Doc. IV-ter, N. 10-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: DORI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
SARA CUNIAL

(deputata all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 524/2021 RG - n. 8/2022 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

il 20 giugno 2022

Presentata alla Presidenza il 19 maggio 2023

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  1. La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dal Tribunale di Aosta. I fatti all'origine del procedimento penale promosso nei confronti dell'on. Cunial.

  Onorevoli Colleghi! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in ordine a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che trae origine da un procedimento penale presso il Tribunale di Aosta (RG n. 8/22 – RGNR 524/2021) promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, alla quale sono contestati la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale) e i delitti di cui all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) e all'art. 336 c.p. (minaccia a un pubblico ufficiale).
  La richiesta è pervenuta dal Tribunale in data 20 giugno 2022 dopo che il giudice, con ordinanza emessa all'udienza del 7 giugno 2022, ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione (sollevata dalla difesa della allora deputata) e ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
  Come si evince dalla documentazione inviata, e in particolare dal decreto di citazione diretta a giudizio, l'on. Cunial è accusata:

   a) «della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 651 c.p., poiché, richiesta dall'App. Giacomo De Mitri e dal fin. Angelo Guadagno, effettivi al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali»;

   b) «del delitto previsto e punito dall'articolo 341-bis c.p. poiché, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, con condotta consistita nello strappargli di mano il tesserino di riconoscimento che gli aveva poc'anzi consegnato, dichiarando che era passato già troppo tempo da quando gli era stato consegnato e nel proferire al suo indirizzo la frase “ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo”, ha offeso l'onore e il prestigio dell'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, mentre compiva un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»;

   c) «del delitto previsto e punito dall'articolo 336 c.p. poiché, con condotta consistita nel proferire al suo indirizzo le parole “se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino (...) dimmi come ti chiami e la matricola tua e del tuo collega”, ha usato minaccia all'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell'ufficio o del servizio ovverosia per costringerlo a non sanzionare per l'intervenuta violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 il titolare del birrificio “Al birrificio, beer bar experience”».

  Dalla documentazione processuale (e in particolare dalla trascrizione delle due udienze dibattimentali prima citate) risulta che i fatti si svolsero il 24 aprile 2021 ad Aosta e si articolarono in due fasi: in un primo momento, all'esterno di una birreria dove la deputata si trovava insieme ad altre persone che – ad avviso dei finanzieri che si avvicinarono per procedere all'identificazione – erano riunite e assembrate in violazione delle misure anti Covid-19 allora vigenti in Val d'Aosta; successivamente, presso una piazza vicina (distante un centinaio di metri circa dal birrificio), dove era allestito il palco di una manifestazione contro le misure restrittive anti Covid-19 e, in particolare, contro la didattica a distanza.
  Lo spostamento dal birrificio al palco sarebbe stato determinato dal fatto che l'on. Cunial avrebbe inizialmente detto ai finanzieri di non essere in possesso del proprio documento di identità ma di volerlo recuperare dalla propria borsa lasciata nel retro del palco stesso, dove sarebbe dovuta salire in qualità di oratrice. Pag. 3Vi sono però versioni discordanti tra i testimoni dell'accusa e quelli della difesa, già ascoltati nelle prime udienze del processo, sui seguenti aspetti:

   1) se l'on. Cunial si sia veramente rifiutata di farsi identificare: in effetti, da quanto sembra emergere nelle prime fasi processuali, l'on. Cunial avrebbe consegnato all'appuntato De Mitri il tesserino identificativo della Camera dei deputati, che però il dispositivo elettronico in dotazione ai finanzieri non riusciva a «leggere», evidentemente in quanto non registrato dal medesimo dispositivo tra i documenti di identità predefiniti;

   2) se l'on. Cunial, probabilmente spazientita del fatto che il De Mitri le chiedesse un altro documento di identità, abbia davvero strappato il tesserino di mano all'appuntato;

   3) se l'on. Cunial abbia pronunciato le frasi oltraggiose e minacciose contestate dalla pubblica accusa.

