Doc. XVII, n. 2

DOCUMENTO APPROVATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E XI (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

nella seduta del 23 novembre 2023

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

deliberata nella seduta del 31 gennaio 2023

SULLE TEMATICHE AFFERENTI AL LAVORO SPORTIVO

(Articolo 144, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati)

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Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

SOMMARIO

  1. Introduzione

  2. L'obiettivo dell'indagine

  3. Il quadro normativo in materia di lavoro sportivo

   3.1 La normativa antecedente alla legge delega n. 86 del 2019

   3.2 La legge delega n. 86 del 2019, il decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli sviluppi normativi intervenuti prima del decreto legislativo n. 120 del 2023

   3.3. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e le altre misure in materia di adempimenti degli organismi sportivi

   3.4. Gli interventi correttivi apportati dal decreto legislativo n. 120 del 2023

  4. L'occupazione nel settore sportivo

  5. Lo sport e le risorse del PNRR

  6. La riforma costituzionale in materia di attività sportiva: cenni

  7. I contributi raccolti nel corso delle audizioni

  8. Considerazioni conclusive

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1. INTRODUZIONE

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno deliberato, il 31 gennaio 2023, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo da concludere entro il 30 aprile 2023, al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto – anche a seguito dell'emergenza pandemica che lo ha fortemente penalizzato – nonché di verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2019.
  Le Commissioni hanno svolto 8 sedute di audizioni dal 16 febbraio al 4 aprile 2023 nell'ambito delle quali sono intervenuti il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone; il presidente e amministratore delegato di Sport e salute s.p.a., dottor Vito Cozzoli; il presidente del CONI, Giovanni Malagò; il presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino; in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione Lavoro e Formazione professionale e assessore della Regione Toscana e Alessandro Galella, coordinatore della Commissione Sport e assessore della Regione Basilicata.
  In rappresentanza di associazioni e federazioni sportive sono stati auditi inoltre:

   - Alessandra Palazzotti, direttore nazionale dell'Associazione Special Olympics Italia;

   - Nicola Pintus, presidente dell'Associazione Sport e Società – Progetto Filippide;

   - Pierluigi Vossi, vicepresidente dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici;

   - Damiano Lembo, presidente nazionale dell'Unione sportiva ACLI;

   - Juri Morico, presidente dell'Organizzazione per l'educazione allo sport-OPES;

   - Antonino Viti, presidente dell'Associazione Centri Sportivi Italiani-ACSI;

   - Bruno Molea, presidente dell'Associazione italiana cultura sport-AICS;

   - Luca Stevanato e Valter Vieri, presidente e direttore generale delle Attività sportive confederate-ASC;

   - Andrea Pantano, presidente nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas-APS;

   - Luigi Fortuna, presidente dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIN);

   - Francesco De Nardo, coordinatore della Divisione Fisco-CSEN, Ugo Spicocchi, coordinatore della Divisione Fisco-CSEN, Alessandro D'Aprile, referente nazionale Terzo settore;

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   - Michele Marchetti, dirigente nazionale e coordinatore dell'Area Segreteria e Welfare del CSI;

   - Paolo Serapiglia, presidente dell'Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva-ENDAS;

   - Ciro Bisogno, presidente nazionale delle Polisportive giovanili salesiane;

   - Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione italiana sport per tutti-UISP;

   - Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC) anche in rappresentanza della Confederazione italiana degli sportivi (CIDS);

   - Loredana Pesoli, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale atlete (ASSIST);

   - Roberto Bresci, presidente della Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana;

   - Massimo Righi, presidente della Lega di pallavolo di serie A;

   - Stefano Bellotti, segretario generale della Federazione italiana pallavolo (FIPAV);

   - Tiziana Pucciarmati, Consigliere nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi (INT);

   - Luigi Caputo, fondatore e amministratore delegato dell'Osservatorio italiano Esports e amministratore delegato di Sport Digital House;

   - Emilio Minunzio, vice presidente delle Associazioni sportive e sociali italiane (ASI);

   - Giuseppe Cuc, presidente del Collegio Nazionale dei maestri di sci;

   - Sergio Mignardi, Presidente della Federazione Italiana Hockey (FIH);

   - Miriam Baldassari, presidente di AssoDanza Italia;

   - Giampaolo Duregon, presidente di ANIF EuroWellness.

  Alle Commissioni sono anche pervenute le memorie scritte (reperibili sul sito istituzionale della Camera dei deputati) di:

   - Associazione Italiana Avvocati dello Sport;

   - Associazione Italiana Rugbysti;

   - E-Sports Italia;

   - Studio Legale Lorenzoni;

   - CGIL SLC CISL FISACAT UILCOM;

   - Comitato Italiano Paralimpico;

   - Comitato Italiano Scienze Motorie;

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   - Confederazione Wellness - CIWAS;

   - Conflavoro PMI;

   - Esperti E-Sport: Alessio Ciolari, Giuseppe Croari, Domenico Filosa, Jacopo Ierussi, Simone Mingoli, Nello Nigro, Fabrizio Perrone, Maurizio Ragno, Emiliano Spinelli;

   - eSportService;

   - Federazione Italiana Golf;

   - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali;

   - Federazione Italiana Sport Equestri;

   - Federazione Italiana Sport Invernali;

   - Italian Interactive Digital Entertainment Association - IIDEA;

   - Sportivi per Roma;

  Nel presente documento, dopo aver illustrato l'obiettivo dell'indagine e ricostruito brevemente il contesto normativo entro cui essa s'innesta, viene dato conto, anzitutto, dei principali contenuti dell'attività conoscitiva svolta evidenziando le più significative questioni emerse; alla luce di queste sono poi formulate alcune proposte di possibili interventi relativi ai punti di criticità riscontrati, venendo inoltre profilati ulteriori strumenti di adattamento e monitoraggio degli effetti della riforma sul sistema sportivo.

2. L'OBIETTIVO DELL'INDAGINE

  Il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha introdotto un'ampia riforma delle disposizioni in materia sia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, sia – per quanto qui soprattutto rileva – del rapporto di lavoro sportivo i cui effetti concreti meritano, ad avviso delle Commissioni, un'adeguata analisi.
  L'indagine conoscitiva, oltre a consentire di svolgere una valutazione sulla complessiva situazione del comparto dello sport in Italia, ha rappresentato, tra l'altro, un utile strumento per verificare alcune criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 e relative principalmente ai seguenti aspetti:

   - l'introduzione della fattispecie del lavoro sportivo che, in un contesto di una già conclamata pluralità di forme contrattuali, rischia di creare un'ulteriore e preoccupante frammentazione che potrebbe non condurre a una semplificazione del settore e potrebbe esporre le realtà associative, soprattutto minori, a difficoltà applicative e controversie;

   - analogamente, la nuova disciplina del lavoro sportivo genera una serie di obblighi di legge derivati dalla contrattualizzazione del lavoro a cui il mondo sportivo dovrà conformarsi che implica una serie di oneri che potrebbero risultare difficilmente sostenibili per talune realtà associative o società sportive;

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   - l'assenza di tipizzazione delle diverse figure professionali potrebbe creare un mancato riconoscimento delle peculiarità di ciascuna di esse;

   - l'abolizione del vincolo sportivo, previsione della quale andrebbe verificata la sostenibilità da parte delle società sportive in un momento di particolare criticità quale quello che emerge a seguito della recente crisi pandemica;

   - la previsione secondo cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo al ricorrere di determinate condizioni, che non trova corrispondenza nelle indicazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

  L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è stato quindi quello di porre le Commissioni nelle condizioni di evidenziare e di mettere a disposizione del Governo, all'esito della predetta ricognizione, le ulteriori proposte di modifica del citato decreto legislativo n. 36 al fine di garantire l'effettiva sostenibilità ed efficacia dell'attesa riforma del settore. Dalle risultanze delle audizioni svolte è emersa con chiarezza, la necessità di rivedere la disciplina del lavoro sportivo, alla luce della prima fase di attuazione della nuova normativa, oggi ancora molto frammentata, stabilendo regole chiare, applicabili a tutto il settore e alla galassia associativa che lo compone, al fine di realizzare una riforma che rappresenti le istanze di tutti gli interlocutori coinvolti.

3. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

  Preliminarmente, appare utile fornire una ricostruzione del quadro normativo vigente, dal quale le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno avviato il loro lavoro.
  Come già accennato le Commissioni hanno deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto del lavoro sportivo e, in particolare, di verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, nonché di verificare alcune criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021.

