, e in taluni casi di liberalizzazione, per la realizzazione di opere edilizie, potrebbero avere ripercussioni profonde su interessi pubblici quali la sicurezza, la salute pubblica e la tutela dell'ambiente;

    b) la proposta pertanto risulta in contrasto con la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, secondo la quale l'Unione rispetta «l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale»;

    c) pur riconoscendo l'esigenza di superare le difficoltà di applicazione della precedente direttiva, sarebbe pertanto indispensabile continuare a lasciare un certo margine di flessibilità agli Stati membri, in ragione delle rispettive specificità ordinamentali, sociali ed economiche;

    d) in questa prospettiva, andrebbe riconsiderata la scelta di disciplinare la materia con regolamento anziché procedere ad appropriate modifiche ed integrazioni della direttiva;

    e) non risulta altresì sufficientemente dimostrato che altre eventuali opzioni, tra cui la mera armonizzazione delle funzionalità delle piattaforme digitali e della modulistica relative ai procedimenti autorizzatori, non produrrebbero un impatto paragonabile a fronte di una minore invasione delle prerogative nazionali di organizzazione della pubblica amministrazione e di esercizio del potere pubblico, nonché di costi ridotti;

   rilevato che la proposta risulta altresì in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto non risulta dimostrato che le misure da essa delineate abbiano un'intensità proporzionata alle finalità di promozione delle reti ad altissima capacità e di ottimizzazione dei costi e delle procedure amministrative necessarie per una sua capillare realizzazione. Si osserva al riguardo che:

    a) non risulta sufficientemente dimostrato, dalla valutazione di impatto della Commissione europea, che le tempistiche e le modalità dell'attività autorizzatoria siano un elemento determinante per il livello dei costi dell'installazione di reti ad altissima capacità. Questa dimostrazione sarebbe essenziale, in quanto l'adeguamento dell'attività e dell'organizzazione amministrativa che viene richiesto presenta rilevanti complessità ed elevati costi per gli Stati membri e la ponderazione degli interessi pubblici considerati nel quadro di tali procedimenti non necessariamente consentirà di procedere all'accelerazione procedurale auspicata;

    b) non viene fornita adeguata giustificazione per l'impatto molto oneroso della proposta sulle modalità e sulle tempistiche di Pag. 4svolgimento dell'attività autorizzatoria degli enti locali, specie dei comuni, rispetto all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (ad esempio, la fissazione di un limite di 15 giorni per valutare la completezza della domanda). Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi di risarcimento del danno da mero ritardo a seguito di mancato rispetto dei termini prescritti dalla proposta;

    c) la previsione della realizzazione di piattaforme digitali integrate (i.e. punti di accesso digitale nazionale) che consentano l'accesso ai dati e ai servizi di più amministrazioni locali, in grado di offrire le funzionalità prescritte dalla proposta, esigerà risorse ingenti, che non sono state quantificate nella valutazione d'impatto della Commissione europea;

    d) non sono pienamente convincenti le argomentazioni della Commissione europea secondo le quali alcune eccezioni agli obblighi previsti nella proposta (ad esempio per l'accesso alle informazioni per determinate categorie di edifici di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure la fornitura di informazioni su tali edifici) garantirebbero la proporzionalità della proposta stessa e offrirebbero la flessibilità adeguata per tenere conto delle circostanze nazionali;

   affermata l'esigenza, alla luce di quanto sopra esposto, di una profonda rimodulazione della proposta per tenere nella giusta considerazione le prerogative nazionali di organizzazione della pubblica amministrazione e contenere l'impatto sulle finanze pubbliche;

   sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea,

  esprime un

PARERE MOTIVATO

  ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.