  Si tratta evidentemente di aspetti di merito, rispetto ai quali solo il giudice penale è chiamato ad accertare la verità dei fatti.
  Ciò che sembra potersi affermare in questa sede è che l'on. Cunial si trovava ad Aosta per partecipare a una manifestazione politica sui temi che maggiormente hanno caratterizzato la sua attività politica e parlamentare, che si è incentrata principalmente nella ferma critica alle norme restrittive approvate dal Governo per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Al riguardo si segnala peraltro che, anche prima della manifestazione di Aosta, l'on. Cunial aveva in più occasioni evidenziato in sede parlamentare la propria opposizione alla citata normativa anti Covid-19 e segnatamente alla didattica a distanza. Basta al riguardo citare le interrogazioni a risposta scritta n. 4-08626 del 19 marzo 2021; n. 4-08646 del 19 marzo 2021; n. 4-08670 del 22 marzo 2021; n. 4-08944 del 15 aprile 2021; l'intervento svolto in Aula il 25 novembre 2020, per dichiarazione di voto finale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

  2. Sulla sussistenza del nesso di funzione di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Per ciò che attiene al nesso di funzione richiesto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si segnala che il Tribunale procedente ha ritenuto che «non sussiste alcun collegamento tra l'esercizio delle prerogative parlamentari e l'accusa elevata in questa sede all'onorevole Cunial, posto che l'accusa di aver rifiutato di declinare le proprie generalità a pubblici ufficiali e di aver oltraggiato e minacciato i medesimi pubblici ufficiali costituiscono condotte che astrattamente non rivestono alcun nesso con l'esercizio delle prerogative parlamentari».
  Di segno opposto è invece la posizione dell'on. Cunial che, nelle note difensive trasmesse ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ha sostenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Aosta costituirebbero opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e, come tali, sarebbero insindacabili in virtù dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. L'interessata ha sottolineato in particolare che i fatti per i quali si procede si sarebbero svolti in occasione di una manifestazione presso il centro di Aosta, poco prima del suo intervento che verteva su tematiche già trattate in numerosi discorsi parlamentari. Tali discorsi erano incentrati sulla critica al sistema della didattica a distanza nonché su altri argomenti connessi alle scelte legislative adottate dal Governo, tra le quali quelle relative alle limitazioni, chiusure e sanzioni previste per gli esercizi pubblici a seguito del diffondersi del Covid-19.

  3. La proposta della Giunta per le autorizzazioni all'Assemblea.

  Nell'esaminare il caso, la Giunta ha ritenuto di dover valutare non se il contesto generale nel quale si sono svolti i fatti fosse o meno attinente all'attività parlamentare svolta dall'on. Cunial, quanto piuttosto:

   1) se i fatti di reato contestati all'on. Cunial (rifiuto di farsi identificare, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia Pag. 4a pubblico ufficiale) potessero essere giuridicamente qualificati come «opinioni» espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La locuzione del legislatore costituzionale, infatti, presuppone che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovi applicazione solo se il fenomeno naturalistico, che costituisce oggetto di addebito per il parlamentare, sia ascrivibile alla nozione di «opinione espressa», cioè di interpretazione o valutazione personale manifestata con riguardo a determinati fatti, fenomeni, comportamenti ecc.;

   2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se ricorressero i due requisiti richiesti dalla Corte costituzionale perché possa ritenersi applicabile la guarentigia dell'insindacabilità, vale a dire: a) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle manifestate nelle aule parlamentari; b) un «legame di ordine temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che quest'ultima possa considerarsi una sostanziale divulgazione della prima.

  Con riferimento alla prima questione, la Giunta ha ritenuto che l'ipotizzato rifiuto di farsi identificare (articolo 651 c.p., di cui al primo capo di imputazione) nonché l'asserita violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 c.p., di cui al terzo capo di imputazione) – posta in essere affermando: «se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino» – non potessero essere qualificati come «opinioni» rilevanti ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta infatti, di mere condotte materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità. Al riguardo, la Giunta ha richiamato in particolare le sentenze:

   a) n. 137 del 2001, in cui la Corte costituzionale, adita dalla Corte d'appello di Milano che stava giudicando su taluni fatti occorsi in occasione della perquisizione della sede di un partito politico, ha espressamente affermato che «la prerogativa parlamentare di cui all'art. 68 Cost. non può essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce unicamente alle opinioni espresse e ai voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun modo qualificabili come tali».
   Si noti, peraltro, che nell'occasione che ha originato il conflitto di attribuzione deciso dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 137 del 2001, la Giunta per le autorizzazioni della Camera (Doc. IV-quater, n. 62, XIII Legislatura) si era pronunciata nel senso che gli atti integranti la resistenza a pubblico ufficiale, per la loro natura violenta, erano estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e aveva quindi limitato la proposta di insindacabilità ai soli fatti di oltraggio, ritenendo che le espressioni usate dai deputati («fascisti», «mafiosi», «Pinochet»), «benché in astratto di natura ingiuriosa» potevano essere considerate «manifestazione di critica politica nel contesto di una protesta di valore anche simbolico svolta da deputati esponenti di un partito politico di opposizione». L'Assemblea, nella seduta del 16 marzo 1999, ha invece deliberato la piena insindacabilità per tutti i comportamenti contestati ai deputati;

   b) n. 51 del 2002, nella quale la Consulta afferma che «le minacce, che si assume essere state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di opinioni di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione».