3.1 LA NORMATIVA ANTECEDENTE ALLA LEGGE DELEGA N. 86 DEL 2019

  Occorre prendere le mosse dal quadro normativo in cui si sono inseriti la richiamata legge delega e, in sede attuativa, il decreto legislativo n. 36 del 2021 (come integrato e corretto dal successivo decreto legislativo n. 163 del 2022), con riferimento alla disciplina in materia di lavoro sportivo.
  Al riguardo si ricorda che il primo intervento organico della materia del lavoro sportivo risale alla legge n. 91 del 1981 (Norme in Pag. 8materia di rapporti fra società e sportivi professionisti), che riguardava non tutti i rapporti di lavoro sportivo, ma solo quelli di tipo professionistico, riconoscendo solo a questi ultimi un sistema di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale; erano quindi esclusi dall'ambito di applicazione della legge numerosi casi di professionismo di fatto, ovvero di dilettantismo retribuito, che venivano invece ricondotti alla disciplina del diritto comune. Alla luce di questo il legislatore ha avvertito la necessità di definire un quadro normativo più chiaro e organico, al fine di assicurare maggiori tutele a tutti i lavoratori del settore sportivo.
  La disciplina del lavoro sportivo contenuta nella legge n. 91 del 1981 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023.
  Tale legge disciplina esclusivamente la figura dello sportivo professionista. In dettaglio, in base all'articolo 2, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
  A sua volta, l'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 242 del 1999 ha attribuito al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna FSN o Disciplina sportiva associata (DSA), criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.
  Lo statuto del CONI prevede, all'articolo 22, comma 1, che gli statuti delle FSN devono rispettare i princìpi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e i settori non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
  In base ai principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA – da ultimo, approvati con decreto del 14 settembre 2018 –, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria delle singole FSN, nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 91 del 1981. Inoltre, l'istituzione del settore professionistico da parte di una FSN è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.
  Ai sensi della legge n. 91 del 1981, il rapporto di lavoro tra la società sportiva e lo sportivo professionista si instaura nelle forme del contratto subordinato e caratterizzano il professionismo la continuità, la tendenziale esclusività e la onerosità dell'attività sportiva prestata.
  Stante la specialità del settore, vi sono alcune peculiarità previste dalla legge nella gestione e della disciplina del rapporto di lavoro. Anzitutto è stabilito (articolo 4, comma 8, della legge n. 91 del 1981) che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applichino alcune delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (escludendosiPag. 9 i vincoli e le rigidità circa il controllo a distanza dei lavoratori), di restrizioni circa gli accertamenti sanitari sul lavoratore (poiché la particolare attività dello sportivo richiede invece una specifica tutela sanitaria), di sanzioni e procedimento disciplinare, di mansioni e ius variandi del datore di lavoro, di conseguenze in caso di licenziamento illegittimo.
  Inoltre, la medesima legge (articolo 4, comma 8) stabilisce l'esclusione dell'applicabilità al rapporto di lavoro in parola anche di alcune disposizioni in materia di licenziamenti individuali, contenute nella legge n. 604 del 1966, e in particolare degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Per esclusione questo significa che al rapporto di lavoro subordinato di tipo sportivo professionistico l'unica disposizione in tema di licenziamenti che trova applicazione è quella dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1966 che stabilisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali.

3.2 LA LEGGE DELEGA N. 86 DEL 2019, IL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2021 E GLI SVILUPPI NORMATIVI INTERVENUTI PRIMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 120 DEL 2023

  In tale contesto l'articolo 5 della legge n. 86 del 2019 è intervenuto delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti i principi e criteri direttivi, cui si devono conformare i decreti attuativi, compresi quelli recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi precedentemente adottati:

   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

   b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

   c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

   d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

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   e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

   f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

   g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

   h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

   i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

   l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

   m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

   n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

  In tale quadro e in attuazione delle disposizioni di delega è stato emanato il decreto legislativo n. 36 del 2021 successivamente modificato dal decreto legislativo n. 163 del 2022.
  Al riguardo occorre osservare che prima del decreto legislativo n. 36 del 2021 esistevano le definizioni di sportivi professionisti e di rapporto di lavoro sportivo professionistico (ai sensi della legge n. 91 del 1981, abrogata dal 1° luglio 2023), mentre non vi erano quelle di sportivi dilettanti e di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.
  A tale scopo tra i citati criteri direttivi enunciati della legge delega n. 86 del 2019 vi era anche quello finalizzato a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, Pag. 11attraverso il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo.
  Nella vigenza della disciplina antecedente al decreto legislativo n. 36 del 2021, da più parti si chiedeva altresì una regolamentazione della forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, anche attraverso la possibilità per gli stessi di essere qualificati enti del terzo settore o di impresa sociale, e la istituzione di un apposito Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al fine di certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta.
  Altri obiettivi cui era volta l'attuazione della legge delega erano:

   - il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie;

   - la previsione di una disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime;

   - la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, finalizzata a garantire la crescita anche culturale ed educativa e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva;

   - il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che svolgono attività sportiva, in particolar modo dei minori, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive.

  Passando alle novità principali apportate dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (come corretto dal decreto legislativo n. 163 del 2022), si segnalano, in particolare, l'introduzione della definizione di lavoratore sportivo, con conseguente distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e la previsione di tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi.
  Attualmente, la principale differenza sostanziale tra professionismo e dilettantismo è la presunzione di carattere subordinato del rapporto di lavoro professionistico ove venga «prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente» e la presunzione invece del carattere autonomo del rapporto di lavoro dilettantistico, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente.
  Inoltre, tra le novità più rilevanti si inserisce l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta, nonché l'individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive e la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi.
  Merita inoltre ricordare che con il decreto legislativo n. 36 del 2021 si è data una definizione del lavoro sportivo dei volontari, le cui Pag. 12prestazioni sportive non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  Con specifico riferimento alla questione dell'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro si segnalano le diverse sentenze adottate dalla Cassazione che tra la fine del 2021 e il gennaio 2022 hanno contribuito a risolvere – almeno alla luce della normativa antecedente alla riforma di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, applicabile nei giudizi definiti dalla Suprema Corte – la questione della disciplina applicabile al lavoro sportivo dilettantistico, sancendo l'inapplicabilità del regime dei redditi diversi (articolo 67 del TUIR) a tutti quei casi in cui il collaboratore svolga con continuità e con professionalità la propria prestazione in ambito sportivo. Da tale assunto deriva che ogni tipo di prestazione svolta in ambito sportivo deve necessariamente rientrare in una delle forme previste dall'ordinamento alla stregua di quanto disposto per gli altri settori. Tale copiosa giurisprudenza ha quindi ulteriormente spinto il legislatore a colmare tale lacuna normativa e a superare il significativo contenzioso che si era prodotto negli anni.
  A seguito di tale giurisprudenza si è però configurato il rischio di riportare a tassazione e a recupero contributivo le collaborazioni attivate negli anni precedenti. A tale fine, il decreto legislativo n. 163 del 2022 ha introdotto il comma 8-quater all'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in base al quale non si dà luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 e inquadrati come redditi diversi (ai sensi del richiamato articolo 67 del TUIR).
  In materia di tassazione dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per coloro tra questi che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi inquadrati come redditi diversi ai sensi del predetto articolo 67 del TUIR, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Inoltre, l'articolo 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo prevede a regime che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro; se l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
  Ulteriori modifiche sono state poi introdotte successivamente da diversi interventi normativi.
  Anzitutto, in base al decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto proroga termini):

   - il termine iniziale di applicazione delle norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo è stato fissato al 1° luglio 2023;

   - il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo è fissato al 1° luglio 2023 mentre è spostato al 1° luglio 2024 per i Pag. 13tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo);

   - si dispone che in caso di mancata determinazione da parte della FSN o DSA della regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) l'anticipo al 31 dicembre 2023 del termine finale di abolizione del vincolo sportivo per i suddetti tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all'interno della FSN o DSA inadempiente).

3.3. IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE ALTRE MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

  L'indagine sul lavoro sportivo intreccia per alcuni profili la contestuale riforma degli enti sportivi dilettantistici e professionistici.
  Ai fini che qui rilevano, la riforma in questione è stata attuata, in parte, sempre nell'ambito del decreto legislativo n. 36 del 2021, in attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 86 del 2019 già illustrati sopra; per altra parte, dal decreto legislativo n. 39 del 2021, in attuazione dell'articolo 8 della medesima legge.
  L'articolo 8 in parola ha posto al legislatore delegato i seguenti principi e criteri direttivi:
  Si ricorda che la delega principale della cui attuazione si tratta, e così pure la delega integrativa e correttiva esercitata a mezzo dello schema di decreto qui in esame, ex articolo 8, comma 2, della L. 86/2019 è informata ai seguenti specifici principi e criteri direttivi:

   a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

   b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

   e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

  La principale innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 39 del 2021 su cui – come si vedrà – diversi interventi degli auditi si Pag. 14concentrano è la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, introdotta nell'ambito di un complessivo intervento teso alla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi. Prima del decreto legislativo in parola (efficace a decorrere dal 31 agosto 2022, ai sensi del suo articolo 17-bis) la disciplina di riferimento era da ricondurre al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, gestito dal CONI con proprie delibere, su cui incidono gli articoli da 4 a 13 del decreto stesso. All'iscrizione al Registro era subordinato il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il decreto legislativo 39 del 2021 ha rivisto la gestione e le procedure di iscrizione al Registro, ora costituito presso il Dipartimento per lo sport, mutandone anche la denominazione e attribuendo rango primario alla relativa disciplina.
  Oltre a ciò, occorre ricordare che il decreto legislativo 39 del 2021 ha innovato la normativa vigente anche in merito all'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni di carattere privato, introducendo una disciplina per il settore sportivo speciale rispetto a quella di diritto comune di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
  Si prevede inoltre che possano iscriversi a tale registro anche le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercitino quale attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

3.4. GLI INTERVENTI CORRETTIVI APPORTATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 120 DEL 2023

  Nel mese di giugno 2023, in parallelo alla fase conclusiva della presente indagine conoscitiva, il Governo ha trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, l'A.G. 49 recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40».
  Il nuovo intervento del legislatore delegato si basa sulle deleghe integrative e correttive previste a corredo delle deleghe principali dagli articoli 5, 6, 7 ,8 e 9 della legge 86 del 2019, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi; il relativo termine di esercizio è stato invece prorogato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022.
  Si ricorda che le deleghe principali in questione attengono:

   - al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo (ex articolo 5 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo 36 del 2021 e, con un primo decreto integrativo e correttivo, mediante decreto legislativo n. 163 del 2022);

   - alla disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (ex articolo 6 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 37 del 2021);

   - al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in Pag. 15materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (ex articolo 7 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 38 del 2021);

   - alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (ex articolo 8 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 39 del 2021);

   - alla normativa di sicurezza nelle discipline sportive invernali (ex articolo 9 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 40 del 2021).

