CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 22, 25 e Capo XXVIII: modifiche alla denominazione di Commissioni permanenti e alle disposizioni relative alle procedure di collegamento con l'Unione europea)

d'iniziativa dei deputati
GIGLIO VIGNA, MADIA, ROTONDI, CANDIANI, DE LUCA, DE MONTE, MANTOVANI, PISANO, ROSSELLO, SCUTELLÀ

Presentata alla Presidenza della Camera il 6 marzo 2024

  Onorevoli Colleghi! – Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, i Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea hanno acquisito un ruolo più significativo nel processo decisionale europeo e la loro partecipazione nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni legislative dell'UE si è via via intensificato.
  Il Trattato ha cercato in questo modo di rispondere alla perdurante questione della «disconnessione democratica» tra i processi decisionali europei ed i Parlamenti nazionali, cercando d'includere questi ultimi all'interno della dimensione democratico-rappresentativa dell'Unione delineata dall'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.
  Sul piano nazionale, la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha riformato organicamente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, procedendo ad un sostanziale adeguamento della disciplina generale alle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea, affrontando, tra gli altri, i profili relativi alla formazione ed al recepimento del diritto dell'Unione europea, rafforzando ulteriormente il ruolo delle Camere sia nell'ambito della fase ascendente che della fase discendente, anche in considerazione del crescente ruolo riservato ai Parlamenti nazionali e della progressiva importanza delle politiche di derivazione europea.
  In tale quadro, la presente proposta di riforma regolamentare mira ad una revisione organica delle procedure di collegamento con l'Unione europea di cui al Capo XXVIII della Parte terza del Regolamento, in coerenza con le richiamate disposizioni europee e nazionali, riempiendo un vuoto solo in parte colmato dai pareri della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 e del 14 luglio 2010.
  L'obiettivo della proposta è introdurre un quadro regolamentare che consenta una più efficace e tempestiva partecipazione Pag. 2della Camera al processo decisionale europeo al fine di realizzare un maggiore controllo parlamentare sulle decisioni politiche e legislative assunte in sede europea. La proposta mira altresì a razionalizzare la fase del recepimento della normativa unionale, al fine di prevenire procedure di infrazione, da concentrare nell'ambito di un'apposita sessione europea.
  La proposta intende al contempo valorizzare le procedure informative e di controllo sull'attività del Governo in ambito europeo, prevedendo apposite procedure per l'attivazione di alcuni istituti disciplinati dalla legge n. 234 del 2012, ed introducendo la possibilità, laddove previsto dai Trattati e dalle prassi dell'Unione europea, di un dialogo diretto tra la Camera e le istituzioni dell'Unione europea.
  La consapevolezza di un'incisiva azione di riforma dell'attuale assetto regolamentare delle procedure di collegamento con l'Unione europea è stata, sin dall'avvio della legislatura, fortemente sentita e condivisa da tutti i Gruppi rappresentati nella XIV Commissione e si è progressivamente consolidata nel corso dell'intensa attività dedicata all'esame della legislazione europea in fase ascendente.
  Essa è maturata nell'applicazione delle previsioni regolamentari in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del cd. decreto-legge «salva-infrazioni» (decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69), della relazione programmatica sulla partecipazione italiana all'UE nel 2023 e, da ultimo, in occasione del disegno di legge di delegazione europea per il 2022-2023.
  Alla luce di queste esperienze, il gruppo di lavoro informalmente costituito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della XIV Commissione, ha potuto operare celermente, giungendo nell'arco di pochi mesi alla definizione di una proposta innovativa e di ampia portata, che cerca di andare al di là delle ipotesi di revisione presentate nelle legislature precedenti, principalmente intese a conformare la formulazione del testo regolamentare al mutato quadro normativo ed a codificare le richiamate pronunce della Giunta.
  Passando ai contenuti delle singole modifiche proposte, il novellato articolo 22 prevede che la XIV Commissione assuma la denominazione di «Commissione affari dell'Unione europea», in coerenza con le nuove competenze assegnate al collegio ed in analogia con le denominazioni maggiormente utilizzate dalle omologhe commissioni dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione e dallo stesso Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In conseguenza di ciò viene modificata la denominazione della III Commissione che, analogamente al Dicastero di settore, diviene «Commissione affari esteri e cooperazione internazionale», espungendo il riferimento agli «affari comunitari», ormai divenuto obsoleto.
  Il nuovo testo dell'articolo 25 intende rendere più cogente il vincolo ad esaminare atti dell'UE e reca il necessario adeguamento terminologico, previsto anche per la rubrica del Capo XXVIII.