  Alla luce delle considerazioni che precedono, la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che le condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione di cui alla lettera A (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale – articolo 651 c.p.) e alla lettera C (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – articolo 336 c.p.) del decreto di citazione diretta a giudizio non Pag. 5costituiscono opinioni né tantomeno che esse siano state espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.
  La medesima Giunta ritiene, invece, che la condotta contestata nel capo di imputazione di cui alla lettera B (Oltraggio a pubblico ufficiale – articolo 341-bis c.p.) possa in astratto rientrare nel concetto di «opinione espressa», nella parte in cui essa è consistita nel rivolgere all'appuntato della Guardia di finanza la seguente frase: «ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo». Come si evince da una copiosa giurisprudenza in materia, il reato di oltraggio è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, che assuma valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale (v. Cass. Pen. n. 51613 del 2016 e n. 25903 del 2015). Esso, pertanto, si concretizza in presenza di espressioni denigratorie nei confronti del pubblico ufficiale anche se manca una condotta minacciosa.
  Tuttavia, malgrado tale astratta riconducibilità al concetto di «opinione», rilevante ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la Giunta è dell'avviso che l'espressione verbale prima ricordata possa essere sottoposta al vaglio di merito del Giudice penale procedente, in quanto non si ritengono sussistenti i requisiti richiesti dalla Consulta ai fini dell'applicazione della prerogativa costituzionale in discorso. In particolare, la Giunta è convinta che difetti nel caso di specie quella «sostanziale corrispondenza di significato» tra l'affermazione espressa extra moenia e i contenuti dell'attività parlamentare svolta dall'on. Cunial. Quest'ultima, infatti, nel corso del suo mandato, si è spesa moltissimo per criticare il Governo in ordine alle politiche sulla vaccinazione obbligatoria, sulle conseguenze avverse derivanti dalla vaccinazione stessa, sulle misure di confinamento, sulle chiusure degli esercizi commerciali, sull'obbligo di indossare la mascherina. Tuttavia, tra i tanti atti di sindacato ispettivo presentati e le prese di posizione assunte nelle sedi istituzionali, non si rinvengono specificamente interventi di censura e di critica nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine, che nel periodo della pandemia sono state chiamate a controllare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo e segnatamente a identificare i concittadini che le violavano.
  Per le ragioni appena evidenziate, la Giunta propone all'Assemblea di stabilire che anche la condotta contestata all'on. Cunial nel capo di imputazione di cui alla lettera B (Oltraggio a pubblico ufficiale – articolo 341-bis c.p.) del decreto di citazione diretta a giudizio non costituisce opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari.

Devis DORI, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 1°, 15, 22 e 29 marzo 2023

Mercoledì 1° marzo 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).

(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10). Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 20 giugno 2022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Devis Dori, cui cede la parola per l'illustrazione della vicenda.