  Rispetto allo schema di atto governativo, il 12 luglio 2023 le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; il giorno successivo, le Commissioni riunite 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni.
  Dopo la deliberazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, l'atto è stato emanato come decreto legislativo n. 120 del 2023 e pubblicato in GU il 4 settembre 2023.
  Il testo ha un contenuto assai ampio e articolato, investendo in maniera trasversale le diverse riforme.
  Fra le innovazioni maggiormente qualificanti si segnalano: le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo; il potenziamento del registro con l'aggiunta di nuove funzioni; la previsione di norme specifiche per i giudici di gara; l'adozione di norme specifiche per i dipendenti pubblici; la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico; il sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti; l'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo; un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile; la creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

4. L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE SPORTIVO

  Nell'ambito dell'audizione del Presidente di Sport e Salute s.p.a. sono stati forniti alcuni dati relativi al numero degli occupati in Italia e nei principali Paesi europei nel settore sportivo. In particolare, secondo le rilevazioni dell'Eurostat pubblicate nel 2022 emerge che nel 2021 in Europa hanno lavorato nel settore sportivo quasi 1,37 milioni di persone, e l'occupazione rappresentava lo 0,7 per cento dell'occupazione totale dell'Unione europea, con un range variabile tra lo 0,2 registrato in Romania e l'1,4 in Svezia. In testa alla classifica troviamo Svezia e Finlandia; seguono la Spagna, la Francia e la Danimarca, dove il totale degli occupati nello sport ha raggiunto almeno l'1 per cento. In Spagna e in Italia i giovani di 15/29 anni rappresentano ben il 30 per cento del totale degli occupati nello sport. Percentuale che sale fino a raggiungere però il 60 per cento in Norvegia, seguita dalla Danimarca con il 52 per cento, la Finlandia con il 46 per cento e la Svezia con il Pag. 1642 per cento. Dall'altro lato, sono sei i Paesi che raggiungono meno del 30 per cento, con la percentuale più bassa osservata in Repubblica Ceca, ovvero solo il 19 per cento.
  Inoltre, secondo la rilevazione sulle forze di lavoro Istat del 2021, si stimano 104.000 occupati in ambito sportivo. È un valore che, seppure in calo, rispetto al 2020 (128.000) e al 2019 (132.000), mostra numeri importanti soprattutto se collegati a quelli relativi al prodotto interno lordo e ai valori economici generati dal comparto. Invece con riferimento al 2019, il più recente per il quale si dispone dei dati prodotti dalla statistica ufficiale, l'apporto dello sport in termini economici per il Paese è oggi di circa 24,5 miliardi di euro, con circa 420.000 occupati.
  Rispetto al quadro europeo la Germania rappresenta il Paese che ad oggi contribuisce in maniera maggiore al PIL europeo collegato con lo sport, con 104 miliardi, il 37,4 per cento del totale. Seguono pressoché appaiate la Francia (14 per cento), il Regno Unito (13 per cento), seguito dall'Italia (7,6 per cento). Una posizione di grande rilevanza, in termini macroeconomici, ma che mostra con chiarezza come il nostro Paese guardi allo sport oggi più che mai non soltanto in termini sportivi, non soltanto in termini di benessere psicofisico, non soltanto in termini sociali, ma anche come un'occasione di lavoro, di investimento, e più in generale come un importante settore produttivo.
  Rispetto a questi dati risulta evidente come il settore del lavoro sportivo in Italia sia stato interessato da una profonda trasformazione, passando da un comparto secondario dal punto di vista lavorativo, e soggetto soprattutto a contratti di natura occasionale, ad un settore in cui il lavoratore svolge la propria professione in via principale e ad un livello elevato. Ragioni che spiegano come mai in tutti questi anni lo sport abbia avuto, anche da un punto di vista fiscale, previdenziale e assicurativo, strumenti meno robusti di altri settori, e ciò spiega l'assoggettamento dei suoi lavoratori a regimi agevolati e specifici. È evidente, tuttavia, che sulla base dei dati attuali, sia in termini di volumi economici che di forza lavoro in campo, guardare oggi solo alla occasionalità o alla natura volontaria dell'impiego nel settore sportivo non è più coerente con i cambiamenti in atto anche nel nostro Paese e con la realtà esistente. Una platea quella a cui guardiamo oggi estremamente capillare dal momento che secondo i dati aggiornati a febbraio 2023, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche – con regolamenti scritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – risultano essere ben 111.951 su tutto il territorio nazionale.

5. LO SPORT E LE RISORSE DEL PNRR

  Nel contestualizzare la presente indagine, sembra opportuno ricordare come il dibattito si collochi, anche per lo sport, all'interno di un quadro ordinamentale segnato dalle riforme e dagli investimenti connessi al PNRR.
  Come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla Pag. 17crisi pandemica, e prevede, per l'Italia, investimenti pari a 191,5 miliardi di euro.
  Il Piano si sviluppa in sei Missioni, ciascuna delle quali è a sua volta organizzata in Componenti e Misure che vanno dalle riforme agli investimenti, è regolato da un calendario di scadenze trimestrale fino al 2026, e mira al raggiungimento di tre obiettivi principali:

   - riparare i danni economici e sociali causati della crisi pandemica (orizzonte temporale ravvicinato);

   - affrontare i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico (prospettiva più di medio-lungo termine);

   - dare impulso a una compiuta transizione ecologica e digitale.

  Per quanto qui interessa, nell'ambito della Missione n. 5 «Inclusione e Coesione» – Componente 2 del PNRR, è previsto l'Investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», per un ammontare di euro 700.000.000, affidato alla regia del Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane, puntando sugli impianti sportivi. Nel complesso, l'investimento vuole promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale, soprattutto nelle zone maggiormente degradate, attraverso la realizzazione di strutture sportive che contribuiscano alla rigenerazione delle aree urbane. Infatti, la creazione di centri sportivi e di parchi urbani, come anche la riqualificazione/rigenerazione di quelli esistenti, stimola la socializzazione tra i giovani, contrastando la marginalizzazione sociale. In questa prospettiva, gli investimenti in sport e inclusione sociale consentono di sviluppare un contesto sociale stimolante in grado di creare importanti benefici nelle comunità più svantaggiate.
  Sulla base della programmazione approvata dal Dipartimento per lo sport, le linee di intervento da realizzare con le risorse destinate sono 3:

   Prima linea di intervento prevede la rigenerazione delle strutture sportive (da conseguire attraverso la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti già esistenti);

   Seconda linea di intervento prevede la costruzione di nuove strutture sportive; tale tipologia di intervento è stata qualificata come prioritaria e consiste nella costruzione di nuove strutture nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

   La prima e la seconda linea d'intervento sono realizzate attraverso i seguenti cluster:

    Cluster 1: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (€ 369.457.263,77);

    Cluster 2: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di ProvinciaPag. 18 con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (€ 110.719.189,09);

    Cluster 3: interventi di realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive (€ 175.112.422,13).

  Le due linee d'intervento sono state suddivise in due avvisi pubblici di invito agli enti a manifestare interesse. Tali avvisi sono stati pubblicati in data 23 marzo 2022 e prevedevano il 22 aprile 2022 quale termine ultimo per la presentazione dei progetti da realizzare.
  Come si legge nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 31 maggio 2023, trasmessa dal Governo al Parlamento, alla data del 30 aprile 2023 risultano stipulati complessivi n. 297 accordi di concessione di finanziamento con la sottoscrizione di entrambe le parti (Dipartimento e Comune beneficiario) per un totale di 653.788.874,99 euro e risultano aggiudicate le procedure di gara per complessivi n. 253 interventi (fra queste le gare aggiudicate secondo quanto richiesto dalla milestone prevista al 31 marzo 2023 si riferiscono a complessivi 242 interventi). Oltre alle 253 gare aggiudicate, 11 gare hanno avuto esito infruttuoso (fra queste 5 sono state nuovamente pubblicate).
  Nell'ambito del PNRR è poi inserita una terza linea di intervento che prevede la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 2 mila Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di play ground pubblici (€ 43.605.000,00). Come riportato dalla terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 31 maggio 2023, sono stati ammessi al finanziamento complessivi 1.569 Comuni; la quasi totalità dei Soggetti attuatori ha aggiudicato le forniture nel rispetto della milestone (sono infatti pervenute 1546 determine di aggiudicazione delle forniture). Le risorse attualmente destinate alle aree del Mezzogiorno ammontano a complessivi 296.827.508,92 euro pari al 42,40 per cento dei fondi assegnati, risulta, pertanto, raggiunto e superato l'obiettivo di destinare almeno il 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

6. LA RIFORMA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA: CENNI

  Nel concludere la ricognizione del quadro normativo entro cui la presente indagine si situa, si ricorda infine che proprio nei giorni in cui si licenzia il presente documento, mercoledì 20 settembre, la Camera ha approvato in via definitiva, all'unanimità, il progetto di legge di revisione costituzionale, per introdurre l'attività sportiva all'interno della Carta. Tale dibattito si riannoda ai lavori parlamentari della scorsa XVIII legislatura, quando analoga proposta fu approvata dal Senato sia in prima sia in seconda lettura, dalla Camera dei deputati solo in prima lettura, senza che vi fosse il tempo per la seconda deliberazione conforme, a causa dell'anticipata cessazione della legislatura.
  In particolare, il testo introduce nell'articolo 33 della Costituzione un nuovo ultimo comma, così formulato: «La Repubblica riconosce il Pag. 19valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».
  La scelta compiuta è dunque di novellare l'articolo 33 della Costituzione, rispetto alle ipotesi alternative di revisione degli articoli 9 e 32.
  Si è, infatti, preferito non intervenire sui principi fondamentali (senza trascurare il fatto che l'articolo 9 fosse contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione, in materia di tutela dell'ambiente, poi perfezionatosi con la legge costituzionale n. 1 del 2022).
  Al contempo, si è ritenuto l'articolo 33, in ragione del suo contenuto articolato (arte, scienza, istruzione, alta cultura), collocazione normativa più idonea rispetto all'articolo 32, che ha un oggetto univoco, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire dissonante, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che la revisione costituzionale intende valorizzare.
  La relazione di accompagnamento svolta per l'Assemblea del Senato in prima lettura esplicitava talune scelte normative insite nel testo approntato.
  L'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è da intendersi in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.
  L'espressione «riconosce» richiama la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire una concezione dell'attività sportiva come realtà «pre-esistente», in qualche senso «pre-giuridica», di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
  Il contenuto assiologico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro si pongono in rapporto equiordinato e complementare.
  La collocazione nell'articolo 33 richiama per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.
  A questo si affianca il valore sociale, costituendo lo sport sovente un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
  Infine, lo sport ha una correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona (anziché come mera assenza di malattia).
  L'espressione «attività sportiva» è stata preferita a «sport» perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai ricorrente nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi è stato ritenuto non opportuno inserirlo nella Costituzione.
  Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva «in tutte le sue forme» è volta a esplicitare che la norma annovera lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

