Doc. XVIII, n. 3

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE SULLA:

Richiesta della Corte di giustizia dell'Unione europea di modifica al protocollo n. 3 del proprio statuto (15936/22)

Approvato il 4 aprile 2023

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Progetto di modifica allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di rinvio pregiudiziale [15936/22 – 2022/0906(COD)]

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminata la richiesta presentata dalla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di modificare il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (15936/22);

   preso atto del parere sulla richiesta adottato dalla Commissione europea il 10 marzo 2023 (COM(2023) 135 final);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della richiesta;

   premesso che:

    con la richiesta in esame, la Corte di giustizia propone di trasferire al Tribunale dell'UE la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali presentate dai giudici degli Stati membri in alcune materie specifiche e di estendere il filtro di ammissibilità preventiva delle impugnazioni delle sentenze del Tribunale stesso a casi ulteriori rispetto a quelli già previsti;

    il progetto di modifica risponde essenzialmente ad esigenze deflattive, in quanto volta ad assicurare un significativo alleggerimento del carico di lavoro della Corte di giustizia relativo ai rinvii pregiudiziali, in modo da consentire ad essa di concentrare maggiormente sulle cause che sollevano questioni fondamentali per l'ordinamento giuridico dell'Unione;

    pur essendo tale obiettivo condivisibile in linea di principio, le modifiche prospettate in merito al rinvio pregiudiziale devono essere valutate con estrema attenzione in quanto suscettibili di incidere sulla funzione nomofilattica sinora esercitata dalla Corte di giustizia ai fini della uniforma interpretazione ed applicazione del diritto dell'UE;

    attraverso la decisione delle questioni sollevate ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la Corte di giustizia ha potuto infatti assicurare, in dialogo con i giudici nazionali, l'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto dell'Unione, affermando principi di primaria importanza nella costruzione dell'ordinamento euro-unitario nonché arricchendo e consolidando la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali;

    alcuni dei settori che sarebbero devoluti, in base alla richiesta in esame, alla competenza pregiudiziale del Tribunale, pur avendo elevata tecnicità ed essendo caratterizzati dalla esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, investono materie di Pag. 3particolare delicatezza. Inoltre, eventuali modifiche normative che dovessero interessare questi settori potrebbero indurre lo sviluppo di questioni nuove e richiedere pertanto la definizione di nuovi orientamenti interpretativi;

    in particolare, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto appare suscettibile di generare questioni nuove, anche di rilevanza sistemica. Ciò si evince, ad esempio, dalle sentenze della Corte di giustizia nella vicenda Taricco (8 settembre 2015, C-105/14 e 5 dicembre 2017, causa C-42/17) le quali, pur traendo origine da una questione afferente alle frodi IVA in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ha portato a ridefinire i rapporti tra l'ordinamento e il giudice costituzionale italiano e quello europeo;

    per prevenire le criticità sopra riportate è necessario anzitutto che sia data attuazione rigorose alle garanzie procedurali prospettate dalla proposta, tra le quali la competenza della Corte di giustizia a verificare se le questioni pregiudiziali rientrino esclusivamente in una o più delle materie specifiche di competenza del Tribunale e di deferirle ad esso solo ove non «sollevino questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione di carattere orizzontale», la facoltà del Tribunale di rinviare alla Corte la causa che gli è stata devoluta, qualora essa «richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione»; la facoltà alla Corte di procedere al riesame della decisione del Tribunale, benché ordinariamente non impugnabile, «ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse»;

    le garanzie procedurali sopra richiamate non escludono tuttavia il rischio di giurisprudenze contrastanti, tenuto conto, in particolare, che negli stessi settori che sarebbero devoluti al Tribunale possono insistere cause per infrazioni contro gli Stati membri, che restano attribuite alla Corte di giustizia;

    occorre inoltre valutare se l'attribuzione al Tribunale anziché alla Corte di giustizia della competenza pregiudiziale in alcune materie possa accrescere la ritrosia, dimostrata da alcuni giudici costituzionali o di ultima istanza, ad avvalersi dello strumento di cui all'articolo 267 del TFUE;

    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte di giustizia,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) siano delimitate in modo più puntuale le materie specifiche da devolvere alla competenza pregiudiziale del Tribunale. A tal fine si valuti l'inserimento, come prospettato nel parere della Commissione europea, nei considerando del regolamento proposto, della descrizione astratta, ma sufficientemente precisa, delle diverse componenti di Pag. 4ciascuna materia specifica interessata al momento dell'adozione della riforma da parte del legislatore;

   b) sia precisato in base a quali parametri una domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe ritenuta rientrante «esclusivamente in una o più materie specifiche» devolute alla competenza del Tribunale. Apposite indicazioni al riguardo potrebbero essere incluse anche in tale caso nei considerando del regolamento proposto;

   c) sia stabilito, in particolare, nel regolamento proposto che restano riservati alla cognizione della Corte di giustizia, anche quando il quadro giuridico della causa principale rientra in una delle materie specifiche attribuite al Tribunale, i rinvii pregiudiziali che sollevino questioni non riguardanti meramente l'interpretazione di un atto rientrante in una delle materie in questione bensì disposizioni del diritto primario, principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

   d) sia riservata alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale quando, a prescindere dalla materia implicata, esso concerna una questione sulla quale sia pendente una causa per inadempimento da parte di uno Stato membro ai sensi degli articoli 258 e seguenti. In alternativa, sia stabilita, mediante una apposita modifica al regolamento del Tribunale, la sospensione del procedimento pendente presso di esso in attesa della pronuncia della Corte sulla causa per inadempimento;

   e) si valuti se mantenere nella competenza esclusiva della Corte di giustizia le questioni pregiudiziali relative al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in quanto tale materia, pur avendo carattere specialistico, appare suscettibile di sollevare problemi di impatto sistemico per l'ordinamento euro-unitario, non immediatamente individuabili al momento del deferimento della causa al Tribunale.