  Devis DORI (AVS), relatore, ricorda che il documento oggi all'esame della Giunta riguarda un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, alla quale sono contestati la contravvenzione di cui all'articolo 651 del codice penale (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale) e i delitti di cui all'articolo 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale).
  La richiesta è pervenuta in data 21 giugno 2022 dal Tribunale ordinario di Aosta dopo che il giudice, con ordinanza emessa all'udienza del 7 giugno 2022, ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (sollevata dalla difesa della deputata) e ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. I principali atti inviati dall'Autorità giudiziaria procedente, che rilevano in questa sede, sono: 1) il decreto di citazione diretta a giudizio (in cui sono formulati i capi di imputazione); 2) la trascrizione dei verbali delle due udienze dibattimentali (del 5 e del 7 giugno 2022) dedicate all'esame e al controesame dei principali testimoni; 3) la predetta ordinanza del 7 giugno 2022 con cui il Tribunale di Aosta ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dall'on. Cunial.
  Come si evince dagli atti inviati, e in particolare dal decreto di citazione diretta a giudizio, l'on. Cunial è accusata: a) «della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 651 c.p., poiché, richiesta dall'App. Giacomo De Mitri e dal fin. Angelo Guadagno, effettivi al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali»; b) «del delitto previsto e punito dall'articolo 341-bis c.p. poiché, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, con condotta consistita nello strappargli di mano il tesserino di riconoscimento che gli aveva poc'anzi consegnato, dichiarando che era passato già troppo tempo da quando gli era stato consegnato e nel proferire al suo indirizzo la frase “ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo”, ha offeso l'onore e il prestigio dell'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza,Pag. 7 mentre compiva un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»; c) «del delitto previsto e punito dall'articolo 336 c.p. poiché, con condotta consistita nel proferire al suo indirizzo le parole “se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino (...) dimmi come ti chiami e la matricola tua e del tuo collega”, ha usato minaccia all'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell'ufficio o del servizio ovverosia per costringerlo a non sanzionare per l'intervenuta violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 il titolare del birrificio “Al birrificio, beer bar experience”».
  Dalla documentazione processuale (e segnatamente dalla trascrizione delle due udienze dibattimentali prima citate) risulta che i fatti si svolsero il 24 aprile 2021 ad Aosta e si articolarono in due fasi: in un primo momento, all'esterno di una birreria dove la deputata si trovava insieme ad altre persone che – ad avviso dei finanzieri che si avvicinarono per procedere all'identificazione – erano riunite e assembrate in violazione delle misure anti Covid-19 allora vigenti in Val d'Aosta; successivamente, presso una piazza vicina (distante un centinaio di metri circa dal birrificio), dove era allestito il palco di una manifestazione contro le misure restrittive anti Covid-19 e, in particolare, contro la didattica a distanza. Lo spostamento dal birrificio al palco sarebbe stato determinato dal fatto che l'on. Cunial avrebbe inizialmente detto ai finanzieri di non essere in possesso del proprio documento di identità ma di volerlo recuperare dalla propria borsa lasciata nel retro del palco stesso, dove sarebbe dovuta salire in qualità di oratrice. Vi sono però versioni discordanti tra i testimoni dell'accusa e quelli della difesa, già ascoltati nelle prime udienze del processo, sui seguenti aspetti: 1) se l'on. Cunial si sia veramente rifiutata di farsi identificare: in effetti, da quanto sembrerebbe emergere nelle prime fasi processuali, l'on. Cunial avrebbe consegnato all'appuntato De Mitri il tesserino identificativo della Camera dei deputati, che però il dispositivo elettronico in dotazione ai finanzieri non riusciva a «leggere», evidentemente in quanto non registrato dal medesimo dispositivo tra i documenti di identità predefiniti; 2) se l'on. Cunial, probabilmente spazientita del fatto che il De Mitri le chiedesse un altro documento di identità, abbia davvero strappato il tesserino di mano all'appuntato; 3) se l'on. Cunial abbia pronunciato le frasi oltraggiose e minacciose contestate dalla pubblica accusa. Si tratta evidentemente di aspetti di merito, rispetto ai quali solo il giudice penale è chiamato ad accertare la verità dei fatti.
  Ritiene che possa affermarsi in questa sede che l'on. Cunial si trovava ad Aosta per partecipare a una manifestazione politica sui temi che maggiormente hanno caratterizzato la sua attività politica e parlamentare, che si è incentrata principalmente nella ferma critica alle norme restrittive approvate dal Governo per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Al riguardo segnala che, anche prima della manifestazione di Aosta, l'on. Cunial aveva in più occasioni evidenziato in sede parlamentare la propria opposizione alla citata normativa anti Covid-19 e segnatamente alla didattica a distanza. Cita le interrogazioni a risposta scritta n. 4-08626 del 19 marzo 2021; n. 4-08646 del 19 marzo 2021; n. 4-08670 del 22 marzo 2021; n. 4-08944 del 15 aprile 2021; l'intervento svolto in Aula il 25 novembre 2020, per dichiarazione di voto finale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
  Nel caso in esame, tuttavia, la questione che a suo avviso la Giunta è chiamata a esaminare non è quella se il contesto generale nel quale si sono svolti i fatti sia o meno attinente all'attività parlamentare dell'on. Cunial. La Giunta dovrebbe invece valutare se l'ipotizzato (e tutto da dimostrare) rifiuto di farsi identificare nonché le frasi pronunciate – reputate dall'accusa oltraggiose e minacciose nei confronti di un pubblico ufficiale che agiva nell'esercizio dei propri doveri di istituto – possano essere considerate opinioni espresse dalla deputata nell'esercizio della sua funzione di parlamentare. Più in generale, occorre quindi a suo avviso approfondire la questione se anche i comportamentiPag. 8 materiali dei parlamentari possano ritenersi coperti dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ove connessi all'espletamento del mandato.
  In proposito, segnala che il Tribunale procedente ha ritenuto che «non sussiste alcun collegamento tra l'esercizio delle prerogative parlamentari e l'accusa elevata in questa sede all'onorevole Cunial, posto che l'accusa di aver rifiutato di declinare le proprie generalità a pubblici ufficiali e di aver oltraggiato e minacciato i medesimi pubblici ufficiali costituiscono condotte che astrattamente non rivestono alcun nesso con l'esercizio delle prerogative parlamentari».
  Conclude anticipando ai colleghi che avanzerà una proposta alla Giunta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni – personalmente o tramite l'invio di note scritte – ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento e naturalmente dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note scritte. Si riserva, infine, di convocare la Giunta in una prossima seduta.