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7. I CONTRIBUTI RACCOLTI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

  Nella seduta del 22 febbraio 2023 si è svolta l'audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
  Il Ministro, con riferimento alla questione generale della qualificazione dell'attività sportiva dilettantistica ha preliminarmente ricordato che la legge n. 86 del 2019, nel fissare i criteri e i princìpi regolatori della delega, impegna il legislatore a individuare la figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta, e a definire la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, inserendosi nel solco di quanto già previsto a livello comunitario.
  Ha inoltre evidenziato come fino alla legge delega del 2019 l'attività dilettantistica è stata sempre determinata solo per differenza, vale a dire in tutti i quei casi in cui l'attività non era professionistica. In passato infatti la scelta, operata dal legislatore della legge n. 91 del 1981, di presumere per l'atleta professionista l'inquadramento come lavoratore subordinato e lasciare alle federazioni sportive l'onere di determinare se e quando qualificare come professionistico un proprio settore di attività, ha comportato che solo quattro federazioni sportive – calcio, pallacanestro, ciclismo e golf – su quarantacinque, hanno un settore professionistico al proprio interno.
  In tale contesto il Ministro ha quindi affermato la necessità di trovare un parametro oggettivo, che non lasci soltanto alla libera determinazione delle federazioni la qualificazione di disciplina professionistica, indipendentemente dalla dimensione economica del settore, dalla dimensione economica del contratto e dal tipo di impegno che questo contratto poi determina in termini di economia del tempo da parte delle atlete e degli atleti.
  Nella categoria dell'attività dilettantistica sono infatti confluite realtà socio-economiche nettamente diverse tra loro: dalle piccole realtà sportive di oratorio alle grandi associazioni sportive, con la conseguenza che le regole previste per lo sviluppo delle attività di base venivano – e fino al 1° luglio 2023, verranno – applicate anche per le attività di vertice, con evidenti e inevitabili sfasature e difficoltà operative.
  Con riferimento al tema dell'inquadramento dell'attività sportiva dilettantistica a fini fiscali è stato quindi evidenziato come in questo lungo periodo al settore del dilettantismo si sono applicate di fatto solo norme di carattere fiscale, in particolare la legge 25 marzo 1986, n. 80, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, fino all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, ai commi 17 e 18, ne ha fornito una prima scarna disciplina.
  In particolare il ricorso, per l'attività sportiva dilettantistica, ai compensi ex articolo 67 del TUIR, i cosiddetti compensi sportivi, inquadrati nella categoria di reddito residuale dei redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo o d'impresa, ha inevitabilmente portato gli enti previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, a ritenere non tutelabili i percettori di compensi sportivi, in quanto non qualificati come redditi da lavoro, con il risultato di non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela, né sotto il profilo previdenziale, né sotto quello assicurativo. La Pag. 21mancanza di una disciplina sostanziale ha anche determinato difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi. La mancanza di una disciplina sostanziale ha anche determinato difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi.
  Il Ministro quindi ha sottolineato come l'obiettivo da perseguire sia quello di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, come recita l'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2019, e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico.
  Con riferimento al versante attuativo del principio introdotto dalla legge delega, è stato ricordato che il decreto legislativo ha unificato la prestazione lavorativa nello sport in un'unica figura: il lavoratore sportivo, che può svolgere attività sia nel mondo dilettantistico sia in quel professionistico. La sostanziale differenza ricavabile tra le due aree, alla luce del decreto, è divenuta la finalità di lucro delle società professionistiche rispetto al divieto di scopo di lucro previsto per le dilettantistiche. Le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratori sportivi, sono modellate sulla definizione elaborata dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1° dicembre 2016, n. 1. L'unica figura del lavoratore sportivo ingloba così tutte le altre figure e annulla l'attuale frammentazione.
  La scelta tra prestazione subordinata, autonoma, o collaborazione coordinata e continuava non è lasciata alla sola autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di contenziosi conseguenti, ma vengono indicati dei criteri per indirizzare verso una scelta coerente con lo svolgimento concreto del rapporto. L'attuale impianto normativo va quindi apprezzato perché offre certezze su chi è lavoratore sportivo e sul conseguente inquadramento, ma soprattutto perché farà emergere dalla terra di nessuno chi lavora nel mondo del dilettantismo, senza perdere di vista la necessità di preservare la sostenibilità economica al settore.
  Con riferimento alla dimensione economica del settore sportivo, il Ministro ha rilevato che il contributo al prodotto interno lordo sportivo – inteso non in termini sportivi in senso stretto, ma anche prendendo in considerazione la partecipazione e il contributo dei settori connessi e collegati – risulta pari all'1,37 per cento del PIL, cioè circa 24 miliardi e mezzo di euro.
  Con riferimento alla questione dell'impatto sociale il Ministro ha ricordato come nel periodo del Covid i lavoratori dello sport, come ad esempio i gestori di piscine e di impianti sportivi, non essendo equiparati a chi svolge attività imprenditoriale, non sono stati considerati come gli altri soggetti nel mondo produttivo. Sul piano quantitativo il periodo Covid ha consentito di censire mezzo milione di lavoratori, che hanno dichiarato di vivere di sport, ai quali l'ordinamento continua a non offrire adeguata tutela, situazione che evidentemente contrasta con tutti i princìpi del nostro ordinamento, anche di rango costituzionale, e soprattutto contrasta con le sensibilità comuni che riguardano le Pag. 22rappresentanze politiche di maggioranza e di opposizione e che in tale occasione il Ministro ha dichiarato essere proprie anche del Governo.
  Per quanto riguarda il Registro nazionale delle attività dilettantistiche, il Ministro ha evidenziato come questo sostituisca, a tutti gli effetti, il precedente registro tenuto presso il CONI e diviene pertanto il perno dell'intero mondo dello sport, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, sommando al ruolo di mero certificatore dell'effettivo svolgimento di attività sportive anche funzioni di regolazione e semplificazione. In particolare, il registro deve assolvere, con apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, ad alcuni adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi al rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo, le comunicazioni al centro per l'impiego, la tenuta del libro unico del lavoro, le comunicazioni mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale riguardo ai contratti di Co.Co.Co., che potranno essere assolti sempre attraverso il registro.
  In particolare, il Ministro ha poi evidenziato l'importanza, al fine di assicurare un sistema efficiente, che il registro sia uno solo, che sia interoperabile e che il CONI partecipi attivamente, attraverso delle forme che saranno pattuite, all'inserimento dei dati, così come all'utilizzo dei dati per le attività istituzionali.
  Si tratta di interventi di semplificazione che possono infatti contribuire alla riduzione dei costi a carico delle associazioni e delle società dilettantistiche. Inoltre è stato evidenziato come il registro possa contribuire a mettere in comunicazione il mondo dello sport con quello del terzo settore evitando inutili duplicazioni.
  Il Ministro ha altresì sottolineato anche l'importanza del censimento degli impianti sportivi, così come delle banche dati sui tesserati che allo stato non risultano essere dati in comunicazione tra loro e interoperabili.
  Con riferimento alla questione generale dell'impatto della riforma il Ministro ha, infine, sottolineato la necessità di un fondo speciale del sistema sportivo nonché della previsione di specifici ammortizzatori finanziari che limitino l'impatto sugli aspetti fiscali e sugli aspetti tributari per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, l'opportunità di migliorare la Comunicazione istituzionale nell'ambito del primo periodo di attuazione della riforma.
  Nell'audizione del 4 aprile 2023, il Ministro Calderone ha evidenziato che la rilevanza che ha assunto lo sport nella nostra società e nella nostra economia rende necessaria una verifica dell'impatto della riforma, nell'ottica di salvaguardare non solo gli interessi delle società e delle associazioni sportive, ma anche i diritti e le tutele per i lavoratori e le lavoratrici dello sport, in modo da regolare in maniera compiuta i relativi rapporti di lavoro. Il Ministro, per la sua parte di competenza, si è dichiarato dunque disponibile a valutare eventuali modifiche o interventi che possano a tal fine migliorare le previsioni normative che riguardano il lavoro sportivo.
  Il Ministro ha ricostruito l'evoluzione della normativa del settore, ricordando che la prima regolamentazione, risalente alla legge n. 91 del 1981, riguardava solo i rapporti di lavoro di tipo professionistico, con esclusione dall'ambito di applicazione della legge di numerosi casi di professionismo di fatto, ovvero di dilettantismo retribuito, che venivano invece ricondotti alla disciplina del diritto comune. Alla luce Pag. 23di questo, il legislatore ha avvertito la necessità di definire un quadro normativo più chiaro e organico, al fine di assicurare maggiori tutele a tutti i lavoratori del settore sportivo.
  Ha così ricordato che l'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, nell'ambito di un più ampio intervento riformatore, ha delegato il Governo a dettare una disciplina del rapporto di lavoro sportivo, delega a cui ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 36 del 2021, sottolineando che il decreto-legge n. 198 del 2022 è intervenuto sulla proroga dei termini in materia di sport, prevedendo, salvo particolari ipotesi, che le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 si applichino dal 1° luglio 2023.
  Il Ministro, tra gli obiettivi del decreto legislativo n. 36, ha indicato: la promozione delle pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico; l'introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo a tutela della dignità dei lavoratori, rispettosa della specificità dello sport; la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, al fine di garantire la loro crescita, non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa.
  Sono state quindi illustrate le principali previsioni del decreto legislativo n. 36 in materia, contenute rispettivamente: nell'articolo 26, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, preservando alcune specificità del settore; nell'articolo 27, che detta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, prevedendo che in questi settori il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, e stabilendo che, altrimenti, in presenza di altri determinati presupposti, si configura come lavoro autonomo; nell'articolo 28, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che si presume essere lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa se non superi un massimo di diciotto ore settimanali; nell'articolo 29, che disciplina le prestazioni sportive dei volontari, nonché, infine, nell'articolo 30, che disciplina la formazione dei giovani atleti.
  Il Ministro ha così ricordato che la riforma ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a tutti i lavoratori subordinati sportivi e ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e collaborativa, sia nell'area del professionismo, che nell'area del dilettantismo.
  Ha quindi segnalato, con specifico riferimento alla tutela della maternità delle atlete, che la legge di bilancio del 2023 ha previsto, all'articolo 1, comma 613, a decorrere dal 2023, un aumento di 2 milioni di euro del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui un milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
  Il Ministro si è così soffermato sulle disposizioni dell'articolo 28 in materia di comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, le cui tempistiche ritiene non definite con certezza, facendo notare altresì che l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali desta qualche perplessità in vista della tracciabilità di tali rapporti. Ha Pag. 24espresso altresì alcune perplessità in ordine alle disposizioni sulle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive a proposito della tenuta in via telematica del libro unico e al mancato obbligo di emissione del prospetto paga per compensi non superiori ai 15 mila euro. Ha poi rilevato l'esigenza di definire con maggiore puntualità i presupposti in presenza dei quali l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazioni, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e successive modifiche.
  In conclusione, il Ministro ha fatto presente che gli uffici tecnici del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali hanno già avviato una riflessione su alcuni interventi normativi volti a uniformare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivo, con quelli previsti per le generalità dei datori di lavoro in tema di comunicazioni obbligatorie, semplificazione delle procedure di tenuta del libro unico del lavoro e comunicazioni all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo della contribuzione.
  Nel corso dell'audizione del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli, svolta il 16 febbraio 2023, è stato evidenziato preliminarmente l'importanza di dare finalmente una nuova veste giuridica al settore sportivo in ambito giuslavoristico, statutario e fiscale – le ricadute, non sono soltanto nell'ordinamento giuslavoristico.
  Con riferimento agli effetti della pandemia è stato sottolineato come la pandemia abbia messo a dura propria l'ossatura del sistema sportivo facendo emergere carenze, che perdurano anche oggi a causa del forte rincaro dei prezzi per l'approvvigionamento energetico, il quale ha ulteriormente indebolito le già fragili condizioni delle realtà meno strutturate.
  Secondo le rilevazioni di Sport e Salute le chiusure connesse al lockdown, hanno interessato il 56 per cento delle società sportive, mentre il 61 per cento di chi è rimasto aperto ha permesso l'allenamento solamente ad atleti che partecipavano a competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale. Oltre 5.000 società sportive hanno cessato definitivamente la propria attività entro un anno dal primo lockdown – quindi l'8 per cento del totale – concentrate principalmente nel Mezzogiorno.
  In occasione dell'erogazione dei bonus previsti dai vari Governi, a partire dal periodo pandemico, erogati da Sport e Salute ai collaboratori sportivi, è emerso, in tutta la sua particolarità, in tutta la sua consistenza, un mondo di lavoratori fino ad allora quasi sconosciuto: sono state identificate nel periodo pandemico, solo all'interno della categoria dei lavoratori dello sport, genericamente detti collaboratori sportivi, numerosissime figure professionali differenti. Nella categoria dei collaboratori sportivi rientrano, infatti, allenatori, tecnici o istruttori, seguiti da atleti dilettanti e collaboratori amministrativi.
  È stato poi evidenziato il problema della frammentarietà e varietà delle categorie di lavoratori del settore sportivo. Si tratta di un ulteriore elemento di complessità dato dalla specificità della pratica sportiva di riferimento e dall'ambito o dal settore in cui la propria attività viene svolta.Pag. 25
  In tale contesto rispetto alla riforma del lavoro sportivo, che ha il compito di tipizzare la figura del lavoratore e dell'atleta, è stata sottolineata la necessità di centrare il più possibile, in termini giuridici, i destinatari delle tutele che si vogliono introdurre avendo, altresì l'obiettivo di tentare di ridurre il più possibile la frammentarietà e l'incertezza nell'applicazione delle norme.
  Con riferimento al sistema delle tutele destinate ai lavoratori del settore è stato sottolineato il rischio che l'applicazione della nuova disciplina si traduca in nuovi costi e nuovi carichi burocratici che oggi non sarebbero certamente sostenibili, soprattutto per le realtà più fragili.