  La nuova formulazione dell'articolo 125 dispone che l'esame delle risoluzioni del Parlamento europeo venga distinto da quello delle risoluzioni delle assemblee di organizzazioni internazionali e spostato all'articolo 127 per ragioni sistematiche.
  Il novellato articolo 126 prevede un ampliamento delle competenze della XIV Commissione, anche in coerenza con il nuovo testo dell'articolo 127. In particolare, il comma 2 dispone che i membri del Parlamento europeo eletti in Italia possano essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione affari dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.
  Ciò al fine di assicurare un migliore collegamento dei lavori della XIV Commissione con quello svolto dai membri italiani del Parlamento europeo, secondo un modello mutuato dal nuovo Regolamento del Senato e dall'esperienza del Parlamento tedesco.
  Il comma 4, di nuova introduzione, attribuisce ai pareri della Commissione relativi alla compatibilità di progetti di legge con l'ordinamento dell'UE, in quanto Pag. 3espressi in attuazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, lo stesso valore ed efficacia conferiti dall'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento, ai pareri della Commissione bilancio relativi all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione.
  Il comma 5, anch'esso di nuova introduzione, attribuisce alla XIV Commissione la competenza ad esaminare in sede referente i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di modifiche ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, di ogni altro trattato che incida sulla struttura generale, sulle competenze, sui mezzi finanziari e sul funzionamento dell'Unione e sulla sua stabilità macroeconomica e finanziaria, nonché degli accordi internazionali negoziati dall'Unione.
  Il nuovo contenuto dell'articolo 126-bis, oltre ad aggiornare il testo sotto il profilo terminologico, prevede, al comma 2, la facoltà di votare un atto di indirizzo al Governo in vista della discussione in sede di Consiglio di proposte di atti dell'UE, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 234 del 2012.
  La novella dell'articolo 126-ter prevede in primo luogo che l'esame del disegno di legge di delegazione europea e delle relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea abbia luogo nell'ambito di una apposita sessione parlamentare della durata di quarantacinque giorni (commi 1 e 2). Il comma 3, nella nuova formulazione, dispone che il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione siano assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione affari dell'Unione europea e alle Commissioni competenti per materia, per l'espressione del parere. Al comma 4 vi è invece la previsione, sulla scorta della prassi più recente, che siano assegnati alla XIV Commissione, in sede referente, gli altri progetti di legge, aventi contenuto analogo a quello del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea, recanti disposizioni, anche urgenti, per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché per la messa in atto di programmi finanziari pluriennali di portata generale dell'Unione.
  L'esame delle proposte emendative riferite a tali provvedimenti viene pertanto concentrato presso la XIV Commissione, al fine di garantire una maggiore semplicità alla procedura di esame ed una valutazione complessiva dell'intervento normativo e delle relative proposte emendative.
  Il nuovo dettato del comma 6, codificando la prassi vigente, dispone che l'esame preliminare del disegno di legge di delegazione europea sia avviato in contemporanea all'esame da parte delle Commissioni di settore, in analogia con quanto disposto dall'articolo 120, comma 4, per il disegno di legge di bilancio.
  Al comma 10 (già comma 7) viene disposto l'inserimento di un termine per la calendarizzazione in aula. Si propone altresì di stabilire, in analogia all'esame del Documento di economia e finanza, che l'accoglimento di una risoluzione su ciascuna delle due relazioni precluda le altre, mentre il comma 11, di nuova introduzione, dispone la fissazione di termini per lo svolgimento della sessione europea. Il comma successivo prevede l'applicazione delle nuove norme regolamentari di cui ai commi precedenti alle leggi europee e di delegazione europea presentate nel secondo semestre.
  L'articolo 126-quater, di nuova formulazione, disciplina l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 9 febbraio 2000.
  L'esame di tali documenti viene disgiunto da quello della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, non recependo pertanto quanto previsto dal parere del 14 luglio 2010. La nuova disciplina è intesa ad evitare, come ha evidenziato la prassi applicativa, che eventuali ritardi nella trasmissione di tale ultima relazione impediscano alle Commissioni di settore di esaminare in tempo utile gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE.Pag. 4
  Rispetto al testo vigente, la nuova formulazione dell'articolo 127 attribuisce alla Commissione affari dell'Unione europea una competenza primaria su tutti gli atti e progetti di atti dell'UE.