Mercoledì 15 marzo 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex art. 3, co. 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1° marzo 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).
  Fa presente che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Devis Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Ricorda, inoltre, che l'onorevole Cunial – invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera – ha comunicato che non avrebbe partecipato alla odierna seduta della Giunta, ma ha poi inviato, il 13 marzo scorso, una memoria difensiva che è agli atti ed è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.
  Chiede, quindi, al relatore se può sintetizzare i contenuti di tale memoria.

  Devis DORI, relatore, ricorda che, con comunicazione inviata via pec il 13 marzo scorso, l'on. Cunial ha trasmesso alla Giunta alcune note difensive ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, in base alle quali ella ritiene che i fatti oggetto del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Aosta costituirebbero opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Riassume il contenuto di tale note come segue.
  Anzitutto, riferisce come l'on. Cunial evidenzi nelle sue note che, secondo la nota giurisprudenza della Corte costituzionale, la prerogativa della insindacabilità può essere legittimamente invocata a condizione che ricorrano i due seguenti requisiti e cioè che: a) sia ravvisabile una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle manifestate nelle aule parlamentari; b) sussista un «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che quest'ultima possa considerarsi una sostanziale divulgazione della prima.Pag. 9
  Nel caso di specie, ad avviso dell'on. Cunial, ricorrerebbero entrambi i requisiti. In particolare, l'interessata sottolinea che: 1) nelle circostanze di tempo e luogo in cui sono avvenuti i fatti contestati, si trovava in una piazza del centro di Aosta quale relatrice ad una manifestazione cui era stata invitata in veste di parlamentare della Repubblica. I fatti per i quali si procede si sarebbero verificati sotto il palco allestito in occasione di tale manifestazione, poco prima del suo intervento sulle tematiche che aveva già trattato in numerosi interventi parlamentari e che erano incentrati sulla critica al sistema della didattica a distanza nonché su altri argomenti connessi alle scelte legislative adottate dal Governo, tra le quali quelle relative alle limitazioni, chiusure e sanzioni previste per gli esercizi pubblici. A testimonianza dell'approfondimento e dell'interesse sui temi in questione, l'on. Cunial allega l'elenco delle 249 interrogazioni a risposta scritta, che ha presentato nel corso della XVIII legislatura; 2) da quanto appena evidenziato conseguirebbe che le idee manifestate in quelle circostanze rientrerebbero tutte, a pieno titolo, tra le «opinioni espresse» nella qualità di parlamentare. In particolare, le affermazioni rese in relazione al birrificio Beer bar experience dovrebbero essere considerate come una coerente applicazione pratica di quanto più volte sostenuto in via teorica negli interventi alla Camera; 3) sotto il profilo temporale, poi, sussisterebbe anche una piena contestualità tra opinioni espresse nel corso dell'evento ad Aosta, tenutosi durante la pandemia, e i numerosi interventi nelle sedi parlamentari.
  Infine, riporta che le note difensive dell'on. Cunial concludono evidenziando che la connessione dei reati contestati con la funzione parlamentare sarebbe insita nel fatto di aver partecipato alla manifestazione in discorso proprio in quanto deputata che si è occupata diffusamente dei temi legati alle conseguenze economiche delle restrizioni adottate a causa del COVID-19.
  Così riassunte le note difensive dell'on. Cunial, ribadisce la propria opinione, per la quale la questione che la Giunta è chiamata a valutare nel caso di specie non richiede in realtà di stabilire se il contesto generale nel quale si sono svolti i fatti sia o meno attinente all'attività parlamentare dell'on. Cunial, quanto piuttosto di decidere se l'ipotizzato rifiuto di farsi identificare nonché le frasi pronunciate – reputate dall'accusa oltraggiose e minacciose nei confronti di un pubblico ufficiale che agiva nell'esercizio dei propri doveri di istituto – possano essere considerate opinioni espresse dalla deputata nell'esercizio della sua funzione di parlamentare.
  In tal senso, invita tutti i colleghi a riflettere sulla questione se anche i comportamenti materiali dei parlamentari possano ritenersi coperti dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ove connessi all'espletamento del mandato.