  Occorre quindi passare da una logica emergenziale ad una logica strutturale per le diverse realtà sportive e per i lavoratori del comparto e assicurare la sostenibilità necessaria al sistema e al suo funzionamento.
  Sempre con riferimento al tema dei nuovi costi gravanti sul sistema sportivo come diretta conseguenza delle nuove incombenze amministrative e fiscali occorre quindi creare strumenti giuridici che siano il più possibile inclusivi e chiari, in modo da ridurre in maniera importante, a costo zero, il carico di oneri che le realtà sportive dovranno affrontare. Tanto più chiara sarà infatti la normativa introdotta, quanto più agile sarà anche in termini burocratici la sua applicazione, e tanto più sarà ridotto l'impatto anche economico sul sistema sportivo.
  Per quanto riguarda il tema del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si ricorda che il Registro, istituito con il decreto legislativo n. 39 del 2021 e gestito da Sport e salute per conto del Dipartimento per lo Sport, è uno dei pilastri sui quali si struttura il nuovo sistema, operante non più solo come strumento di controllo ma anche in termini di semplificazione e di promozione. Il Registro, infatti, include la raccolta dei dati di tutti tesserati delle ASD/SSD iscritte e degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva.
  L'obiettivo è quello di fornire un patrimonio informativo certo, completo, interoperabile, pubblico e trasparente, in grado di valorizzare da un lato il ruolo degli organismi sportivi e dall'altro consentire alle pubbliche amministrazioni interessate l'accesso al Registro per le loro attività istituzionali.
  Sul tema dell'evoluzione del settore sportivo come vero settore produttivo e superamento del sistema dei compensi sportivi, il Presidente di Sport e salute ha ricordato come il settore del lavoro sportivo in Italia abbia cambiato pelle, passando da un comparto secondario dal punto di vista lavorativo, e soggetto soprattutto a contratti di natura occasionale, ad un settore in cui il lavoratore svolge la propria professione in via principale e ad un livello elevato.
  Sulla base dei dati forniti sia sul totale degli occupati del settore sia rispetto al contributo anche l'Italia come gli altri paesi europei guarda allo sport oggi più che mai non soltanto in termini sportivi, non soltanto in termini di benessere psicofisico, non soltanto in termini sociali, ma anche come un'occasione di lavoro, di investimento, e più in generale come un importante settore produttivo.
  In conclusione è emersa quindi l'importanza di rendere l'impatto della riforma ancora più sostenibile sugli aspetti giuslavoristici, anche Pag. 26e soprattutto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche anche tenendo conto che il processo di sviluppo è migliorabile sotto molteplici profili, ad esempio pensando ad un superamento del precedente sistema fondato sui cosiddetti compensi sportivi, avviando così un nuovo modello in linea con le forme e le esigenze dell'evoluzione del sistema sportivo.
  Nel corso dell'audizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino, svoltasi il 1 marzo 2023, il presidente del Coni, ha osservato, anzitutto, in relazione alla riforma del lavoro sportivo, che l'obiettivo è quello di riuscire a coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità, soprattutto economica e finanziaria, delle misure adottate per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), a fronte dei possibili oneri che potrebbero derivare a loro carico.
  Ha quindi evidenziato la necessità di rivedere la nozione di sport, ritenendo quella inserita nel decreto legislativo n. 36 del 2021 e nel successivo decreto n. 39 del 2021 molto generica e non riconducibile a logiche sportive internazionali.
  Quanto al tema dei rapporti di lavoro, ha giudicato opportuno semplificare l'attuale disciplina, prevedendo un'unica tipologia contrattuale, quella del lavoro subordinato, con la previsione delle medesime aliquote contributive previste per le collaborazioni coordinate e continuative, fino alla soglia di reddito prefissata, che spetterà al Parlamento individuare.
  Ha ritenuto quindi opportuno giungere a una puntuale definizione delle mansioni dei lavoratori sportivi che dovranno essere definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di indicazioni delineate sempre dal Comitato olimpico e dal Comitato italiano Paralimpico (CIP), in collaborazione con l'autorità politica di Governo delegata alla gestione dello sport.
  Ha quindi fatto presente che appare necessario ripristinare l'efficacia dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – disposizione abrogata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 – per i compensi erogati corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico – da considerare redditi diversi e dar far rientrare, pertanto, in un regime fiscale agevolativo – prevedendosi un limite di indennità giornaliera e un limite annuale.
  Ha giudicato quindi necessaria una revisione dell'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021 – in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività sportive remunerate da parte di pubblici dipendenti – norma che, allo stato, per come formulata, a suo avviso, impedisce agli organismi sportivi di avvalersi dei dipendenti della pubblica amministrazione.
  Ha segnalato, infine, l'opportunità di ripristinare l'efficacia dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981, sul professionismo sportivo – legge abrogata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 – facendo notare che tale articolo 12 prevedeva che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi professionistici, le società fossero sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai Pag. 27conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e princìpi da questo approvati.
  Anche il presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino, ha richiamato l'attenzione sui possibili oneri contributivi e assistenziali che potrebbero derivare dall'entrata in vigore della riforma a carico del mondo dello sport, evidenziando altresì l'esigenza di fare chiarezza sulle fattispecie del rapporto di lavoro applicabili alla realtà sportiva. Al riguardo, egli ha ritenuto opportuno sia estendere a 24 ore la soglia entro la quale si presume la natura di collaborazione continuativa del rapporto sia prevedere la possibilità per le associazioni sportiva di stipulare contratti di lavoro subordinato per soglie di reddito più basse – ad esempio per compensi fino a 25.000 euro – ai quali ricollegare agevolazioni fiscali e previdenziali di favore. Ha giudicato opportuno, inoltre, chiarire, oltre alla definizione di sport, ritenuta attualmente troppo generica, le mansioni da far rientrare nel rapporto di lavoro sportivo, valorizzando il ruolo del CONI della loro definizione, con l'approvazione finale dei Ministeri competenti. Ha richiamato inoltre l'esigenza che il compito di riconoscimento delle associazioni sportive che fanno capo alle federazioni affiliate al CONI resti in capo al CONI medesimo.
  Anch'egli ha giudicato opportuno ripristinare il contenuto dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIF sulle indennità sportive – i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico – da considerare redditi diversi qualora non rientranti nel reddito di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, in modo da farli rientrare in un regime fiscale agevolativo.
  Il 14 febbraio 2023 si è svolta l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione lavoro e formazione professionale e assessora della Regione Toscana, ha espresso favore per i princìpi ispiratori del provvedimento, ravvisando il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, sia come mezzo per la coesione territoriale, sia per il valore di inclusione sociale, per la qualificazione professionale e per il rispetto delle pari opportunità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
  Ha quindi auspicato il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, in virtù proprio delle loro competenze in materia di formazione professionale e di professioni.
  In proposito, ha richiamato l'importanza del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale rinvia a uno o a più decreti, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, per la definizione degli standard professionali e formativi relativi a percorsi di istruzione e formazione, finalizzati proprio all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche necessari per la stipula dei contratti di apprendistato, richiamati al comma 2 del medesimo articolo 30.
  Al riguardo, è stata così sottolineata l'esigenza di intervenire sul sistema dell'istruzione e formazione professionale, dell'alta formazione e ricerca ordinamentali, per ampliare il bacino dei lavoratori sportivi, prevedendo anche misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti Pag. 28formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio (stage), per il conseguimento dei titoli di studio.
  Sotto il profilo invece delle politiche del lavoro, ha apprezzato lo spirito della norma che prevede tutele lavoristiche e previdenziali per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori sportivi, ricordando le competenze delle regioni sul tema della tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese operanti in questo settore, ferma restando la competenza dello Stato con riferimento agli aspetti normativi e contrattuali rientranti nella materia dell'ordinamento civile.
  Alessandro Galella, coordinatore della Commissione Sport e assessore della regione Basilicata, a sua volta, ha ricordato che la Conferenza si è espressa sia sul schema di decreto legislativo n. 36 del 2021 sia sullo schema di decreto correttivo n. 163 del 2022. In entrambe le occasioni è stata evidenziata la portata innovativa delle norme e l'importanza di verificare l'impatto sistemico delle disposizioni, essendo state peraltro espresse alcune raccomandazioni e proposte di miglioramento del testo, che tutt'oggi restano attuali. Ha fatto riferimento, al riguardo, alla necessità di chiarezza normativa, per evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, assicurando altresì la fruibilità e l'accessibilità da parte dei cittadini utenti. È stato quindi fatto notare che, sebbene le regioni condividano costituzionalmente una competenza concorrente e siano fortemente impegnate anche con risorse dei propri bilanci nella promozione delle attività sportive territoriali, il dialogo con i Governi che si sono susseguiti non è mai stato adeguatamente proficuo, rilevando che alcuni tavoli di confronto sono rimasti sinora inattuati.
  Il 21 marzo 2023 si è svolta l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Special Olympics Italia, dell'Associazione Sport e Società – Progetto Filippide e dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici – AIAC.
  Nell'ambito di tale audizione i rappresentanti dell'Associazione Special Olympics Italia, hanno anzitutto evidenziato come per le persone con disabilità intellettive e disabilità plurima l'attività motorio-sportiva è fondamentale, più che per chiunque altro: per la crescita individuale, la formazione e per il raggiungimento di un livello sufficiente di autonomia, di integrazione e poi di inclusione. Proprio per la fragilità della propria utenza (persone con disabilità intellettiva e pluridisabilità) e per i grandi comprovati risultati che si possono ottenere, Special Olympics ha interesse a una professionalizzazione seria di tutti i tecnici sportivi, docenti, psicologi e medici che si dedicano a questo importante settore.
  È stato quindi espresso un forte apprezzamento per il fatto che la riforma del mondo dello sport preveda la professionalizzazione del personale tecnico e di tutti coloro che lavorano nel settore. È stato quindi evidenziato che il costo aggiunto per il riconoscimento professionale del lavoro sportivo purtroppo si andrà a riversare sull'utente finale, sull'atleta e sulla sua famiglia e che molto probabilmente le famiglie meno abbienti non potranno accedere ai servizi sportivi e, specialmente le famiglie numerose, determinando il rischio di un crollo della partecipazione alle attività sportive.Pag. 29
  In tale contesto occorre quindi immaginare una serie di facilitazioni per i tecnici sportivi sul piano previdenziale affinché l'aumento dei costi non si scarichi su famiglie, che già sono oberate da tantissimi oneri tenendo altresì presente che per le persone con disabilità intellettiva in genere lo sport è uno strumento di inclusione, a volte è l'unico, quindi deve durare tutta la vita.
  I rappresentanti dell'Associazione Sport e Società hanno invece evidenziato, in particolare, che il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo nella sua enunciazione pone all'attenzione alcuni vincoli fondanti: il riconoscimento del carattere sociale preventivo e sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, cioè le associazioni, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; la vocazione delle associazioni sportive dilettantistiche a operare senza scopo di lucro; la definizione di sport in via principale è quella della Carta Europea dello Sport 1992.
  È stato quindi sottolineato come la situazione economica familiare influisca sulla pratica dell'attività sportiva e che a un possibile aumento delle tariffe per la pratica dell'attività sportiva corrisponderebbe, ovviamente, una minor pratica delle persone a più basso reddito, colpendo soprattutto fasce della popolazione periferica, più del Sud d'Italia che del Nord; più della popolazione disagiata e che necessita di un supporto sociale sportivo, che di fasce della popolazione più agiata e con maggiori risorse.
  In tale contesto è stato quindi evidenziato come una persona diversamente abile e povera avrà molte meno possibilità di accedere ai servizi sportivi rispetto a un normodotato e rispetto ad una persona con disabilità agiata, ancor più se si troverà in una delle situazioni di criticità descritte, quale l'essere nelle regioni del Sud d'Italia, come in zone periferiche. In conclusione occorre individuare la strada più idonea a garantire da una parte, il diritto alla pratica dello sport per le persone diversamente abili e, dall'altra, come ottemperare alla tutela e ai diritti dei lavoratori dello sport.
  I rappresentanti dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici hanno fornito alcuni dati del settore specifico evidenziando che nella stagione sportiva 2022/2023 i tesserati sono circa 34.000 di cui la stragrande maggioranza sono istruttori che lavorano in quel mondo fonte di inclusione, di salute e di integrazione.
  Con riferimento al settore sportivo dei lavoratori dilettanti sono state evidenziate alcune criticità relative alla questione relative al sistema dei compensi sportivi inquadrati, a fini fiscali dal TUIR come redditi diversi, a cominciare dal problema che le stagioni sportive non hanno l'anno solare come parametro di riferimento.
  Altre critiche hanno riguardato la presunzione che nel mondo dilettantistico si tratti sempre di lavoro autonomo e non subordinato e la questione dei rimborsi che vengono riconosciuti ai volontari del settore ai quali vengono di fatto riconosciuti solo dei rimborsi a piè di lista e non un gettone di presenza che sarebbe invece preferibile. Pag. 30Un'ulteriore questione posta riguarda il trattamento previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono attività in qualità di lavoratori sportivi solamente nel mondo dilettantistico e non è invece previsto che svolgano attività nel settore professionistico.
  Infine è stato evidenziato che il decreto legislativo n. 36 del 2021 riconosce solamente all'atleta la figura di lavoratore subordinato, ma non la riconosce ai tecnici, ai dirigenti e ad altre figure. Su tale particolare questione è stata chiesto un supplemento di riflessione.
  Il 28 marzo 2023 sono state svolte le audizioni di rappresentanti di Unione sportiva ACLI, di Organizzazione per l'educazione allo sport-OPES, di Associazione centri sportivi italiani-ACSI, di Associazione italiana cultura e sport-AICS, di Attività sportive confederate-ASC, di Centro nazionale sportivo Libertas, di Centri sportivi aziendali e industriali-CSAIN, di Centro sportivo educativo nazionale-CSEN, di Centro sportivo italiano-CSI, di Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva ENDAS, di Polisportive giovanili salesiane PGS e di Unione italiana sport per tutti UISP
  Nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva sono stati evidenziati, più o meno da tutti i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, alcuni temi e alcune criticità principali che riguardano in sintesi l'impatto economico della riforma e l'impatto degli aggravi amministrativi e burocratici per le associazioni.
  In particolare sono stati evidenziati i seguenti profili problematici:

   la necessità di avere una data certa di entrata in vigore della riforma affinché le società e le associazioni possano organizzarsi preventivamente;

   riguardo all'impatto economico della riforma, anche a seguito dell'impatto negativo della pandemia e del rincaro dei costi dell'energia, è stato evidenziato che potrebbe essere attutito per alcuni con la previsione di un fondo speciale ad hoc al fine di fornire un sostegno alle associazioni sportive almeno nella prima fase di entrata a regime della riforma;

   sul versante dell'inquadramento contrattuale è stata evidenziata l'importanza di una tipizzazione delle mansioni e delle diverse figure professionali nonché la necessità di individuare quali contratti collettivi nazionali sono applicabili per le diverse figure professionali;

   la necessità di prevedere aliquota di esenzione fissata a 10.000 euro anche per quanto riguarda il versante dell'assicurazione e dell'applicazione della disciplina INAIL;

   sul versante fiscale è stata evidenziata la necessità di valutare i limiti dell'assoggettamento ad IVA e ad IRAP;

   la necessità di adeguate tutele previdenziali, anche mediante definizione della quota minima di contributi e di tutele assicurative per i lavoratori sportivi soprattutto appartenenti alla categoria dei dilettanti; in particolare le criticità riguardano i lavoratori volontari e il lavoro occasionale;

   l'opportunità di risolvere la questione dei rapporti fra atleti e pubblica amministrazione eliminando gli attuali vincoli relativi alla presentazione delle richieste di autorizzazione;

Pag. 31

   la necessità di una razionalizzazione delle piattaforme di monitoraggio dell'attività sportiva e di un'armonizzazione dei registri;

   è emersa la questione dell'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro anche al lavoro sportivo con quali correttivi.