  Inoltre, in coerenza con il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, viene ampliato il novero degli atti assegnati alle Commissioni competenti, ricomprendendovi gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi e le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera (comma 1). Viene altresì espressamente prevista una specifica procedura per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, configurata secondo il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 ed in conformità con l'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 (comma 2).
  Il nuovo comma 3 riconosce alla Commissione la facoltà di consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 234 del 2012.
  La nuova formulazione del comma 4 (già comma 2) dell'articolo 127 esplicita la definizione di un termine coerente con la previsione di legge nel caso dell'apposizione della riserva parlamentare, così come previsto dalla pronuncia della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009. Si propone inoltre di esplicitare la facoltà di trasmettere il testo della risoluzione alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico, a norma degli articoli 6 e 7 della legge n. 234 del 2012. Si prevede infine la votazione di una risoluzione anziché di un documento conclusivo.
  Il comma 5, di nuova introduzione, introduce una norma di chiusura, a carattere generale, intesa a consentire espressamente la trasmissione alle istituzioni europee di ogni atto di indirizzo approvato dagli organi parlamentari in materia europea.
  L'articolo 127.1, di nuova introduzione, codifica la procedura, configurata dalla Giunta per il Regolamento nei richiamati pareri del 6 ottobre 2009 e 14 luglio 2010, riguardante la verifica da parte della XIV Commissione della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, sulla scorta dell'esperienza maturata in questa legislatura. Il testo sopprime la previsione della partecipazione di un relatore della Commissione competente per materia sia in ragione del nuovo dettato dell'articolo 127 sia del fatto che tale previsione non ha mai avuto applicazione nella prassi.
  L'articolo 127.2, anch'esso introdotto dalla presente proposta di modifica regolamentare, delinea una procedura per la deliberazione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'UE per atti legislativi dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, espressamente previsto dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati.
  Parimenti, l'articolo 127.3 si propone di codificare una procedura per l'esame di decisioni dell'UE la cui efficacia dipenda dall'approvazione dei Parlamenti nazionali, prevedendo anche la facoltà di rimessione all'Assemblea della questione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (commi 1 e 2).
  È altresì dettata, al comma 3, una procedura per l'esame delle deliberazioni di revisione semplificata previste dai Trattati relativi all'Unione europea quando la loro approvazione non sia effettuata per legge (articolo 11, comma 1, della legge n. 234 del 2012), nonché alle proposte per le quali il Governo sia tenuto ad acquisire preventivamente la posizione delle Camere ai fini di una loro rimessione al Consiglio europeo, nell'ambito della procedura di cosiddetto «freno di emergenza» di cui all'articolo 12 della legge n. 234 del 2012, ovvero ai fini dell'opposizione dell'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 234 del 2012, nel caso in cui i Trattati consentano di stabilire deroghe al principio dell'unanimità (articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e articolo 81, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
  L'articolo 127.4, anch'esso di nuova introduzione, è volto a disciplinare la facoltà per i singoli deputati di presentare osservazioni e quesiti rivolti alle istituzioni europeePag. 5 laddove ciò sia previsto dalla normativa europea, in analogia con quanto già previsto per i membri del Bundestag tedesco. Allo stato, tale facoltà risulta prevista, con riferimento alla Banca centrale europea, dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché, con riferimento al Comitato di risoluzione unico, dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.
  La nuova formulazione dell'articolo 127-bis, al comma 1, provvede all'adeguamento terminologico e sopprime l'obbligo della stampa in cartaceo delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) trasmesse dal Governo (comma 1). Il comma 6, di nuova introduzione, estende alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) la procedura d'esame prevista per le sentenze della CGUE.
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 127-ter dispone che le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possano invitare - oltre ai componenti del Parlamento europeo e quelli della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza - anche rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza (recependo gli indirizzi in materia espressi nel parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009).
  Il comma 2, di nuova introduzione, prevede che la Commissione affari dell'Unione europea possa svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.
  Infine, l'articolo 153-sexies, di nuova introduzione, dispone che le modifiche agli articoli 22, 25 e al Capo XXVIII entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicheranno agli atti deferiti o assegnati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime.