  Enrico COSTA, presidente, chiede se vi siano ulteriori interventi.

  Carla GIULIANO (M5S) rileva che, secondo quanto riportato dal relatore, on. Dori, risulta dirimente risolvere la questione relativa alla possibilità che un comportamento, quale quello tenuto dall'on. Cunial, rientri nella guarentigia dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Riferisce che il suo gruppo svolgerà sul punto gli approfondimenti necessari, non risultando casi analoghi già verificatisi in precedenza. Anticipa, tuttavia, ferma restando la necessità di approfondire la questione, di non ritenere che un mero comportamento, lecito o illecito, possa essere del tutto assimilato a un'opinione espressa nell'esercizio del mandato parlamentare, ai fini dell'attivazione della garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale il relatore – se riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

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Mercoledì 22 marzo 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 marzo 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).
  Ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Avverte inoltre che l'on. Cunial – ritualmente invitata a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta che il relatore ha illustrato nella seduta del 15 marzo scorso.
  Chiede quindi all'on. Dori di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

  Devis DORI (AVS), relatore, desidera oggi formulare alla Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, che il Tribunale di Aosta ha inviato alla Camera in relazione a talune ipotesi di reato contestate all'on. Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale RG n. 8/22 (RGNR 524/2021).
  Ricorda preliminarmente che – come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio – l'on. Cunial è accusata: a) «della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 651 c.p., poiché, richiesta dall'App. Giacomo De Mitri e dal fin. Angelo Guadagno, effettivi al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, nell'esercizio delle loro funzioni, ha rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali»; b) «del delitto previsto e punito dall'articolo 341-bis c.p. poiché, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, con condotta consistita nello strappargli di mano il tesserino di riconoscimento che gli aveva poc'anzi consegnato, dichiarando che era passato già troppo tempo da quando gli era stato consegnato e nel proferire al suo indirizzo la frase “ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo”, ha offeso l'onore e il prestigio dell'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, mentre compiva un atto di ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»; c) «del delitto previsto e punito dall'articolo 336 c.p. poiché, con condotta consistita nel proferire al suo indirizzo le parole “se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino (...) dimmi come ti chiami e la matricola tua e del tuo collega”, ha usato minaccia all'App. Giacomo De Mitri, effettivo al Gruppo Aosta della Guardia di Finanza, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto dell'ufficio o del servizio ovverosia per costringerlo a non sanzionare per l'intervenuta violazione delle disposizioni volte al contenimento della pandemia causata dalla diffusione del virus COVID-19 il titolare del birrificio “Al birrificio, beer bar experience”».
  Rammenta inoltre che, nelle note difensive trasmesse il 13 marzo scorso ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'on. Cunial ha sostenuto che i fatti oggetto del procedimento penale in corso presso il Pag. 11Tribunale di Aosta costituirebbero opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e, come tali, sarebbero insindacabili in virtù dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Fa presente che l'interessata sottolinea, in particolare, che: 1) i fatti per i quali si procede si sarebbero svolti in occasione di una manifestazione presso il centro di Aosta, poco prima del suo intervento che verteva su tematiche già trattate in numerosi discorsi parlamentari; 2) tali discorsi erano incentrati sulla critica al sistema della didattica a distanza nonché su altri argomenti connessi alle scelte legislative adottate dal Governo, tra le quali quelle relative alle limitazioni, chiusure e sanzioni previste per gli esercizi pubblici a seguito del diffondersi del COVID-19.
  Evidenzia, infine, che il Tribunale di Aosta ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Cunial, «posto che l'accusa di aver rifiutato di declinare le proprie generalità a pubblici ufficiali e di aver oltraggiato e minacciato i medesimi pubblici ufficiali costitui[scono]rebbero condotte che astrattamente non rivestono alcun nesso con l'esercizio delle prerogative parlamentari».
  Così ricostruita sinteticamente la posizione delle parti, evidenzia che, a suo avviso, le questioni che vanno affrontate nel caso di specie sono essenzialmente due e cioè: 1) se i fatti di reato contestati all'on. Cunial (rifiuto di farsi identificare, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale) possano essere giuridicamente qualificati come «opinioni» espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La locuzione del legislatore costituzionale, infatti, presuppone che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovi applicazione solo se il fenomeno naturalistico, che costituisce oggetto di addebito per il parlamentare, sia ascrivibile alla nozione di «opinione espressa», cioè di interpretazione o valutazione personale manifestata con riguardo a determinati fatti, fenomeni, comportamenti ecc.; 2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se ricorrono i due requisiti richiesti dalla Corte costituzionale perché possa ritenersi applicabile la guarentigia dell'insindacabilità, vale a dire: a) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse all'esterno e quelle manifestate nelle aule parlamentari; b) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che quest'ultima possa considerarsi una sostanziale divulgazione della prima.