  Nel corso dell'audizione del 3 aprile 2023, in cui sono intervenuti rappresentanti di federazioni e associazioni sportive, Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC) e della Confederazione italiana degli sportivi (CIDS), ha richiamato l'esigenza di stanziare risorse adeguate per le società sportive dilettantistiche, rilevando altresì la sussistenza di alcune problematiche relative al ricongiungimento dei versamenti previdenziali degli sportivi, anche in relazione all'apprendistato professionalizzante. Ha quindi richiamato la necessità di ripristinare la portata dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981, sui controlli sulle società sportive professionistiche che il CONI demanda alle federazioni, disposizione abrogata, a suo avviso, per un mero errore di compilazione del decreto legislativo n. 36 del 2021.
  Loredana Pesoli, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale atlete (Assist), ha richiamato la necessità di garantire alle atlete diritti in relazione a maternità, gravidanza, allattamento e puerperio, manifestando preoccupazione inoltre circa l'utilizzo dei voucher, che potrebbe determinare, a suo avviso, un aggiramento della normativa in tale ambito. Ha auspicato quindi una riflessione sul livello della no-tax area, rilevando, in conclusione, che l'entrata in vigore della disciplina di riforma consentirà, in ogni caso, di garantire diritti e tutele alle lavoratrici del settore.
  Roberto Bresci, presidente della Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana, ha osservato come la riforma del lavoro non potesse essere rinviata, anche a seguito del copioso contenzioso che si è verificato negli ultimi anni. Ha quindi richiamato l'esigenza di un coordinamento tra federazioni ed enti di promozione in vista della definizione delle mansioni della figura del lavoratore sportivo, definita dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021.
  Quanto all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, in relazione allo svolgimento di attività sportiva retribuita svolta da dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha ritenuto che la previsione di un'autorizzazione lasci troppa discrezionalità ai dirigenti della pubblica amministrazione, giudicando opportuno fissare limiti di orario o di compenso, al di sotto dei quali prevedere come non necessaria l'autorizzazione da parte dell'ente concedente.
  In relazione all'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che fa riferimento alla presunzione di collaborazioni coordinate e continuative del lavoro sportivo in ambito dilettantistico nel caso in cui la prestazione non superi le diciotto ore settimanali, sarebbe necessario, a suo avviso, svolgere ulteriori approfondimenti e quanto meno specificare il perimetro temporale entro il quale le diciotto ore devono essere valutate, chiarendo se le diciotto ore devono essere calcolate all'interno di ogni singola settimana oppure entro un arco temporale medio.
  Infine, ha ritenuto eccessivamente onerosa la misura prevista all'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, sul premio INAIL, previsto anche per le figure dei volontari e dei collaboratori coordinati e continuativi sotto i 5.000 euro.Pag. 32
  Massimo Righi, presidente della Lega di pallavolo di serie A, ha rilevato l'esigenza di ampliare il limite delle 18 ore entro il quale si presume la presenza di lavoro autonomo, specificando se si tratti di una media settimanale, rapportata all'intera durata del contratto, come da lui auspicato. Ha ritenuto inoltre necessario prevedere riduzioni delle aliquote contributive a favore delle società sportive, stabilendo inoltre che i compensi degli sportivi dilettanti non rilevino ai fini del calcolo della base imponibile per l'IRAP. Ha giudicato importante, in conclusione, che il mondo dello sport dilettantistico trovi un suo riconoscimento, nei valori sociali che lo caratterizzano, auspicando che ciò avvenga in un percorso di sostenibilità.
  Giancarlo Guarino, consulente legale della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), ha evidenziato l'esigenza di prevedere un termine per l'adeguamento degli statuti delle associazioni sportive. Ha espresso quindi perplessità sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021 relativamente all'autorizzazione dello svolgimento di attività sportiva remunerata da parte di pubblici dipendenti. Al riguardo, ha proposto la previsione di un silenzio/assenso di trenta giorni dopo la comunicazione dell'incarico, stabilendo in alternativa, almeno per compensi al di sotto dei 5.000 euro, il mantenimento della semplice comunicazione. Ha giudicato quindi opportuno, quanto all'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, estendere il limite di ore entro il quale si presume il lavoro di tipo autonomo, chiarendo le modalità temporali con cui siano calcolate.
  In relazione all'articolo 34, comma 3, sull'obbligo assicurativo INAIL, ha giudicato necessaria l'area di esenzione totale dall'adempimento al di sotto dei 5.000 euro, mentre sul vincolo sportivo, ha ritenuto necessario chiarire se la limitazione alla libertà contrattuale sia riferita solo all'area contrattualizzata e se si possa, in ipotesi, prefigurare una sopravvivenza del vincolo sportivo per le aree non contrattualizzate, che riguardano, per esempio, gli atleti master o le categorie non interessate dal fenomeno lavorativo. Ha fatto notare, in conclusione, che non è disciplinato il trattamento fiscale dei premi di formazione e preparazione.
  Tiziana Pucciarmati, consigliere nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi (INT), ha rilevato come la norma sugli obblighi contributivi INAIL rappresenti un ulteriore aggravio economico non sostenibile per il mondo sportivo. Ha proposto, quindi, sulla linea di quanto previsto per il mondo del terzo settore, l'istituzione di un registro, anche non vidimato, dei volontari, al fine di evidenziare queste figure ed evitare la possibilità di incroci con altre forme di collaborazione sportiva.
  Ha giudicato infine opportuno prevedere, in ordine alla norma relativa all'autorizzazione dei pubblici dipendenti a ricevere compensi per collaborazioni sportive, il silenzio/assenso entro un termine ragionevole tempo oppure un'esenzione fino a un determinato importo, di esigua entità.
  Luigi Caputo, fondatore e amministratore delegato dell'Osservatorio italiano Esports e Amministratore delegato di Sport Digital House, intervenendo a proposito del mondo dei videogiochi competitivi, gli Esports, che sta portando alla luce tantissimi ragazzi che si avvicinano alla carriera del videogiocatore professionista, ha fatto notare che tale tipologia di lavoro oggi non è riconosciuta, così come non viene Pag. 33riconosciuta la figura del pro player. Ha rilevato, dunque, che il riconoscimento della figura del videogiocatore all'interno dell'attività sportiva potrebbe portare tantissimi benefici a tale settore, assicurando contratti certi per questi ragazzi e una tutela dei minori.
  Emilio Minunzio, vice presidente delle Associazioni sportive e sociali italiane (ASI), ha evidenziato come la riforma riguardante il lavoratore sportivo stia generando, soprattutto nelle ASD, delle forti preoccupazioni, ritenendo che la soglia dei 5.000 euro, oltre la quale scattano gli obblighi contributivi, sia troppo bassa.
  Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionale maestri di sci, ha osservato come i maestri di sci siano obbligati, per legge, a essere iscritti a un albo professionale, sottoposto al controllo regionale, facendo notare che essi possono svolgere l'attività in forma di liberi professionisti oppure in forma associata tra liberi professionisti, attraverso le scuole di sci esistenti sul territorio. Anche Maurizio Bonelli, Presidente dell'Associazione maestri di sci italiani, ha ribadito il concetto che il maestro di sci è un libero professionista assoggettato, dal punto di vista fiscale, alla normativa prevista dell'articolo 53 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIF), e, dal punto di vista previdenziale, alla gestione INPS dei commercianti, in assenza di una propria cassa istituzionale.
  Sergio Mignardi, presidente della Federazione italiana hockey (FIH), ha fatto presente che affidare a delle associazioni modeste, di tipo familiare e di tipo amichevole, compiti di tipo amministrativo, fiscale, gestionali e giuslavoristici determinerebbe un affaticamento molto problematico del settore, essendo la federazione in oggetto fondata soprattutto sul volontariato. Ha giudicato necessario ricercare la massima semplificazione e sostenibilità, soprattutto delle fasce più basse, dal punto di vista della gestione economica delle ASD, confermando o ampliando la soglia dei 5.000 euro per gli obblighi contributivi e valutando con attenzione un'estensione del limite entro il quale scatta la presunzione di lavoro autonomo.
  Miriam Baldassari, Presidente di AssoDanza Italia, ha osservato come, da una recente indagine demoscopica, svolta sul tema della riforma dello sport da un istituto di ricerca, l'83,5 per cento degli operatori sportivi intervistati ritiene che la riforma possa essere una minaccia alla sopravvivenza delle piccole realtà amatoriali. Ha rilevato che queste realtà, che sono il tessuto connettivo del sistema sportivo nazionale, rischiano di soccombere rispetto a una forte pressione fiscale e a una mole ingente di adempimenti, se non si terrà conto della gestione fino a oggi estremamente spontanea e informale che hanno praticato.
  Il 75,3 per cento dei titolari di ASD e di SSD ritiene che i nuovi costi del lavoro sportivo non consentiranno agli enti sportivi dilettantistici la sostenibilità delle assunzioni su medio e lungo periodo ed è quindi è necessario prevedere misure strutturali a sostegno dello sport.
  Ha evidenziato, quindi, come appaia necessario consentire ai dirigenti sportivi di mantenere in vita le loro attività, garantendo un posto di lavoro stabile e adeguati diritti ai collaboratori, senza alimentare pratiche elusive. Rilevata la necessità di garantire diritti fondamentali alle sportive, quali la maternità, ha evidenziato, in conclusione, la necessità di un quadro legislativo chiaro sulle qualifiche tecniche, che Pag. 34si basi su un sistema unico di certificazione delle competenze, evidenziando che il 57,2 per cento degli operatori sportivi intervistati nel sondaggio ritiene che la riforma dello sport sia uno strumento efficace per conferire loro una nuova dignità professionale. A tale proposito è stato posto l'accento sulla revisione del sistema delle qualifiche del nuovo lavoratore sportivo, che porti ad una univocità e standardizzazione dei percorsi di certificazione in ambito sportivo dilettantistico.
  Giampaolo Duregon, Presidente di ANIF EuroWellness, ha rilevato l'opportunità di estendere a 30 il limite di ore entro il quale sussiste scattare la presunzione di lavoro autonomo, proponendo altresì di prevedere che il contributo all'INAIL non superi il 20 per mille. Ha chiesto, infine, che vengano riconosciuti fondi alle attività di formazione di tale settore.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