Pag. 6

Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 22.

Art. 22.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenze sui seguenti oggetti:

  I. Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

  II. Giustizia;

  III. Affari esteri e comunitari;

  IV. Difesa;

  V. Bilancio e programmazione;

  VI. Finanze;

  VII. Cultura, scienza e istruzione;

  VIII. Ambiente, territorio e lavori pubblici;

  IX. Trasporti, poste e telecomunicazioni;

  X. Attività produttive;

  XI. Lavoro pubblico e privato;

  XII. Affari sociali;

  XIII. Agricoltura;

  XIV. Politiche dell'Unione europea.

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenze sui seguenti oggetti:

  I. Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

  II. Giustizia;

  III. Affari esteri e cooperazione internazionale;

  IV. Difesa;

  V. Bilancio e programmazione;

  VI. Finanze;

  VII. Cultura, scienza e istruzione;

  VIII. Ambiente, territorio e lavori pubblici;

  IX. Trasporti, poste e telecomunicazioni;

  X. Attività produttive;

  XI. Lavoro pubblico e privato;

  XII. Affari sociali;

  XIII. Agricoltura;

  XIV. Affari dell'Unione europea.

Art. 25.

Art. 25.

  Il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.

  4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127, 127.1 e 127.3.

Pag. 7

Capo XXVIII

Capo XXVIII

  La rubrica è sostituita dalla seguente:

  DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

  DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Art. 125.

Art. 125.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

  1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e cooperazione internazionale.

Art. 126.

Art. 126.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

  1. La Commissione affari dell'Unione europea ha competenza generale su tutte le questioni relative all'ordinamento e alle politiche dell'Unione europea, inclusi i Trattati istitutivi e le loro modifiche, nonché i profili finanziari e i programmi di spesa.

  2. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione affari dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

  2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.

  3. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

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  4. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione affari dell'Unione europea abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, si intendono presentate in Assemblea come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

  5. Sono assegnati alla Commissione affari dell'Unione europea per l'esame in sede referente i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di modifiche ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, di ogni altro trattato che incida sulla struttura generale, sulle competenze, sui mezzi finanziari e sul funzionamento dell'Unione e sulla sua stabilità macroeconomica e finanziaria, nonché degli accordi internazionali negoziati dall'Unione.

Art. 126-bis.

Art. 126-bis.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

  1. La Commissione affari dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonché con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attività e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

  2. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Pag. 9

Art. 126-ter.

Art. 126-ter.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e delle relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.

  2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.

  1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

  3. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione affari dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.

  4. Sono assegnati alla Commissione, in sede referente, gli altri progetti di legge, aventi contenuto analogo a quello dei disegni di legge di cui al comma 3 e al comma 12, recanti disposizioni, anche urgenti, per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché per la messa in atto di programmi finanziari pluriennali di portata generale dell'Unione.

  2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

  5. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina, in sede consultiva, le parti del disegno di legge di propria competenza ed esprime il relativo parere. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti delle relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione affari dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e delle relazioni.

Pag. 10

  6. Nel periodo di cui al comma 5, la Commissione affari dell'Unione europea provvede ad avviare l'esame del disegno di legge di delegazione europea e delle relazioni programmatica e consuntiva, con lo svolgimento delle introduzioni dei relatori e dell'intervento del Governo.