  Con riferimento alla prima questione, ritiene che l'ipotizzato rifiuto di farsi identificare (articolo 651 del codice penale, di cui al primo capo di imputazione) nonché l'asserita violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale, di cui al terzo capo di imputazione) – posta in essere affermando: «se verrò a conoscenza che adesso vai a multare il ragazzo della birreria o gli chiudi l'attività che ha aperto da poco, ti rovino» – non possano essere qualificate come «opinioni» rilevanti ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Si tratta infatti, di mere condotte materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità.
  Si riferisce innanzitutto alla sentenza n. 137 del 2001, in cui la Consulta, adita dalla Corte d'appello di Milano che stava giudicando su taluni fatti occorsi in occasione della perquisizione della sede di un partito politico, ha espressamente affermato che «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione non può essere riferita ai comportamenti materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si riferisce unicamente alle opinioni espresse e ai voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun modo qualificabili come tali». Nota, peraltro, che nell'occasione che ha originato il conflitto di attribuzione deciso dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 137 del 2001, la Giunta per le Pag. 12autorizzazioni della Camera (Doc. IV- quater, n. 62, XIII Legislatura) si era pronunciata nel senso che gli atti integranti la resistenza a pubblico ufficiale, per la loro natura violenta, erano estranei al concetto di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ed aveva quindi limitato la proposta di insindacabilità ai soli fatti di oltraggio, ritenendo che le espressioni usate dai deputati («fascisti», «mafiosi», «Pinochet»), «benché in astratto di natura ingiuriosa» potevano essere considerate «manifestazione di critica politica nel contesto di una protesta di valore anche simbolico svolta da deputati esponenti di un partito politico di opposizione». L'Assemblea, nella seduta del 16 marzo 1999, ha invece deliberato la piena insindacabilità per tutti i comportamenti contestati ai deputati. Ricorda quindi la sentenza n. 51 del 2002, nella quale la Consulta afferma che «le minacce, che si assume essere state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di opinioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione».
  Alla luce delle considerazioni che precedono, propone alla Giunta di stabilire che le condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione di cui alla lettera A (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale – articolo 651 del codice penale) e alla lettera C (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale – articolo 336 del codice penale) del decreto di citazione diretta a giudizio non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari.
  Ritiene, invece, che la condotta contestata nella lettera B del capo di imputazione (Oltraggio a pubblico ufficiale – articolo 341-bis del codice penale) possa in astratto rientrare nel concetto di «opinione espressa», nella parte in cui essa è consistita nel rivolgere all'appuntato della Guardia di finanza la seguente frase: «ti dovresti solo vergognare di quello che stai facendo». Come si evince da una copiosa giurisprudenza in materia, il reato di oltraggio è a forma libera ed è integrato da una qualunque manifestazione offensiva, attiva o omissiva, esplicita o implicita, che assuma valenza lesiva del prestigio del pubblico ufficiale (v. Cass. Pen. n. 51613 del 2016 e n. 25903 del 2015). Esso, pertanto, si concretizza in presenza di espressioni denigratorie nei confronti del pubblico ufficiale anche se manca una condotta minacciosa.
  Tuttavia, malgrado tale astratta riconducibilità al concetto di «opinione», rilevante ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è dell'avviso che l'espressione verbale prima ricordata possa essere sottoposta al vaglio di merito del Giudice penale procedente, in quanto non crede che sussistano i requisiti richiesti dalla Consulta ai fini dell'applicazione della prerogativa costituzionale in discorso. In particolare, è convinto che difetti nel caso di specie quella «sostanziale corrispondenza di significato» tra l'affermazione espressa extra moenia e i contenuti dell'attività parlamentare svolta dall'on. Cunial. Quest'ultima, infatti, nel corso del suo mandato, si è spesa moltissimo per criticare il Governo in ordine alle politiche sulla vaccinazione obbligatoria, sulle conseguenze avverse derivanti dalla vaccinazione stessa, sulle misure di confinamento, sulle chiusure degli esercizi commerciali, sull'obbligo di indossare la mascherina. Tuttavia, tra i tanti atti di sindacato ispettivo presentati e le prese di posizione assunte nelle sedi istituzionali, non ritiene di rinvenire specificamente interventi di censura e di critica nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine, che nel periodo della pandemia sono state chiamate a controllare il rispetto delle prescrizioni adottate dal Governo e segnatamente a identificare i concittadini che le violavano.
  Per le ragioni appena evidenziate, propone alla Giunta di stabilire che anche la condotta contestata all'on. Cunial nel capo di imputazione di cui alla lettera B (Oltraggio a pubblico ufficiale – articolo 341-bis del codice penale del decreto di citazione diretta a giudizio non costituisce opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari nei sensi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo alla prossima seduta nella quale si procederà a votare la proposta del relatore.

