Doc. XVIII, n. 14

COMMISSIONI RIUNITE
XII (AFFARI SOCIALI)
e
XIII (AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3)

Approvato dalle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)
il 31 gennaio 2024

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   considerato che le tecniche di evoluzione assistita (TEA) fanno parte di un progetto strategico finalizzato a riacquisire il controllo delle produzioni a partire dalle sementi e ridurre l'influenza delle multinazionali che operano nel settore, valorizzando le diverse caratteristiche dei territori;

   ritenuto che attraverso tali tecniche si introduce la possibilità di esplorare una trasformazione del modello dalla produttività alla sostenibilità e di continuare a proporre la salvaguardia delle identità delle nostre produzioni plurali senza chimica;

   considerato che l'impianto della proposta presenta una struttura ben articolata logicamente, in quanto basata sulla diversa natura della pianta, distinguendo, ai fini della regolamentazione, tra procedura di verifica per le piante NGT 1 – che soddisfano i criteri di equivalenza rispetto alle piante tradizionali – e autorizzazione a norma della direttiva OGM per quelle NGT2 – che non possono essere ottenute tramite tecniche convenzionali – con alcune differenze quali il divieto per gli Stati membri di limitarne o vietarne la coltivazione e l'obbligo, di converso, di adottare misure di coesistenza;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei processi relativi all'utilizzo delle nuove tecniche genomiche, si valuti l'opportunità di:

    a) sopprimere, in caso di piante NGT1, il vincolo di riservatezza del soggetto che presenta richiesta per l'emissione deliberata nell'ambientePag. 3 (articolo 6, par. 3, lett. f) e per la verifica del relativo status prima della immissione in commercio (articolo 7, par. 2, lett. e);

    b) prevedere chiare modalità di accesso alla banca dati dove saranno reperibili le decisioni relative allo status di pianta NGT di categoria 1 (articolo 9);

    c) introdurre disposizioni che assicurino la conoscibilità e la trasparenza degli studi scientifici che hanno determinato l'attribuzione dello status di pianta e del processo decisionale che ha portato all'assunzione della decisione, anche attraverso l'eliminazione del carattere di riservatezza delle relative informazioni;

   al fine di meglio tutelare i risultati di miglioramento genetico ottenuti attraverso tali nuove tecniche, si valuti altresì l'opportunità di introdurre una procedura differenziata che preveda:

    a) il deposito del materiale genetico e del procedimento tecnico;

    b) la descrizione tecnica del materiale biologico e del relativo procedimento;

    c) un sistema di licenze con la creazione di un fondo per garantire la remuneratività della attività di ricerca svolta.