  3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

  7. Decorso il termine indicato al comma 5, la Commissione affari dell'Unione europea, entro i successivi venti giorni, conclude l'esame del disegno di legge di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 5. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 5.

  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

  8. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione affari dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

  5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

  Soppresso

  6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

  9. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.

Pag. 11

  7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

  10. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 9. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

  11. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.

  12. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.

  Dopo l'articolo 126-ter è aggiunto il seguente:

Art. 126-quater.

  1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione affari dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonché al Comitato per la legislazione.

  2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.

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  3. La Commissione affari dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.

  4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.

Art. 127.

Art. 127.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

  1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione affari dell'Unione europea, con il parere della Commissione competente per materia.

  2. Su richiesta della Commissione affari dell'Unione europea, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.

  3. La Commissione può consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.

  2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

  4. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, e comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, la Commissione affari dell'Unione europea esamina il testo in questione e può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione è trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

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  5. Il Presidente della Camera trasmette altresì alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.

  Dopo l'articolo 127, sono aggiunti i seguenti:

Art. 127.1.

  1. La Commissione affari dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 3.

  3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente al Presidente della Camera.

  4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione affari dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione affari dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.

  5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione affari dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione affari dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

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  6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

  8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

  9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione affari dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.

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  10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformità del progetto al principio di sussidiarietà, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

  11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.

  12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione affari dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione affari dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.

Art. 127.2.

  1. Qualora ritenga che un atto legislativo dell'Unione europea violi il principio di sussidiarietà, la Commissione affari dell'Unione europea può chiedere, con relazione scritta approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 127.1, di deliberare la presentazione di un ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  2. La richiesta di cui al comma 1 è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Commissione affari dell'Unione europea.

  3. Alla discussione della relazione in Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 127.1.

  4. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, quattordici deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni prospettate nella relazione della Commissione affari dell'Unione europea, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

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  5. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulla richiesta di cui al comma 1; se questa è respinta si passa alla votazione degli ordini del giorno motivati di cui al comma 4.

Art. 127.3.

  1. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dai Trattati relativi all'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, la decisione è esaminata ai sensi dell'articolo 127.

  2. Prima di procedere alla votazione della risoluzione di cui all'articolo 127, comma 4, un presidente di Gruppo o il Governo possono chiedere che non si proceda alla votazione e che di questa sia investita l'Assemblea. Nei casi di cui al presente comma, la Commissione affari dell'Unione europea presenta all'Assemblea una relazione alla quale è allegato il parere della competente Commissione di settore. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

  3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle decisioni di revisione semplificata previste dai Trattati relativi all'Unione europea quando la loro approvazione non sia effettuata per legge, nonché alle proposte per le quali il Governo sia tenuto ad acquisire preventivamente la posizione delle Camere ai fini di una loro rimessione al Consiglio europeo ovvero dell'opposizione dell'Italia ai sensi della normativa vigente.

Art. 127.4.

  1. I deputati possono presentare per iscritto, per il tramite del Presidente della Camera, osservazioni o quesiti rivolti alle istituzioni dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, nei limiti in cui tale facoltà sia prevista dall'ordinamento dell'Unione europea.

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  2. Agli atti presentati ai sensi del comma 1 si applicano se compatibili le disposizioni di cui agli articoli 129, comma 1, 139, comma 1, e 139-bis.

Art. 127-bis.

Art. 127-bis.

  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

  1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari dell'Unione europea.

  2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione politiche dell'Unione europea.

  2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione affari dell'Unione europea.

  3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

  3. Identico.

  4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

  4. Identico.

  5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

  5. Identico.

  È aggiunto in fine il seguente comma:

  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

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Art. 127-ter.

Art. 127-ter.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

  1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonché rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attività dell'Unione di loro competenza.

  2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

  2. La Commissione affari dell'Unione europea può svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e degli organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.

  Dopo l'articolo 153-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 153-sexies.

  1. Le modifiche agli articoli 22, 25 ed al Capo XXVIII entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano agli atti deferiti o assegnati successivamente alla data di entrata in vigore delle medesime.