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Mercoledì 29 marzo 2023

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Aosta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 10).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 marzo 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Aosta (procedimento n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 10).
  Ricorda altresì che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, deputato Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'invio della memoria scritta dell'on. Cunial, nella seduta del 22 marzo scorso, ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità. Chiede pertanto al collega se desidera intervenire ulteriormente.

  Devis DORI, relatore, rammenta brevemente gli elementi relativi al caso Cunial, già illustrati nelle precedenti sedute. Ricorda in particolare le tre differenti condotte contestate all'on. Cunial nei capi di imputazione del decreto di citazione diretta a giudizio, ovvero il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale) di cui alla lettera A, l'oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale), di cui alla lettera B, e la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), di cui alla lettera C.
  Con riferimento alle condotte di cui alla lettera A e alla lettera C del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità di tali comportamenti, in quanto gli stessi non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari ma meri fatti materiali, come tali non rientranti nella guarentigia prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alla condotta di cui alla lettera B del decreto di citazione diretta a giudizio, ribadisce la propria proposta nel senso della sindacabilità, in quanto tale condotta si sostanzia in espressioni potenzialmente offensive che, non trovando però specifico riscontro in una pregressa attività parlamentare intra moenia posta in essere dalla ex deputata in questione, non costituiscono opinione espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari nei sensi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Enrico COSTA, presidente, chiede se vi siano altri interventi.

  Dario IAIA (FdI) manifesta la propria adesione alla proposta del relatore, ricordando che entrambe le condotte di cui alle lettere A e B dei capi di imputazione, ovvero il rifiuto di farsi identificare tramite consegna di un documento di riconoscimento a un pubblico ufficiale, da un lato, e lo strappare di mano il tesserino di riconoscimento poco prima consegnato allo stesso pubblico ufficiale, dall'altro, consistono in meri comportamenti materiali che, per costante orientamento della Corte costituzionale, escludono l'applicazione della prerogativa della insindacabilità. Relativamente al capo di imputazione di cui alla lettera C, si dichiara d'accordo sul fatto che una mera minaccia non può costituire un'opinione espressa ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Costituzione.
  In conclusione, ritiene che il Tribunale di Aosta abbia correttamente ritenuto infondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dall'on. Cunial, e manifesta l'adesione del proprio gruppo alla proposta del relatore.

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  Carla GIULIANO (M5S), ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale, a nome del suo gruppo condivide quanto detto dal relatore con riferimento a tutte le condotte contestate all'on. Cunial e preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore medesimo.

  Ingrid BISA (Lega) dichiara che il suo gruppo concorda con le conclusioni del relatore.

  Patrizia MARROCCO (FI-PPE) conferma l'adesione del suo gruppo alla proposta del relatore.

  Antonella FORATTINI (PD-IP) afferma che il suo gruppo si trova anch'esso d'accordo con l'orientamento espresso dal relatore.

  Enrico COSTA, presidente, pone quindi in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni di Sara Cunial, deputata all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore.

  Enrico COSTA, presidente, avendo la Giunta approvato all'unanimità la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame non si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dà mandato al medesimo relatore Dori di predisporre la relazione per l'Assemblea.