CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II, n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articoli 1-bis, 16, comma 2-bis, 16-ter e 60: introduzione del Codice di condotta dei deputati)

d'iniziativa del deputato PASTORINO

Presentata alla Presidenza della Camera il 1° marzo 2023

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di modifica al Regolamento – identica all'analoga proposta presentata nella XVIII legislatura (già doc. II, n. 21) – è volta a introdurre – dando seguito in tal modo ad una richiesta formulata dal GRECO, organismo del Consiglio d'Europa competente in materia di lotta alla corruzione – la previsione del Codice di condotta ed i suoi contenuti essenziali nel Regolamento della Camera. La disciplina prevista è coerente con le attuali previsioni del Codice di condotta e con la ratio che ne ha guidato l'introduzione. In particolare, nel Regolamento si introduce l'articolo 1-bis volto a individuare i princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la condotta dei deputati. Si codifica, inoltre, la previsione del Codice e i suoi contenuti necessari, rimettendone però la definizione – una volta approvata la modifica al Regolamento – alla Giunta per il Regolamento, attraverso un'apposita, ulteriore deliberazione di tale organo (non avente contenuto direttamente modificativo del Regolamento, ma comunque di carattere generale) che costituirà un allegato al Regolamento.
  Infine, si prevede nel Regolamento della Camera un nuovo articolo (articolo 16-ter) volto a disciplinare il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, al fine di stabilizzarlo nel nostro ordinamento, riproducendo le norme vigenti in materia di composizione (paritaria, ma si aggiunge anche l'obiettivo della tutela della rappresentanza di genere) e competenze.
  Quali contenuti necessari del Codice, si è ritenuto di inserirvi in particolare:

   a) le previsioni finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati ai princìpi indicati dall'articolo 1-bis;

   b) le norme e le procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità delle posizioni professionali e delle cariche ricoperte, e delle attività finanziarie e dei finanziamenti ricevuti, in particolare assicurandone la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati, ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

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   c) le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti spettanti al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati;

   d) le sanzioni, comminate dal Comitato, previste per la violazione delle norme e dei princìpi del Codice, ove accertata dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati secondo le procedure disciplinate dal Codice, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza in ordine all'adozione di sanzioni ai sensi dell'articolo 60. Le sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità della violazione. Il Comitato procede in ogni caso all'audizione del deputato interessato. Le sanzioni irrogate devono essere pubblicate sul sito internet della Camera;

   e) ogni altra norma necessaria a garantire l'applicazione dell'articolo 1-bis.

  Quanto all'aspetto delle sanzioni, limitate nel vigente ordinamento alla sola pubblicità dei casi di violazione accertati dal Comitato, si propone di rimettere al Codice di condotta l'individuazione della gamma delle sanzioni applicabili dal Comitato consultivo in caso di accertamento della violazione delle previsioni del codice (oltre alla pubblicità, potrebbe trattarsi di ammonimenti, richiami, censure: si prevede, in ogni caso, che esse debbano essere necessariamente graduate in relazione alla gravità della violazione). Ma si aggiunge anche la possibilità che l'Ufficio di Presidenza della Camera, nei casi più gravi, ad esso rimessi dal Comitato, sia chiamato a valutare l'applicazione di sanzioni disciplinari interdittive ai sensi dell'articolo 60 (appositamente riformulato).
  Come detto, la proposta risponde anche ad una sollecitazione proveniente dal GRECO e dunque se ne auspica la sua approvazione, anche al fine di allineare dal punto di vista formale l'ordinamento della Camera allo standard internazionale richiesto.

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Testo del Regolamento

Modifica proposta

Art. 1.

  1. I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I deputati esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore, osservando i princìpi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Essi si attengono nell'esercizio del mandato parlamentare agli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente nonché alle previsioni contenute nel Codice di condotta dei deputati.

Art. 16.

Art. 16.

  2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  2-bis. La Giunta, in attuazione dell'articolo 1-bis, adotta il Codice di condotta dei deputati. Il Codice, pubblicato in Allegato al Regolamento, stabilisce in particolare:

   a) le norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei deputati risultino informati ai princìpi indicati dall'articolo 1-bis;

   b) le norme e le procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità delle posizioni professionali e delle cariche ricoperte, e delle attività finanziarie e dei finanziamenti ricevuti, in particolare assicurandone la pubblicità sul sito internet della Camera dei deputati, ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

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   c) le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti spettanti al Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter;

   d) le sanzioni, comminate dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter, per la violazione delle norme e dei princìpi del Codice accertata dallo stesso Comitato secondo le procedure disciplinate dal Codice, ferma restando la competenza dell'Ufficio di Presidenza in ordine all'adozione di sanzioni ai sensi dell'articolo 60. Le sanzioni devono essere graduate in relazione alla gravità della violazione accertata. Il Comitato procede in ogni caso all'audizione del deputato interessato. La notizia delle sanzioni irrogate è pubblicata sul sito internet della Camera;

   e) ogni altra norma necessaria a garantire l'applicazione dell'articolo 1-bis.

  Dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

Art. 16-ter.

  1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati è composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato è presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

  2. La pubblicità dei lavori del Comitato è assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attività.

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Art. 60.

Art. 60.

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

  3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato ovvero nei casi in cui il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati abbia accertato una grave violazione delle norme e dei princìpi del Codice di condotta e ne rimetta la valutazione all'Ufficio di Presidenza. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.