Doc. XVIII, n. 15

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO SULLA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Proposta per un organismo etico interistituzionale (COM(2023) 311 final)

Approvato il 5 marzo 2024

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata la proposta di accordo per la creazione di un organismo etico interistituzionale dell'UE (COM(2023)311);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei loro rappresentanti eletti, nonché dei commissari, sono di fondamentale importanza per rafforzare la fiducia dei cittadini;

    l'attuale quadro etico dell'UE è frammentario, in quanto le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'UE hanno norme, processi e livelli di applicazione diversi, il che crea un sistema complesso, di difficile applicazione e compromette la fiducia dei cittadini dell'UE;

   rilevata la fortissima rilevanza politica di tale iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul funzionamento stesso della democrazia in Europa e sul rapporto tra Unione e i suoi cittadini;

   valutato positivamente l'obiettivo di stabilire norme minime comuni per la condotta etica dei membri di Istituzioni ed organi dell'UE, nonché un meccanismo formale per il coordinamento e lo scambio di opinioni in materia;

   rilevata la necessità di promuovere lo scambio di buone prassi e una cultura etica comune a tutti i membri delle Istituzioni dell'UE, facilitando la trasparenza e la comprensione di un quadro comune sia all'interno che all'esterno delle Istituzioni stesse;

   considerata l'importanza che si giunga ad una definizione dell'accordo per l'istituzione dell'organismo etico indipendente prima dello svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e del conseguente avvio del processo per il nuovo ciclo istituzionale dell'Unione europea;

   rilevato che nello svolgimento dei suoi compiti l'organismo dovrebbe operare garantendo il pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e dell'indipendenza di ciascuna istituzione parte dell'accordo;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) è auspicabile che il negoziato interistituzionale si concluda entro l'attuale legislatura europea, affinché il nuovo organismo etico possa diventare operativo al più tardi all'inizio della prossima legislatura. Ciò costituirebbe un segnale positivo per i cittadini in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e del conseguente avvio di un nuovo ciclo istituzionale a livello europeo;

   2) sia definito un punto di equilibrio tra la proposta della Commissione europea e le posizioni espresse dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 12 luglio 2023, assicurando che compito principale del nuovo istituendo organismo etico sia quello di promuovere una armonizzazione minima e una convergenza delle regole già esistenti presso ciascuna Istituzione europea, favorendo il consolidamento di una cultura etica comune per tutti i membri delle Istituzioni dell'Unione;

   3) si escluda, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna Istituzione, che il nuovo organismo etico possa condurre indagini individuali e possa interferire, duplicare o limitare in alcun modo le Pag. 3indagini di organi già esistenti ai sensi dei trattati;

   4) sia valutata la possibilità di attribuire all'organismo etico il compito di formulare, su richiesta delle parti dell'Accordo e nel rispetto della loro autonomia, pareri sull'interpretazione degli standard etici delle istituzioni coinvolte;

   5) sia precisato che i capi di Stato e di Governo in seno al Consiglio europeo, i ministri e gli altri rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio, anche quando esercitano la Presidenza del Consiglio, non sono inclusi nel campo di applicazione dell'accordo in esame, restando essi soggetti nella loro attività alle rispettive giurisdizioni nazionali.