  Nel tracciare le considerazioni conclusive della presente indagine conoscitiva, l'aspetto di maggior rilievo risiede indubbiamente nel peculiare intreccio, temporale e funzionale, venutosi a creare fra i lavori delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati e il procedimento di adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo n. 120 del 2023.
  Ai fini che qui rilevano, infatti, merita evidenziare come il decreto legislativo n. 120 del 2023 recepisca sotto vari profili sia le sollecitazioni formulate dalle Commissioni parlamentari all'interno dei pareri sullo schema di decreto, sia le risultanze emerse dall'indagine conoscitiva. Nel complesso infatti – come subito si illustrerà – avuto riguardo ai contenuti e alle scelte normative compiute dal legislatore delegato, l'indagine conoscitiva ha costituito la sede non solo per un ulteriore approfondimento istruttorio, ma anche per il confronto e la sintesi fra gli operatori del settore, il cui contributo si è rivelato quanto mai necessario per effettuare una ricognizione dei problemi, una valutazione d'impatto circa le varie opzioni in campo e un affinamento assai prezioso delle singole previsioni. L'interlocuzione intensa e fattiva intercorsa fra le Commissioni VII e XI della Camera e il Governo, più volte intervenuto nel corso dei lavori parlamentari, rappresentano un esempio virtuoso, e auspicabilmente ripetibile, di collaborazione fra le Camere e l'Esecutivo.
  Anzitutto, l'impostazione del Governo appare in consonanza con le istanze e gli orientamenti delineatisi nel corso dei lavori, tesi a contemperare l'avvenuto riconoscimento del lavoro sportivo – lungamente atteso e non più differibile – con la quotidiana sostenibilità del tessuto della realtà sportiva italiana, da preservare e potenziare.
  Nel dettaglio, può osservarsi che fra le principali novità apportate rispetto all'impianto previgente si segnala un ulteriore sforzo verso la semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo. In proposito, tutti gli auditi si sono soffermati sugli aggravi non solo fiscali e contributivi, ma anche burocratici che possono ripercuotersi sugli operatori del settore; il tutto, peraltro, con gli aspetti di fisiologica incertezza applicativa che accompagnano una riforma così profonda. Appare dunque apprezzabile in tal senso la previsione (nuovo articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 36 del 2021) secondo cui, in sede Pag. 35di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre, così lasciando un termine più ampio agli operatori del settore per avere contezza dei nuovi obblighi e mitigando l'impatto economico della riforma, in coerenza con quanto prospettato da più parti durante l'indagine conoscitiva e con la parziale moratoria degli adempimenti ipotizzata dalle Commissioni. Utile valenza in chiave di chiarimento – poiché prelude a una più dettagliata e precisa indicazione circa le modalità di assolvimento degli adempimenti – si rinviene anche nella disposizione secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 del medesimo articolo 28.
  A tale fine si suggerisce di individuare degli accorgimenti volti diminuire l'aggravio degli adempimenti burocratici in capo alle realtà sportive che appaiono meno strutturate, quali:

   a) la redazione, da parte della società Sport e Salute spa, di un contratto standard destinato ai rapporti economici inferiori ai 5000 euro annui, facilmente scaricabile dal portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a disposizione delle società iscritte al Registro. Tale strumento evidenzierà l'assenza di oneri accessori per le associazioni e società dilettantistiche, agevolando altresì il pagamento dei compensi a lavoratori e lavoratrici in modo trasparente, sulla base di quanto effettivamente sottoscritto nel contratto;

   b) la predisposizione nel portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di un prospetto paga automatizzato, che consenta anche la determinazione mensile delle ritenute fiscali e previdenziali nonché l'elaborazione automatica del modello F24;

   c) la predisposizione automatica, per coloro che trasmettono i dati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, delle certificazioni uniche, del modello 770 e di ogni altra comunicazione prevista dalle norme vigenti da inviare all'INPS e all'Agenzia delle entrate, mediante modelli precompilati;

   d) la possibilità che non si sommino ai fini fiscali e contributivi i compensi erogati ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti nel corso del 2023.

   e) la possibilità che i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, maturati e non corrisposti alla data del 30 giugno 2023 possano essere erogati ai sensi della disciplina ante riforma;

   f) la previsione espressa che i redditi da lavoro sportivo, qualora di natura occasionale, possano essere regolati con rapporti di lavoro Pag. 36autonomo occasionale ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. Tale previsione consentirebbe di gestire i rapporti di lavoro sportivo aventi natura occasionale semplificando tutti gli adempimenti richiesti per arbitri, direttori di gara previsti dall'articolo 25, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

   g) l'esenzione dagli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli organismi sportivi che hanno un ricavo annuo fino a 100.000 euro;

   h) l'esenzione dagli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i collaboratori che percepiscano importi annuali fino a 5.000 euro;

   i) la previsione di una soglia di esenzione per i premi erogati ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli organismi sportivi in caso di premi di importo esiguo.

  Si rinnova l'auspicio all'elaborazione di un CCNL del comparto sportivo e, a tale fine, si suggerisce una rapida istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
  La Commissione auspica che, valutati gli effetti dell'entrata in vigore effettiva, si possa agire con interventi migliorativi che sostengano le realtà sportive ad affrontare le difficoltà emerse.
  Numerosi contributi si sono poi soffermati sull'importanza d'implementare ulteriormente il Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti e dei rapporti con la pubblica amministrazione. In quest'ottica, è da salutare con favore il potenziamento del Registro e l'aggiunta di nuove funzioni, a partire dai profili lavoristici e previdenziali (cfr., ad esempio, gli artt. 28 e 35 del decreto legislativo 36 del 2021, come novellato).
  Così pure appaiono in linea con l'impostazione della Commissione le misure a sostegno del mondo paralimpico (articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2021, come novellato) e l'abbassamento a 14 anni dell'età per stipulare contratti di apprendistato con i giovani atleti (articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, come novellato), valorizzando le specificità dei percorsi formativi universitari e di quelli professionalizzanti organizzati dai soggetti operanti nel settore. Una impostazione tesa a rafforzare la portata inclusiva dello sport specie nei riguardi delle persone portatrici di disabilità, il ruolo di prestigio per la Nazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, l'accesso delle giovani generazioni alla pratica sportiva.
  Come anticipato, le Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto hanno sottolineato come la previsione del lavoratore sportivo ad opera della riforma possa generare aggravi per gli operatori del settore, anche attraverso l'obbligo implicito per tutti gli organismi sportivi che si avvarranno di tale figura di applicare normative dalle quali sinora erano esentati in virtù della Pag. 37valenza sociale riconosciuta al mondo sportivo. Ad esempio l'applicazione, per quanto non previsto dai decreti legislativi attuativi e correttivi n. 36 del 2021, n. 163 del 2022 e n. 120 del 2023, del decreto legislativo n. 81 del 2008 con l'obbligo dell'indicazione, ad esempio, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e della redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) potrebbero comportare un notevole aumento dei costi per le società e le associazioni sportive che si potrebbe aggiungere a quelli derivanti dalle contribuzioni INPS e INAIL senza dimenticare l'IRAP (la cui base imponibile contiene i costi per il personale da cui erano esclusi i redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR). Sul punto, fra le novità introdotte rispetto al quadro previgente al decreto legislativo n. 120 del 2023, si segnala la volontà di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivo con la esclusione dell'obbligo della visita del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro (con riferimento ai casi in cui la visita sia prevista dalla relativa disciplina generale) per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a cinquemila euro, prevedendo che la stessa visita sia svolta solo su loro richiesta e con oneri a loro carico.
  Inoltre, al fine di ridurre i costi per le società e le associazioni sportive, viene elevato da 15.000 euro annui a 85.000 euro annui (relativamente a ciascun rapporto di lavoro) il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'IRAP.
  In relazione al sostegno dell'impatto economico sul mondo sportivo di base, si è configurata la possibilità dell'istituzione di un fondo strutturale in grado di sopperire stabilmente e sul lungo periodo ai molteplici oneri derivanti dai nuovi adempimenti. Si è valutata l'opportunità di costituire il fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso uno specifico disegno di legge. A tale scopo è stato proposto l'utilizzo delle risorse, pari a circa 80 milioni di euro, del Fondo per la promozione dello sport istituito dalla proposta di legge C. 534, d'iniziativa del deputato Berruto, attualmente all'esame Commissione.
  In merito alla opportunità, rilevata dalle Commissioni parlamentari, di definire i parametri di rilascio della autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, necessaria allo svolgimento di lavoro sportivo dietro corrispettivo da parte del dipendente di amministrazioni pubbliche, l'attuale disciplina demanda tale definizione ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca. Sul punto, è stato accolto anche l'ulteriore rilievo delle suddette Commissioni circa la necessità di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo svolto dai dipendenti pubblici (sia in forma volontaria che dietro corrispettivo) rispetto ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi civili dello Stato. In particolare, il decreto legislativo n. 120 del 2023 specifica che tale disciplina non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale,Pag. 38 e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
  Considerate inoltre le differenze fisiologiche che sussistono in merito alla capacità degli organismi sportivi, riguardo anche ai diversi carichi economici e gestionali, in particolar modo per quanto attiene la regolamentazione delle prestazioni occasionali in ambito dilettantistico, la nuova normativa modifica alcune disposizioni sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in particolare elevando da diciotto a ventiquattro il numero massimo di ore settimanali per le quali il rapporto di lavoro sportivo si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente.